INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GPS, IN VIRTU’ DEL POSSESSO DI DIPLOMA A.F.A.M. E 24 CREDITI FORMATIVI – ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO. 

CASO PARTICOLARISSIMO CHE DIMOSTRA LA “PIENA ESECUTIVITA’ DELLA DECISIONE CAUTELARE” – EMESSA, NEL CASO SPECIFICO, DAL GIUDICE DEL LAVORO DI SIENA – LA CUI EFFICACIA VALE ANCHE NEI CONFRONTI DI UN AMBITO PROVINCIALE DIVERSO DA QUELLO TOSCANO…

IL TRIBUNALE SI È RISERVATO DI TRASMETTERE GLI ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E ALLA CORTE DEI CONTI PER LA MANCATA ESECUZIONE DELLA DECISIONE GIUDIZIARIA!

ORDINATO AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E ALL’UFFICIO V, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FOGGIA, DI INSERIRE NUOVAMENTE LA DOCENTE INTERESSATA, RICORRENTE, IN I FASCIA DELLE ATTUALI GPS (E II FASCIA DELLE ATTUALI G.I.), NELLA QUALITÀ DI “INSEGNANTE REGOLARMENTE ABILITATA  IN VIRTÙ DEL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO E DEI 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI”, CONSEGUENTEMENTE REVOCANDO “CON IMMEDIATEZZA” LA DISPOSTA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, ATTUANDONE IL SUO RIPRISTINO.

Studio legale Esposito Santonicola

Gentili lettori, la vicenda che ci apprestiamo a narrare dimostra come la pronuncia giudiziaria cautelare – accertativa della valenza abilitante del diploma o laurea +24 CFU/CFAdebba dispiegare “piena efficacia esecutiva” nei riguardi di ogni Ambito Territoriale Provinciale italiano.

I FATTI 

La ricorrente, patrocinata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ebbe a conseguire un provvedimento cautelare di accoglimento, nel giugno 2020, con il quale il Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, ordinava “il diritto ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto…per la provincia di Siena, per le classi concorsuali di riferimento in atti specificate, nella qualità di docente regolarmente abilitata all’insegnamento, in virtù del possesso del titolo di studio oltre ai 24 Crediti Formativi Universitari/Accademici, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con condanna del Ministero alla conseguente attuazione conformativa, disponendosi l’inserimento nelle graduatorie vigenti (degli abilitati) e nelle successive…”.

Con l’avvento delle nuove GPS, la docente interessata – riconosciuta quale abilitata per via giudiziaria – presentava domanda telematica di inserimento nella prima fascia delle GPS, biennio 2020/2022, trasmettendola all’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, osservando quanto indicato dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020.

Conformemente, l’Ufficio V – Ambito territoriale per la Provincia di Foggia – analizzata la domanda telematica, in data 01.09.2020, pubblicava la graduatoria provinciale per le supplenze, inserendo la ricorrente nella prima fascia (per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado), in quanto titolare di una pronuncia giudiziaria che aveva accertato la valenza abilitante del diploma in pianoforte, congiuntamente ai 24 CFA.

In virtù della collocazione nella prima fascia delle GPS di Foggia, la docente veniva convocata, da parte dell’UST di Foggia, per il conferimento di una supplenza sino al 31.08.2020.

Senonché l’Istituto comprensivo di titolarità scolastica disponeva un’illegittima esclusione della docente dalla GPS di I fascia, sulla base dell’originale assunto per il quale l’aspirante non avrebbe potuto presentare alcuna domanda di inserimento (in prima fascia delle GPS) “in quanto priva dello specifico titolo di abilitazione”, rilevandosi, tra l’altro, che l’ordinanza cautelare di cui si discuteva – a dire dell’amministrazione – avrebbe dovuto riguardare solo ed esclusivamente l’ambito della Provincia di Siena, per le graduatorie relative al triennio 2017/2020, come se una pronuncia giudiziaria “tuttora efficace” potesse in qualche modo scadere valendo, quanto ad efficacia, solo per una specifica area territoriale!

Rebus sic stantibus, lo studio legale Esposito Santonicola, ritenendo destituita di fondamento la tesi ministeriale, ha iscritto a ruolo, sempre presso la Sezione Giudiziaria di Siena – Giudice che aveva emanato il provvedimento cautelare, competente a determinare, laddove richiesto, le modalità di attuazione della decisione – il ricorso “ex art. 669 duodecies c.p.c.”, finalizzato ad ottenere l’esecuzione della misura cautelare, avente quale oggetto “un obbligo di fare”, inteso, nello specifico, come obbligo di inserimento in prima fascia GPS, gravante sull’Ufficio V, Ambito territoriale per la Provincia di Foggia.

Investito della questione, il Magistrato del lavoro di Siena, dott. Delio Cammarosano, avallando pienamente le tesi dei legali Esposito Santonicola, si è espresso nei seguenti termini (si riportano gli estratti del recentissimo pronunciamento, ritenuti essenziali):

Vedere sostituito un unilaterale accertamento amministrativonon senza aver sentito il parere dell’Ufficio Legale dell’U.S.T. di Foggiaall’accertamento giurisdizionale da eseguire rappresenta nulla di meno di una insurrezione istituzionale compiuta da una Pubblica Amministrazione, non da un privato.

