Si analizza la vicenda di una dipendente ATA che, nel 2017, presentò domanda per essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia, per vari profili professionali, nella provincia di Udine. Indicò quale titolo un Diploma di Qualifica Professionale Triennale conseguito nel 2012/2013 e menzionò un servizio svolto come Collaboratore Scolastico, nell’A.S. 2012/2013, presso un istituto della regione Campania.

Nel 2018, grazie al punteggio acquisito, stipulò due contratti di lavoro a tempo determinato presso istituti differenti. Tuttavia, nel 2019, l’Istituto Comprensivo di riferimento rettificò il suo punteggio, azzerando specificamente i 3 punti derivanti dal servizio paritario poiché “non risultava accreditato all’INPS”. Di conseguenza, entrambi gli istituti risolsero i contratti di lavoro a tempo determinato con la dipendente.

Nonostante la rettifica, la collaboratrice fu assunta in diversi istituti scolastici nel triennio 2018/2021, dimostrando che il punteggio modificato non ostacolava la stipula dei contratti a termine.

Nel 2019, l’interessata fornì all’I.C. di riferimento un estratto conto INPS, esibendo i versamenti effettuati dall’Istituto paritario. Di conseguenza, le fu nuovamente riconosciuto il punteggio originario.

Tuttavia, nel 2021, con spirito di trasparenza nei confronti dell’amministrazione scolastica, presentò all’I.C. una nota INPS (del 2021) che disconosceva il rapporto di lavoro con l’Istituto paritario, sollecitando una nuova rettifica del punteggio.

Durante l’aggiornamento ATA 2021, l’interessata presentò una domanda per il triennio 2021/2024, precisando nel modulo di domanda che, nonostante il sistema non le consentisse di rimuovere alcune informazioni, il suo punteggio era stato definitivamente rettificato. Ciò attestava, ancora una volta, la sua integrità nei confronti dell’Amministrazione scolastica.

Con l’avvio dell’A.S. 2021/2022, stipulò un contratto a tempo determinato.

Nel 2022, ha inoltrato la domanda per l’inserimento nella graduatoria permanente ATA per l’anno scolastico 2022/23 e, successivamente, è stata assunta a tempo indeterminato per il profilo ATA di suo interesse.

Eppure, nel 2023, l’USR per il Friuli Venezia Giulia ha avviato, nei suoi confronti, un procedimento disciplinare, contestando la presunta falsità della dichiarazione del titolo di accesso e dei servizi paritari nelle domande di inserimento in graduatoria di istituto (terza fascia ATA), per i trienni 2018/2021 e 2021/2024.

In risposta al procedimento disciplinare, attraverso i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha presentato le seguenti argomentazioni difensive:

  • I fatti contestati sono oggetto di un procedimento penale in corso. Pertanto, alla luce dell’art. 55-ter del D.lgs 165/2001 e s.m.i., si avanza la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare fino alla conclusione della vicenda penale.
  • Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio presso l’Istituto paritario, si forniscono prove attraverso un certificato di servizio e un certificato C2 storico lavorativo del Centro per l’Impiego.
  • Riguardo all’assenza delle dichiarazioni mendaci, l’istante rappresenta di non aver dichiarato il falso nella sua domanda di inserimento, non essendo a conoscenza delle presunte irregolarità dell’istituto.
  • Si fa riferimento a una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Questa stabilisce che le false dichiarazioni o i falsi documenti, presentati per l’assunzione nel pubblico impiego, possono causare la decadenza o la nullità del contratto solo se, senza di essi, l’instaurazione del rapporto di lavoro non sarebbe stata possibile. In conclusione, la difesa evidenzia come, anche se si dovesse considerare non valida la dichiarazione della dipendente riguardo al suo servizio presso l’Istituto paritario, ciò non potrebbe avere alcun impatto diretto sul diritto ad essere assunta o posizionata nelle graduatorie.

La decisione dell’organo disciplinare, Dirigente Responsabile UPD, operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia:

Considerata la memoria difensiva presentata dagli Avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito in nome e per conto della nominata dipendente… “il procedimento disciplinare avviato con la contestazione di addebiti a carico della sig.ra, collaboratore scolastico titolare ordinario in servizio presso l’I.C., è sospeso a decorrere e con effetto dalla data del presente provvedimento. Il presente provvedimento viene notificato al dipendente per il tramite del Dirigente scolastico”.

Se sei un dipendente ATA coinvolto nelle vicende del servizio paritario e stai cercando “tutela legale per affrontare esclusioni, decurtazioni di punteggi o provvedimenti disciplinari legati ai servizi paritari non considerati validi (anche in virtù delle vicende penali che coinvolgono i dipendenti e i responsabili delle scuole paritarie)”, ti consigliamo di:

  • Dopo aver inviato l’email, segnalaci l’avvenuto inoltro con un messaggio WhatsApp (scritto o vocale) al 366 18 28 489 (no telefonate), indicando “ATA Disciplinare, Nome Cognome e indirizzo email dal quale è partito il quesito”.

Ricorda che lo Studio Legale Esposito Santonicola è disponibile al numero fisso 081 19 18 99 44 nei seguenti orari:

  • Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10:00 alle 12:30, ogni martedì e giovedì.