DOPPIA RECENTISSIMA CONFERMA GIUDIZIARA DELL’ORIENTAMENTO FAVOREVOLE ESPRESSO DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO MESSINESE…
NUOVAMENTE SANCITO, A RIDOSSO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE – CON RICORSO URGENTE ED ANCHE CON SENTENZA – IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA/DIPLOMA TECNICO I.T.P. “VECCHIO ORDINAMENTO” E DEI 24 C.F.U.
ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI EVENTUALMENTE SPENDIBILI IN VISTA DEL NUOVO RECLUTAMENTO (RIFORMA BIANCHI), CHE HA INTRODOTTO UN PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO (CON SUPERAMENTO DI UNA PROVA FINALE) PER APPRODARE ALL’ABILITAZIONE…
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
La vicenda giudiziaria deriva da due separati ricorsi, stilati dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – il primo “nelle forme dell’articolo 700” e il secondo “senza urgenza” – per accertare la valenza abilitante della laurea/diploma tecnico, congiunti al possesso dei 24 crediti formativi universitari nelle materie socio – psico – pedagogiche.
Per quanto concerne la posizione dell’insegnante tecnico pratico, si fa presente che lo stesso è in possesso del Diploma di perito industriale capotecnico “vecchio ordinamento”, idoneo all’insegnamento sulle classi B011 e B017.
Investito della problematica il Tribunale Siciliano, nelle persone dei magistrati Dott.ssa Roberta Rando e Aurora La Face, ha dichiarato – con doppia recentissima pronuncia, a ridosso della pubblicazione delle rinnovate GPS “valide per il biennio 2022/24”- che i ricorrenti effettivamente dispongono di un titolo abilitante all’insegnamento, coerente con le classi di concorso indicate in domanda, costituito dal possesso di laurea/diploma tecnico, congiunto ai 24 crediti formativi universitari “con conseguente diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto”.
Ebbene, nonostante le resistenze ministeriali, tali Giudicanti continuano a ritenere ragionevole, nel mutato assetto normativo, la rivisitazione dei concetti di “abilitazione” e “idoneità all’insegnamento” – circostanza tra l’altro avallata dal Collegio Giudicante Messinese (v. ordinanza dott.ssa Totaro) – dovendosi, pertanto, consentire l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati agli aspiranti, in possesso dell’idoneo titolo accademico e dei 24 CFU, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo”, da ricondurre quindi, anche con un’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle disposizioni primarie e secondarie, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità.
Sul punto, continua la magistratura siciliana, la diversa interpretazione…offerta dall’amministrazione resistente – nel senso di impedire ai laureati/diplomati con 24 CFU l’accesso alle graduatorie degli abilitati – appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento…
Auspicando che tali recentissime pronunce giudiziarie – ottenute dallo studio legale Esposito Santonicola – possano contribuire al consolidamento di quella giurisprudenza che equipara il possesso del titolo accademico (idoneo per l’accesso alla docenza nella scuola secondaria), congiunto ai 24 CFU/CFA, al conseguimento dell’abilitazione, si ricorda che è ancora possibile accedere al RICORSO URGENTE EX ARTICOLO 700 C.P.C. PER L’INSERIMENTO IN “I FASCIA G.P.S.” – GIUDICE DEL LAVORO – IN TEMPO UTILE PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO E IN VIRTÙ DEL POSSESSO DEI 24 CFU/CFA, cliccando di seguito:
PER I DOCENTI IN POSSESSO DI ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO SARÀ ALTRESÌ POSSIBILE PUNTARE SUL BINOMIO ESPERIENZA = ABILITAZIONE, RICHIAMANDOSI LA NORMATIVA EUROPEA ATTRAVERSO LA SEGUENTE INIZIATIVA:
PER CHIARIMENTI, AL FINE DI RICEVERE RISPOSTA VOCALE PERSONALIZZATA DAI LEGALI ESPOSITO SANTONICOLA, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).