VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DANNO DA PERDITA DI CHANCE OCCUPAZIONALE. RICORSO IN CORTE COSTITUZIONALE.

IN FASE DI AVVIO UN’AZIONE GIUDIZIARIA MIRATA.

Gentile Avvocato Santonicola,

Sono un neolaureato, aspirante docente ed in procinto di maturare i 24 crediti formativi universitari.

Corrisponde al vero che agli insegnanti precari, non abilitati all’insegnamento e mai inseriti in nessuna graduatoria, sarà impedito di collocarsi nella terza fascia delle graduatorie di istituto, funzionali alle supplenze?

AVV. CIRO SANTONICOLA.

Gentile docente, la risposta al suo quesito, purtroppo, è affermativa, salvo mutamenti del regime normativo.

La legge 107/2015, art. 1 comma 107, prevedeva che “già a decorrere dall’anno scolastico 2016/17, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto sarebbe dovuto avvenire, esclusivamente, a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”.

Tuttavia, il momento a partire dal quale saranno vietati i nuovi inserimenti, nelle graduatorie dei non abilitati, è stato spostato all’anno scolastico 2019/20, in virtù di proroga introdotta nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2016, Serie Generale n. 304, Decreto Legge 30 Dicembre 2016, n. 244 art. 4 comma 4.

Avverso le citate disposizioni stiamo predisponendo specifico ricorso, contenente questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, che  domanderà la rinnovata possibilità di nuova inserzione all’interno della terza fascia G.I..

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