Commento sulla recentissima sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro.

Analisi a cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Nel settembre 2023, la Corte, presieduta dal Giudice Susanna Mantovani, ha emesso una sentenza riguardante il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare “non svolto in costanza di nomina” per l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA 2021/2024 di Terza Fascia.

L’appellante aveva contestato la mancata attribuzione di tale punteggio, sostenendo che il servizio militare dovesse essere riconosciuto indipendentemente dalla presenza di un rapporto di lavoro in corso.

La Corte Milanese ha accolto l’appello, confermando quanto stabilito dall’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). Questo articolo, nel disciplinare il servizio ai fini della carriera, al comma 7, afferma che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo, e il servizio civile sostitutivo di quello di leva, sia riconosciuto a tutti gli effetti, anche prima dell’assunzione in ruolo.

La disposizione del decreto ministeriale potrebbe contrastare con l’art. 52 della Costituzione, secondo il quale l’adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.

Sulla questione, è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5679 del 02.03.2020, precisando che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato deve essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni, lato sensu, concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro; pertanto, può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010“.

La citata sentenza, emessa dal secondo grado della giustizia civile milanese e in disaccordo con la tesi ministeriale, rappresenta un ulteriore autorevole precedente nella tutela dei diritti dei cittadini, aspiranti ATA, che hanno prestato servizio militare.

L’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000 dispone che i periodi di servizio militare siano equiparati, ai fini del punteggio, ai servizi civili nei concorsi pubblici. Di conseguenza, il servizio militare dovrebbe essere sempre riconosciuto integralmente, sia per la progressione di carriera che per l’accesso ai ruoli, indipendentemente dal momento in cui sia stato svolto.

Per istruzioni dettagliate sul ricorso individuale al Giudice del Lavoro per l’attribuzione di 6 punti nelle graduatorie ATA, riferibili all’anno di servizio militare di leva “non prestato in costanza di nomina”, si rimanda al seguente link: https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

Per ulteriori informazioni sul ricorso individuale ATA (punti 6) e docenti (punti 12) riguardante il servizio militare, si suggerisce di inviare un messaggio WhatsApp, scritto o audio, al numero 3661828489. Riceverete una risposta vocale personalizzata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.