SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO 2022/23 (T.F.A. VIII CICLO): ACCESSO DIRETTO AL CORSO PER COLORO CHE HANNO ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO (EQUIVALENTI A 180 GIORNI ALL’ANNO PER 3 ANNI) – RICORSO AMMINISTRATIVO, STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

RICORSO ARCHIVIATO

Obiettivo: garantire un accesso diretto al percorso di specializzazione per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, negli ultimi dieci anni. Questo, tenendo conto dell’importanza dell’esperienza specializzante acquisita.

PREMESSA.

Il Decreto 694 del 30 Maggio 2023, sottoscritto dal Ministro dell’Università, Sen. Anna Maria Bernini, ha autorizzato l’implementazione dei percorsi formativi per l’anno accademico 2022/23, volti a specializzare i docenti per il sostegno didattico a studenti con disabilità. Questi percorsi riguardano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado (TFA Sostegno VIII Ciclo).

Dopo la pubblicazione dei bandi universitari per l’accesso a questi corsi di specializzazione (TFA Sostegno), è emerso un punto di discussione significativo: i docenti con almeno tre anni di esperienza nel ruolo di sostegno sono chiamati a superare una prova scritta di ammissione.

Questa disposizione sembra contraddire quella normativa che prevede un accesso diretto al percorso di specializzazione, senza necessità di una specifica abilitazione e senza la necessità di superare una prova di ammissione.

Il comma 19 del nuovo decreto P.A., pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2023, ha infatti modificato il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59. In particolare, è stato soppresso un riferimento all’abilitazione all’insegnamento, all’interno dell’articolo 18-bis di tale decreto. Ciò avrebbe dovuto chiarire che gli insegnanti – almeno coloro che hanno maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni sul sostegno – possono accedere direttamente ai corsi di specializzazione.

Non sarebbe quindi necessario passare attraverso un processo di selezione preliminare.

Tuttavia, alla luce delle più recenti novità, i docenti con tre anni di servizio sul sostegno – specializzati sul campo – sono stati esentati dalla sola prova preselettiva, dovendo necessariamente sottoporsi alla fase scritta.

È stato inoltre previsto che ciascuna università riservi appena il 35% dei posti ai docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni.

Di conseguenza, l’apparente tutela rivolta ai docenti con tre anni di servizio sul sostegno didattico presenta limitazioni significative: non c’è un accesso diretto al corso di specializzazione, ma solo alla prova scritta e la quota di posti riservati a questi docenti è relativamente bassa, solo il 35% (percentuale stabilita con il decreto interministeriale 29 maggio 2023, n. 69123, per gli insegnanti con tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque anni).

A questo punto, risulta importante ricordare che:

-Il Giudice del Lavoro di Siena, Dott. Cammarosano, in una decisione di alcuni anni fa, ha ordinato per la prima volta in Italia l’ammissione immediata, in soprannumero, al percorso formativo specializzante (TFA Sostegno), senza sostenere alcuna selezione, per un docente precario non specializzato, con una significativa esperienza di insegnamento sul sostegno (più di tre anni di servizio). L’estratto della decisione è disponibile al seguente link: https://scuolalex.it/wp-content/uploads/PRONUNCIA_TFA_IN_ESTRATTO.pdf.;

-Il Giudice del Lavoro di Napoli, Dott.ssa Maria Gaia Maiorano, con sentenza “iperuranica, definitiva, inappellabile”, ha riconosciuto il possesso di un titolo specializzante all’insegnamento, rappresentato dall’aver svolto attività di docenza statale per oltre tre anni, congiuntamente al possesso del titolo accademico (laurea o diploma) unito ai 24 crediti formativi. La sentenza n. 5805/2021 del Tribunale del lavoro di Napoli ha ordinato al Ministero di valutare tali titoli per l’inserimento nella I fascia sostegno delle Graduatorie provinciali scolastiche di interesse.

-Nell’ultima normativa introdotta, viene riservato solo il 35% dei posti di specializzazione, corrispondenti a circa 9.000, per l’accesso dei docenti con almeno tre anni di esperienza sul sostegno. Questa disposizione è considerata insufficiente, dato che il numero di docenti che hanno accumulato tale esperienza è nettamente superiore. Eppure, in merito all’accesso limitato ai corsi a causa del numero ristretto di posti, il Consiglio di Stato Sezione Sesta, con la sentenza del 10/05/2021, ha stabilito che nella programmazione dei corsi di formazione per gli insegnanti di sostegno (TFA sostegno) dovrebbe essere preso in considerazione l’effettivo fabbisogno dei territori, non solo l’offerta formativa delle singole università.

A CHI È DESTINATO IL RICORSO?

L’azione legale è aperta a tutti i docenti che, negli ultimi dieci anni, hanno firmato tre contratti a termine sul sostegno didattico, ognuno della durata di un anno (180 giorni di servizio o servizio ininterrotto dal 1º febbraio fino al termine delle lezioni/operazioni di scrutinio finale X 3 annualità), per un totale di tre anni (36 mesi). Tra questi, deve esserci almeno un contratto specificamente legato al grado di istruzione per il quale si richiede l’accesso.

RITENUTO FONDAMENTO DEL RICORSO.

Il fondamento del ricorso si basa su due punti chiave:

  1. Il requisito per i docenti con almeno tre anni di esperienza di dover superare una prova scritta è in contrasto con la normativa che prevede un accesso diretto alla specializzazione.
  1. La riserva del solo 35% dei posti appare insufficiente rispetto al fabbisogno territoriale nella programmazione dei corsi di specializzazione.

COSTI DELL’AZIONE:

Ammontano ad euro 100,00 senza prevedere l’iscrizione ad alcuna associazione/sindacato.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

  1. Procura alle liti, debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;
  2. Scheda ricorrente in autocertificazione (illustrativa della condizione soggettiva del docente, utile prospetto riepilogativo per i legali e per il Giudice);
  3. Modulo di autorizzazione al trattamento dati sensibili (privacy);
  4. Domanda di partecipazione al TFA sostegno nel frattempo inoltrata;
  5. Copia di tutti i contratti/certificati di servizio a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni sul sostegno;
  6. Copia del documento di riconoscimento;
  7. Copia del bonifico di euro 100,00 alle coordinate sotto indicate.

Il tutto, debitamente compilato, dovrà essere inviato per email, in formato pdf, al seguente indirizzo: segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: RICORSO TFA PER ACCESSO DIRETTO, NOME E COGNOME DEL RICORRENTE COME MITTENTE.

Successivamente, tutti i documenti dovranno essere stampati e spediti in busta chiusa, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).

Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “RICORSO TFA PER ACCESSO DIRETTO”, per la corretta identificazione.

N.B.

  • QUANDO SI EFFETTUA IL BONIFICO, PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL RICORSO, E’ NECESSARIO INDICARE, NELLA CAUSALE, IL NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO, NON QUELLO DI PERSONA DELEGATA PER IL PAGAMENTO.
  • L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.
  • AL FINE DI RICHIEDERE ULTERIORI INFO, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO (O AUDIO) AL CELL. 3661828489.
  • QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE VIA E-MAIL O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI;
  • ULTERIORI ISTRUZIONI/STRATEGIE PROCESSUALI SARANNO RESE NOTE, DAL LEGALE, A MEZZO E-MAIL.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: EURO 100,00

CAUSALE: “RICORSO TFA PER ACCESSO DIRETTO, NOME COGNOME, C.F.”.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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