TERZA FASCIA ATA “PUNTI 6”, SERVIZIO MILITARE DI LEVA “NON IN COSTANZA DI NOMINA”.
DOPO L’ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO “IN CONSIGLIO DI STATO”, ANCHE “LA SUPREMA CASSAZIONE” AVALLA, NUOVAMENTE, LA TESI DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
In merito al riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare “non prestato in costanza di nomina” i precari A.T.A. – assistiti in giudizio dallo studio legale Esposito Santonicola – hanno potuto far valutare detto servizio militare di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge), come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A. (Punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).
Tanto in virtù di quanto sancito dal Consiglio di Stato, Roma – presieduto dal dott. Sergio De Felice (Giudice estensore dott. Luigi Massimiliano Tarantino) – che, con ordinanza pubblicata in data 01/10/2021, nell’accogliere la domanda giudiziaria, si è espresso, essenzialmente, nei seguenti termini:
“L’appello risulta fornito del necessario fumus boni juris, in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.
Vi è di più. Sulla problematica relativa alla validità “a tutti gli effetti” del servizio militare di leva o per richiamo (e del servizio civile sostitutivo di quello di leva) – prestato fuori dal rapporto di lavoro scolastico, dopo il conseguimento del titolo di studio – è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione civile, Sez. Lav., con le sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16 Novembre 2021.
Si riporta il principio di diritto e la conseguente argomentazione della Suprema Corte che ha nuovamente avallato la tesi dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola:
“A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico Scuola), art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”… in coerenza con quanto ricavabile dall’art. 52 della Costituzione, comma 2, per cui “chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.
EBBENE, COLORO CHE HANNO DOMANDATO L’INSERIMENTO O LA CONFERMA NELLE NUOVE GRADUATORIE III FASCIA A.T.A. (TRIENNIO 2021/23) ED HANNO PRESTATO IL SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO “NON IN COSTANZA DI NOMINA” – dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A., in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica (in pratica, durante il servizio militare, gli interessati non avevano firmato alcun contratto di lavoro come personale ATA) – motivati dall’indubbio peso delle recenti pronunce giudiziarie del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione, POSSONO ANCORA AVVIARE IL RICORSO INDIVIDUALE, AL GIUDICE DEL LAVORO, “TERZA FASCIA ATA PER PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA”, cliccando di seguito:
PER DETTAGLI, AL FINE DI RICEVERE RISPOSTA VOCALE E DIRETTA DAI LEGALI ESPOSITO/SANTONICOLA, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL CELL. 366 18 28 489 (NUMERO NON ATTIVO PER LE TELEFONATE).
Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:
- Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
- Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.