I DOCENTI PRECARI, CON REITERATE SUPPLENZE STATALI BREVI ALLE SPALLE, POSSONO VEDERSI RICONOSCIUTA, DAL GIUDICE DEL LAVORO, LA “RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (SPETTANZA ECONOMICA NEL CEDOLINO STIPENDIALE)”, ALLA PARI DEI COLLEGHI DI RUOLO ED IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.

Il Tribunale del lavoro di Trieste, giudice dott.ssa Paola Santangelo, all’udienza del 24/07/2019 (Ricorso R.G. 46/19), ha sentenziato il diritto della ricorrente (docente precario, non abilitato, con esperienza didattica pluriennale, manifestata attraverso reiterate supplenze statali brevi), assistita dagli avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, a conseguire il compenso per la “retribuzione professionale docenti”, in riferimento agli anni 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 e, per l’effetto, ha condannato il M.I.U.R. alla corresponsione dei compensi previsti, come da CCNL vigente.

La retribuzione professionale docenti (R.P.D.) rappresenta un “compenso individuale accessorio del cedolino stipendiale”, più volte negato agli insegnanti precari con supplenze statali brevi, sebbene la Corte di Cassazione (Ordinanza 20015 del 27 luglio 18) abbia ritenuto che la stessa debba essere attribuita a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”. 

Ebbene, la ricorrente recupererà le spettanze economiche negate, che saranno quantificate secondo i criteri della contrattazione collettiva nazionale vigente.

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