Specializzazione per il Sostegno Didattico 2022/23 (T.F.A. VIII Ciclo): Tutele legali per gli esclusi e per l’accesso diretto al corso formativo.

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Gentile Avvocato,

riguardo all’ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023, ho esaminato sul sito scuolalex.it le iniziative legali proposte dal Suo studio:

a) Ricorso amministrativo per l’accesso alle prove per l’iscrizione al T.F.A. VIII Ciclo, per coloro che non hanno conseguito i 24 C.F.U. ‘entro il 31 ottobre 2022’;

b) Ricorso amministrativo per l’accesso diretto al corso T.F.A. VIII Ciclo (senza selezione) per coloro che hanno cumulato almeno tre anni di servizio sul sostegno.

Le sarei grato/a se potesse pubblicare ulteriori dettagli:

  1. Su quali basi intende fondare le due tipologie di ricorso?
  2. Qual è il contenuto delle domande giudiziarie che intende concretamente avanzare?
  3. Potrebbe suggerire i contenuti di una contestazione stragiudiziale da inoltrare al Ministero, prima di avviare il contenzioso?

Grazie per l’attenzione.

Avv.ti Esposito Santonicola

Gentile Docente,

Per l’anno accademico 2022/23 sono stati autorizzati i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Tali procedure riguardano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado. Con la pubblicazione dei bandi, abbiamo intrapreso le azioni a tutela degli esclusi e nell’interesse di coloro che ritengono l’imposizione della selezione scritta ingiusta e illegittima, nei seguenti termini:

A) Per i laureati che non sono riusciti a conseguire i 24 crediti formativi entro il 31 ottobre dello scorso anno, basiamo il ricorso su due punti chiave:

• La data del 31 ottobre 2022, fissata per l’acquisizione dei 24 C.F.U., avrebbe avuto un senso logico se il corso concorso T.F.A. Sostegno VIII Ciclo fosse stato bandito a dicembre 2022. Paradossalmente, i docenti che potrebbero essere chiamati ad insegnare ‘senza titolo’, su posti di sostegno, rischiano di essere esclusi dalla selezione per il corso di specializzazione semplicemente perché non hanno potuto conseguire i suddetti crediti aggiuntivi entro un termine obiettivamente distante rispetto alla pubblicazione dei bandi.

• Eppure i docenti tecnico-pratici (ITP), in possesso del diploma della scuola secondaria di II grado, possono partecipare alla selezione per il T.F.A. Sostegno VIII Ciclo senza possedere i 24 CFU. Al contrario, i docenti laureati, pur avendo un titolo accademico idoneo all’insegnamento, risultano inspiegabilmente esclusi, come se fossero stati ‘dimenticati’ dalla riforma.

B) Per i docenti che hanno firmato tre contratti a termine sul sostegno didattico, ciascuno della durata di un anno (180 giorni di servizio o servizio ininterrotto dal 1º febbraio fino al termine delle lezioni/operazioni di scrutinio finale per ogni annualità), stiamo formulando il ricorso nei seguenti termini:

Il requisito per i docenti con almeno tre anni di esperienza, che consiste nel dover superare una prova scritta, si pone in contrasto con la normativa che ha aperto la strada all’accesso diretto alla specializzazione. Nello specifico, l’art. 5 comma 19 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (coordinato con la legge di conversione 74 del 21 giugno 2023) ha precisato che: ‘Al comma 2 dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell’abilitazione all’insegnamento e» sono soppresse’.

L’art. 18 bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, comma 2, a sua volta, ha specificato che fino al 31 dicembre 2024 (periodo transitorio che precede il nuovo reclutamento) ai percorsi di specializzazione (e non alla selezione preliminare) per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità possono accedere coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

In pratica, è stato chiarito che il possesso di tre annualità di servizio – quanto meno negli ultimi 5 anni – sul posto di sostegno consente di accedere direttamente ai corsi di specializzazione sul sostegno.

Per quanto riguarda i contenuti delle domande giudiziarie “concretamente avanzate”,

  • Nel primo caso (docenti senza 24 C.F.U. entro il 31 ottobre), si richiederà, sia in via cautelare che nel merito, l’accesso all’iter selettivo (preselezione, prova scritta e orale) per approdare al Corso Specializzante;
  • Nella seconda ipotesi (docenti con tre anni di servizio sul sostegno), sarà richiesto, sia in via cautelare che nel merito, l’emissione di un ordine per l’inserimento nell’elenco degli iscritti al Corso T.F.A. Sostegno VIII Ciclo, prima con riserva e successivamente a pieno titolo.

