RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI STIPENDIALI “A TUTELA DEI DOCENTI ED ATA PRECARI, CON ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO STATALE (180 PER 3)”.

Gentili docenti. La parte ricorrente è un insegnante precario, con oltre tre anni di servizio alle dipendenze del MIUR, a seguito della reiterazione dei contratti a tempo determinato, per il grado “sostegno minorati psicofisici”.

L’istante ha contestato l’applicazione dell’art. 526 D. Lgs. 297/1994, secondo cui, al personale non di ruolo, spettava il trattamento economico iniziale, previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi, in violazione della normativa europea.

A questo punto, conveniva in giudizio il M.I.U.R., per chiedere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata, nei servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni (in ciascun anno), oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto in ruolo, di pari qualifica.

Si costituiva in giudizio il MIUR, chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito dell’udienza di discussione, patrocinata dagli Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, il Magistrato del Lavoro di Como, dr. Giovanni Luca Ortore, sentenza 190/19 del 19.06.2019, ha così statuito (si riportano gli estratti della pronuncia ritenuti essenziali):

“Il ricorso è fondato e dev’essere, conseguentemente, accolto.

Come osservato dalla Corte di appello milanese, in sentenze rese su questione analoga…..la disparità (tra docenti precari e di ruolo) può ritenersi giustificata da ragioni oggettive, nel caso di mansioni assolutamente semplici e ripetitive, rispetto alle quali l’esperienza maturata, in un precedente rapporto a termine, possa risultare del tutto priva di rilievo; oppure nei casi di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l’uno dagli altri, da far ritenere che l’esperienza pregressa sia, soprattutto per evoluzioni tecniche medio tempore intervenute, del tutto inutile.

Nessuna di tali circostanze ricorre nel caso di specie….l’anzianità deve essere valutata, nello stesso modo e con gli stessi criteri, per il personale in ruolo e per il personale non di ruolo, secondo la disciplina applicabile nel tempo al personale di ruolo.

P.Q.M. Dichiara il diritto di………….al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel corso dei contratti a termine e, conseguentemente, condanna il MIUR al pagamento delle maggiori somme dovute, per effetto della medesima progressione stipendiale prevista per i docenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, in ragione dell’anzianità di servizio, calcolata secondo il combinato disposto dell’art. 489 D. Lgs. 297/1994 e dell’art. 11 co 14 l. 124/1999, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole scadenze al saldo.

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