Gentile Avvocato, condividendo pienamente la sua strategia ho domandato alle singole scuole, con accesso atti, che venga documentata “la natura, vacante e non, dei posti ricoperti”, a seguito degli incarichi statali conferiti al 30 giugno”.

Il primo Istituto mi ha risposto così: è stato nominato docente a tempo determinato su una cattedra non vacante perché costituita in organico di fatto.

Che tipo di replica è questa?  Un posto può essere vacante anche in organico di fatto, allorchè manchi il titolare! Credo che, a questo punto, dovrò richiedere l’intervento giudiziario, avendo sottoscritto numerosi contratti di identico tenore.

Avv. Aldo Esposito.

Gentile docente,

Il suo ragionamento non fa una piega!

La distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto caratterizza il solo Stato Italiano; quello che per noi conta, ai fini del ricorso, è la natura (vacante e non) dei posti ricoperti.

Risultano svariati i casi nei quali le supplenze al 30 giugno siano state assegnate a copertura di posti “vacanti”, anche su organico di fatto.

In queste ipotesi, l’avvenuta stipula di ripetuti contratti a termine rappresenta, a nostro parere, un abuso, perpetrato ai danni dei docenti utilizzati per soddisfare esigenze non temporanee, a copertura di un costante organico di fatto.  

Per richiedere preventivi ed info sul “RICORSO STABILIZZAZIONE DOCENTI CON ALMENO TRE CONTRATTI STATALI SU POSTO VACANTE ”, si inoltri WhatsApp al numero 3661828489.

Per conoscere la strategia dello studio legale sulla stabilizzazione dei precari, graduatorie di istituto, ecco il link:

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