ESCLUSIONE DALLA “III FASCIA A.T.A” E DALLE GRADUATORIE “A.T.A. 24 MESI” AD OPERA DELL’U.S.R. VENETO E DELL’A.T.P. DI TREVISO….DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITO PRESSO IL CENTRO STUDI SANNITICO, DURAZZANO (BN).
“REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE A.T.A., PREVIO ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI ESCLUSIONE”…
LA PROBLEMATICA PUO’ ESSERE RISOLTA IN SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA (RICORSO AL T.A.R./CONSIGLIO DI STATO) O AL COSPETTO DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO?
IL CONSIGLIO DI STATO – SOLLECITATO DALLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA – TRATTERÀ, A BREVE, LA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE, PER STABILIRE A QUALE MAGISTRATO (GIUDICE AMMINISTRATIVO O GIUDICE CIVILE DEL LAVORO) COMPETA DECIDERE IN MERITO AL REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE…
I FATTI
Il ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), Cuoco (CO) e Collaboratore Scolastico (CS), individuando la scuola capofila ubicata in Treviso.
Il titolo dichiarato, per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico, è rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” conseguito, nell’A.S. 2012/2013, presso la Scuola Paritaria “Centro Studi Sannitico”.
Ebbene, l’Istituto Comprensivo presso il quale l’amministrativo aveva stipulato il primo contratto – eseguiti i controlli riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante supplente nel modello di domanda – convalidava i punteggi attribuiti.
Successivamente, l’Istituzione scolastica, contraddicendo in qualche modo se stessa, ha escluso l’interessato dalle graduatorie di istituto 3^ fascia personale ATA (profilo Collaboratore Scolastico), sulla base della presunta mancanza del titolo di accesso, prendendo, tra l’altro, ispirazione da una nota dell’USR Veneto, specificatamente nella parte in cui ha considerato invalidi i diplomi di qualifica professionale conseguiti presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN).
Avverso gli atti di esclusione dalle graduatorie “Terza Fascia A.T.A.” – cui hanno fatto seguito i provvedimenti di espunzione dagli elenchi “A.T.A. 24 mesi” – il ricorrente, per il tramite dello studio legale Esposito Santonicola, ha deciso di giungere “sino al cospetto del Consiglio di Stato”, rappresentando che:
A. L’ISTITUTO “CENTRO STUDI SANNITICO” DI DURAZZANO (BN) È STATO RICONOSCIUTO COME PARITARIO DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA. LO STESSO AVEVA PRESENTATO, ALL’ U.S.R. DELLA CAMPANIA, ISTANZA FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO (PER L’A.S. 2012/13) DELLO STATUS DI SCUOLA PARITARIA, CON ESITO INIZIALMENTE NEGATIVO; TUTTAVIA, IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO INSTAURATO AVVERSO IL DINIEGO SI ERA RISOLTO, INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, FAVOREVOLMENTE PER L’ ENTE GESTORE, POSTO CHE LA SENTENZA N. 5211/2015 AVEVA RICONOSCIUTO RETROATTIVAMENTE LO STATUS GIURIDICO DELLA PARITÀ SCOLASTICA;
B. L’ISTITUTO IN PAROLA ERA, DUNQUE, AUTORIZZATO A RILASCIARE I DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE, SIN DALL’ A.S. 2012/2013, AI CANDIDATI ESTERNI;
C. IN MERITO ALLE RAGIONI PER LE QUALI SI E’ POTUTO ISCRIVERE IL RICORSO “IN SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA”, LE STESSE RISIEDONO NELLA VOLONTA’ DI IMPUGNARE “DIRETTAMENTE” LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, RIMESSA ALLA RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, NELLA PARTE IN CUI SONO STATI ADOTTATI CRITERI CONCORSUALI RITENUTI ERRATI.
Investito della vicenda, il Consiglio di Stato, con recentissima ordinanza del 26/11/2021 (Presidente dott. Sergio De Felice, estensore dott. Fabrizio D’Alessandri), ha ritenuto necessario che “la questione di giurisdizione” venga decisa nel merito con successiva udienza, affinché si stabilisca, in sostanza, se la problematica “reinserimento nelle graduatorie A.T.A., previo annullamento degli atti di esclusione” debba essere risolta nella sede giudiziaria amministrativa o al cospetto della Magistratura del lavoro.
PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA- RECUPERO PUNTEGGI A SEGUITO DI RETTIFICHE – CASO CENTRO STUDI SANNITICO”, si suggerisce di procedere nella seguente modalità:
A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;
B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL, CON MESSAGGIO WHATSAPP, AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME E INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.
C) Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:
- Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
- Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.