L’Avvocato Risponde: Rubrica Settimanale a Cura dei Legali Esposito e Santonicola

Oggetto: Classe di Concorso A66 – Riconoscimento del Diploma Tecnico Commerciale per l’Ammissione al T.F.A. Sostegno VIII Ciclo. Analisi Legale alla Luce di una Recente Sentenza Amministrativa.

Quesito/consulenza informativa.

Gentile Avvocato,

  • Si può considerare la classe di concorso A66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni, Informatica) come un insegnamento di natura tecnico-pratica?
  • Inoltre, sarebbe possibile far riconoscere, attraverso un procedimento giudiziario, il titolo del diploma tecnico commerciale “di vecchio ordinamento” come valido per l’ammissione al corso specializzante T.F.A. Sostegno VIII Ciclo?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile Docente,

La classe di concorso A66, nota anche come “Trattamento testi, dati ed applicazioni, Informatica”, può essere in qualche modo assimilata agli insegnamenti tecnico-pratici, poiché include sia elementi teorici (come la comprensione e l’analisi dei dati) che pratici (come l’uso di computer e software).

La stessa nacque con l’avvento delle nuove tecnologie e la conseguente necessità di riorganizzare l’intero lavoro d’ufficio mediante l’uso del computer.

Questa disciplina riguarda la gestione della scrittura di testi, l’elaborazione dei dati, la gestione degli archivi e la presentazione di diapositive. Può essere considerata come un’evoluzione di discipline quali la dattilografia e il calcolo a macchina.

È pur vero che essa è stata indicata come “classe ad esaurimento”. Ciò significa che dal 2020 non sono previste nuove procedure abilitanti, né reclutamenti per il ruolo, o nuovi inserimenti nelle graduatorie di supplenza per questo insegnamento. Inoltre, la classe di concorso A66 verrà progressivamente sostituita dalle classi A-40 (Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche) e

A-41 (Scienze e Tecnologie Informatiche).

Per quanto riguarda la possibilità di considerare il titolo di studio citato, collegato all’insegnamento A066, come idoneo ai fini dell’accesso al nuovo tirocinio specializzante (T.F.A. SOSTEGNO VIII CICLO), vengono in nostro aiuto i seguenti riferimenti normativi:

  • L’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 92 del 2019 – che riguarda le disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni – dispone che: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/25. Fino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso“.
  • Inoltre, l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 stabilisce che costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

Dunque, una volta accertato che i requisiti prescritti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 59/2017 potranno essere richiesti solo a partire dall’anno scolastico 2024/25, occorre individuare quale sia “la normativa vigente in materia di classi di concorso” che regola la selezione oggi in esame (T.F.A. Sostegno VIII Ciclo).

La risposta va individuata richiamando il D.P.R. n. 19 del 2016, che riguarda il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Questo prevede che “I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento.” A sua volta, la Tabella A allegata al D.P.R. stabilisce che, relativamente alla classe di concorso A66, è sufficiente il diploma dell’istituto tecnico commerciale.

Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che il diploma tecnico commerciale sia idoneo a consentire l’accesso al corso di specializzazione, anche se riferito all’insegnamento A066. Vale la pena precisare che, su tale argomentazione, si è di recente pronunciata la Magistratura Amministrativa (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza).

Per informazioni specifiche sui “RICORSI per la partecipazione al TFA sostegno, per quanti possiedano titolo valido per la classe A066″,si prega di inviare un messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al 366 18 28 489 (no telefonate).