La dinamica elusiva, consistente nell’attuare dapprima un provvedimento cautelare…quindi operare un ripensamento…non può spostare il conflitto su un nuovo terreno giudiziale di accertamento – anche per evidenti ragioni di economia dei giudizi – terreno che resta quello di una contestazione, inammissibile, di un diritto …accertato.

Di qui corretto il ricorso all’istituto processuale prescelto che si sottrae a qualsiasi dubbio… di competenza del giudice, Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro… linearmente disegnata dalla norma e insensibile alla successiva diversa scelta territoriale del docente interessato…trattandosi di una competenza funzionale strettamente radicata, logicamente, nell’organo giurisdizionale che ha pronunciato il provvedimento.

Vale poi solo la pena accennare che l’ordinanza cautelare è pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione, unico datore di lavoro del candidato all’assunzione, e non appare fondata l’eccezione che il provvedimento sarebbe efficace solo nei confronti dell’Ambito provinciale di Siena, adottando una restrittiva, non corretta interpretazione letterale…limitando il perimetro geografico alla Provincia di Siena…essendo nella piena facoltà del docente chiedere in successivo momento l’iscrizione in Graduatorie di altro Ambito provinciale.

È evidente che al tempo di proposizione della domanda cautelare, concretamente, il destinatario occasionale della pronuncia fosse l’Ambito Territoriale di Siena, ma altrettanto evidente è la condanna del Ministero all’attuazione conformativa di un inserimento nella superiore fascia pretesa, che costituiva l’oggetto principale e logicamente antecedente della pronuncia.

Il giudice si trova quasi in imbarazzo nel determinare le modalità di attuazione di un provvedimento cautelare… già attuato, quindi posto nel nulla.

Non si potrà che ribadire l’ordine impartito al Ministero dell’Istruzione, di inserire il docente interessato, ricorrente, in I fascia GPS e II fascia GI per la classe concorsuale di riferimento, per traslazione dal diritto all’inserimento nella II fascia delle originarie Graduatore di Istituto del triennio 2017/2020…relativo alla propria finestra di inserimento, per la provincia di elezione, nella qualità di docente regolarmente abilitato all’insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio e dei 24 Crediti Formativi, nella posizione e secondo il punteggio spettante maturato…

È evidente la corrispondenza della I fascia della attuali GPS alla II fascia delle pregresse GdI, caratterizzata dal possesso dello specifico titolo di abilitazione, che costituisce il fulcro dell’accertamento giurisdizionale (“docente/i regolarmente abilitato/a/e/i all’insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio in atti specificato oltre a 24 Crediti Formativi Universitari”) osteggiato dall’Amministrazione scolastica territoriale…”.

Ed ancora, in merito alla “penale rilevanza della vicenda”, scrive il Giudicante:

La fattispecie potrebbe rivelare …anche un profilo penalistico, ai sensi dell’art. 388 co. 2 c.p., per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile che prescriva misura cautelare…”.

Per quanto riguarda poi la possibile responsabilità erariale, scaturita dalla vicenda, precisa l’Autorevole Magistrato:

“La fattispecie potrebbe rivelare un serio profilo di rischio contabile erariale, per il grave pregiudizio patrimoniale arrecato al docente in termini di probabilità di nomina per incarichi di supplenza nel biennio 2020/2022, ove escluso in modo assoluto dalle GPS e GI, a prescindere dalla fascia di inserimento…”.

Si riportano, in ultimo, le conclusioni:

P.Q.M. in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 669 duodecies cpc, da… ordina al Ministero dell’Istruzionee per esso all’Ufficio V, Ambito territoriale per la provincia di Foggia, di inserire la docente interessata, ricorrente, in I fascia delle attuali GPS e II fascia delle attuali GI, per la classe concorsuale di riferimento, nella qualità di docente regolarmente abilitato all’insegnamento in virtù del possesso del titolo di studio e dei 24 Crediti Formativi Universitari, nella posizione e secondo il punteggio spettante maturato, e conseguentemente revocare con immediatezza la disposta risoluzione del rapporto di lavoro attuandone il suo ripristino”.

Ed ancora, “Visto l’art. 331, co. 4, cpp il Giudice si riserva di disporre la trasmissione degli atti (ordinanza, atti e documenti) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, potendosi configurare reato perseguibile d’ufficio ad opera del Dirigente dell’Ufficio V, Ambito territoriale per la provincia di Foggia e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale in relazione al parere espresso. Si riserva, inoltre, di disporre la trasmissione degli atti (ordinanza, atti e documenti) alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Puglia e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale Puglia, in relazione al contenuto dell’ultimo periodo della sopra estesa motivazione”.

Per info specifiche in merito al “RICORSO PER OTTENERE L’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS X I BENEFICIARI DI ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI (CAUTELARI O DI MERITO) RIMASTI INESEGUITI – ES. ACCOGLIMENTO CAUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA NON ESEGUITO DALL’A.T.P. DI NAPOLI” – SI INOLTRI MESSAGGIO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE).

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
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