“COMPARTO AFAM-ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”.
ACCOGLIMENTO, NEL MERITO, INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO DI CASSINO, IN DATA 12 GIUGNO 2019.
SANCITO IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO E DICHIARATO IL VALORE ABILITANTE E FORMATIVO DEL DIPLOMA ACCADEMICO A.F.A.M, CONSEGUITO DAL RICORRENTE.
Gentili A.F.A.M.
Si rende noto che con ricorso, innanzi alla Magistratura del lavoro di Cassino, un docente A.F.A.M., diplomato in Flauto e collocato nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto (classi concorsuali A029, A030, A031, A035, A064, AG55, AG56) richiedeva al Giudice designato, dott. Raffaele Iannucci:
- Di riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma accademico A.F.A.M. posseduto;
- Di ordinare, all’amministrazione resistente, l’immediato inserimento nelle Graduatorie di Istituto, in seconda fascia.
La causa, patrocinata dai legali ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA, è stata decisa, previa discussione, con sentenza, pubblicamente letta nell’udienza del 12.6.2019.
Per il Tribunale, il ricorso merita di essere accolto (si riportano gli estratti della pronuncia, ritenuti essenziali):
“…..è lo stesso legislatore che ha sancito l’equipollenza del diploma AFAM cd. vecchio ordinamento…….. posseduto congiuntamente al diploma di maturità, con un titolo abilitante all’insegnamento e, quindi, all’inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello.
In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole e illegittima la scelta compiuta dal d.m. 374/2017, in base alla quale tra i titoli equipollenti all’abilitazione all’insegnamento – e quindi all’accesso alla II fascia – si lascia fuori il diploma rilasciato, ante riforma, dalle istituzioni AFAM. Di questo medesimo avviso è corposa giurisprudenza di merito, il cui orientamento si ritiene, pertanto, ampiamente condivisibile. (ex multis, Trib Padova sent. n. 162/2019; Trib. Termini Imerese sent. n. 153/2019; Trib. Oristano sent. n. 126/2019; Trib. di Monza sent. n. 282/2017). Nel caso di specie, il ricorrente risulta in possesso di un diploma AFAM cd. vecchio ordinamento………….., di un diploma di scuola secondaria superiore…………..ed ha, pertanto, diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, previa disapplicazione del d.m. 374/2017, stante l’equipollenza, ex art. 1 comma 107 della l. n. 228/2012, dei titoli posseduti dal ricorrente al diploma accademico di secondo livello abilitante.
P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: − accoglie il ricorso proposto da………..e, per l’effetto, dichiara il valore abilitante e formativo del diploma accademico, conseguito dal ricorrente nei termini di cui in ricorso, ordinando, all’amministrazione resistente, l’immediato inserimento del ricorrente nelle Graduatorie di Istituto, in seconda fascia”.
Si rammenta come sia possibile, anche per i docenti del comparto A.F.A.M., aderire al nuovo RICORSO SANTONICOLA “DIPLOMA+ 24 CFU PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”, rivolto ai diplomati A.F.A.M. (Conservatorio/Belle Arti/Accademia della Danza), con servizio o senza, in possesso dei 24 C.F.U. nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.
N.B. POSSONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA GIUDIZIARIA (DIPLOMA+24 C.F.U. =INSERIMENTO NELLA II FASCIA G.I.) ANCHE COLORO CHE, PER DIFFERENTI RAGIONI DI DIRITTO, CONTENUTE IN ALTRA TIPOLOGIA DI RICORSO (VERTENZA SULLA NATURA ABILITANTE DEL DIPLOMA A.F.A.M.), ABBIANO SUBITO PRECEDENTI RIGETTI DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO.
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