Per quanto riguarda l’eventuale contestazione stragiudiziale, da inoltrare tramite P.E.C. al Ministero dell’Università e della Ricerca prima di avviare il contenzioso,

  • I ricorrenti “senza 24 C.F.U. maturati in tempo utile”, nel contestare la data limite imposta per l’acquisizione dei crediti formativi, potrebbero manifestare al M.U.R., a mezzo P.E.C., la loro intenzione di intraprendere azioni legali per ottenere l’accesso alla selezione per la specializzazione;
  • I ricorrenti “con tre anni di servizio sul sostegno”, potrebbero dichiarare, sempre via P.E.C., al Ministero centrale, la loro intenzione di intraprendere azioni legali contro l’imposizione della selezione scritta, considerando la contraddizione tra la regolamentazione ministeriale sulle modalità di accesso al T.F.A. Specializzante e l’intento del legislatore di consentire un accesso diretto al corso senza selezione.

Di seguito, troverete i link per le istruzioni operative del Ricorso amministrativo per la Specializzazione per il sostegno didattico 2022/23 (T.F.A. VIII Ciclo), scuola secondaria: accesso alle prove per l’iscrizione al corso, per coloro che non hanno conseguito i 24 C.F.U. ‘entro il 31 ottobre 2022’Studio Legale Esposito Santonicola: https://scuolalex.it/ricorso-specializzazione-per-il-sostegno-2022-23-tfa-viii-ciclo-scuola-secondaria-accesso-alle-prove-senza-i-24-cfu/

Inoltre, ecco il link per il RICORSO AMMINISTRATIVO PER L’ACCESSO DIRETTO AL CORSO SPECIALIZZANTE per coloro che vantano almeno tre anni di servizio nel sostegno didattico 2022/23 (T.F.A. VIII Ciclo) – Studio Legale Esposito Santonicola:

https://scuolalex.it/ricorso-tfa-per-accesso-diretto/

Le modalità di espletamento delle prove di accesso prevedono il superamento di un esame di preselezione (preliminare), di una prova scritta, oltre all’esame orale.

Le sessioni dei test preselettivi, per tutte le specializzazioni di sostegno, si svolgeranno il 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, organizzate come segue:

Mattina del 4 luglio 2023: prove per la scuola dell’infanzia;

• Mattina del 5 luglio 2023: prove per la scuola primaria;

• Mattina del 6 luglio 2023: prove per la scuola secondaria di primo grado;

• Mattina del 7 luglio 2023: prove per la scuola secondaria di secondo grado.

Gli atenei potranno predisporre percorsi abbreviati per i candidati che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e che abbiano superato le prove di accesso o siano stati ammessi in soprannumero. La durata e le modalità di tali percorsi abbreviati saranno stabilite dalle università mediante propri bandi.

I corsi relativi al presente ciclo specializzante dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2024.

I candidati che hanno superato la prova preselettiva del VII ciclo, ma che non hanno potuto sostenere le ulteriori prove a causa di misure sanitarie preventive per il COVID-19, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

Si precisa che le università potranno avviare i corsi di specializzazione per il sostegno anche prima che sia terminata la selezione per l’ammissione all’VIII ciclo, ma solo per i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 921, ossia:

• in possesso della laurea magistrale o a ciclo unico;

• che hanno svolto almeno tre anni di servizio come docenti di sostegno su posto comune o di sostegno;

• che hanno conseguito almeno 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

I soggetti già specializzati (anche sul campo) sul sostegno per un grado di istruzione potranno accedere direttamente alle prove scritte e orali per ottenere la specializzazione sul sostegno per un altro grado di istruzione, senza dover affrontare il test preselettivo. Ci riferiamo, nello specifico, ai:

• docenti di ruolo con specializzazione sul sostegno;

• docenti assunti a tempo determinato con specializzazione su sostegno;

• docenti assunti a tempo determinato con abilitazione all’insegnamento e almeno tre anni di servizio come insegnanti di sostegno.

Le università devono riservare una percentuale di posti per i candidati che hanno già maturato i requisiti per accedere direttamente al corso di specializzazione, senza dover sostenere la preselezione.

Questa percentuale è stata stabilita con il decreto interministeriale 29 maggio 2023, n. 69123 e corrisponde al 35% del totale dei posti disponibili.

I candidati che rientrano nella quota di riserva concorreranno solo per i posti dell’università in cui presenteranno la domanda e non potranno partecipare alla selezione in altre università.

PER INFO/TUTELE AVVERSO LE ESCLUSIONI DAI CORSI SPECIALIZZANTI E IN MERITO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL MENZIONATO DECRETO, È POSSIBILE INVIARE MESSAGGIO WHATSAPP (SCRITTO O AUDIO) AL 366 18 28 489.