Gentile Avvocato Santonicola,

Siamo due fratelli, il primo con Diploma I.T.P. e l’altro in possesso di laurea+24 C.F.U., uniti da un obiettivo comune: il conseguimento della specializzazione sul sostegno per insegnare agli alunni diversamente abili.

Avendo appurato, in base al nuovo Decreto M.I.U.R. – regolamento sulle modalità di accesso al T.F.A. SOSTEGNO IV CICLO- che possediamo i requisiti per sostenere la preselezione,  invochiamo la sua tutela, in sede giudiziaria, volendo aumentare le possibilità di accedere alla seconda prova scritta T.F.A. SOSTEGNO. Non riteniamo legittimo, infatti, che, per superare i test a risposta multipla, potrebbe non bastare l’aver ottenuto un punteggio di sufficienza. Qual è il ricorso consigliato?

Avv. Ciro santonicola.

Gentile docente, il M.I.U.R. ha pubblicato il decreto n. 92 dell’8 febbraio 2019, che disciplina le procedure di specializzazione per il sostegno.

Concentriamo la nostra attenzione sul test di preselezione (prima prova): 60 quesiti a risposta multipla, la risposta corretta vale 0,5 punti.

Saranno  ammessi  alla  fase  successiva  (prova  scritta)  un  numero  di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università, ai sensi dell’art. 4 comma 3 regolamento tfa sostegno iv ciclo.

Tale   criterio   di   valutazione   restringerà,   potenzialmente,   in   modo eccessivo   la   selezione,   escludendo   i   candidati   con   un   bagaglio culturale sufficiente ed idoneo ad intraprendere il percorso formativo in questione.

In sostanza, nessuna soglia di sufficienza è stata prevista.

(se ad esempio l’università x prevede 100 posti disponibili e, come stabilisce il   decreto   tfa   iv   ciclo,   superano   la   preselezione   i   primi 200 classificati, paradossalmente potrebbero accedere alla seconda prova i candidati con  voto  complessivo  inferiore  alla  sufficienza,  laddove  in  altro ateneo y-che abbia bandito ugualmente 100 posti- utilizzandosi lo stesso criterio, un docente che abbia correttamente risposto a 58 domande su 60 potrebbe risultare escluso dal concorso, in quanto non rientrante nei primi 200).

Il    ricorso    mirerà,    a    questo    punto,    previa    dichiarazione    di illegittimità/incostituzionalità di un preselezione che viola i principi meritocratici,  a   consentire   l’accesso   diretto   alla   seconda   prova

Scritta  del  tfa  sostegno  iv  ciclo,  in  favore  di  quanti  si  vedranno costretti a sottoporsi ad un test che non prevede soglie di sufficienza.

N.B.  risulterà  comunque  necessario,  ai  fini  del  ricorso,  sostenere  la contestata    preselezione,    non    ravvisandosi    conflitto    tra    la partecipazione alla prova ed il concomitante avvio del giudizio.

In tale ottica, l’azione giudiziaria rappresenterà una tutela aggiuntiva a    beneficio    di    coloro    che-sottoponendosi    ad    un’impegnativa preselezione dove saranno ammessi, allo step successivo, un numero di canditati pari al doppio dei posti disponibili-si vedranno da subito tutelati, in via giudiziaria, allorché abbiano raggiunto almeno la sufficienza al test.

Si rende, in ultimo, noto come la necessità di avviare, da subito, il ricorso derivi dalla circostanza che l’atto ministeriale, immediatamente lesivo, sia rappresentato dal decreto 9 del 08.02.2019, impugnabile entro precisi termini temporali.

Al fine di scaricare le istruzioni operative del “ricorso santonicola t.f.a. sostegno 2019 (iv ciclo) per l’accesso diretto alla prova scritta”, si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-tfa-sostegno-2019-per-docenti-non-abilitati/