TUTELA LEGALE – ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA – CONTRO LA “(S)VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO ATA, ANCORA UNA VOLTA DIMEZZATO PER IL SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE PARITARIE”.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, sono un assistente amministrativo precario che intende rivendicare il riconoscimento “per intero” del servizio prestato, quale A.T.A., nelle scuole paritarie.

Apprendo – anche dalla bozza d’aggiornamento graduatorie III fascia ATA (tabella di valutazione dei servizi), triennio 2021/24 – che, ancora una volta, “per il servizio prestato in scuole non statali paritarie”, il punteggio è ridotto alla metà.

È possibile contestare giudizialmente la svalutazione del punteggio ATA, dimezzato per il servizio alle dipendenze delle scuole paritarie? Con quale ricorso? Quali sono i motivi ed i precedenti?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile ATA, 

Confermiamo la possibilità di una tutela, nella sede giudiziaria amministrativa (ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale), per domandare, ai fini dei conferimenti d’incarico, la valutazione “intera” del servizio prestato nelle scuole paritarie – tradotto, al momento, in punteggio dimezzato rispetto al servizio maturato nelle scuole statali – e per rivendicare il diritto al riposizionamento nelle graduatorie A.T.A., presenti e future.

Quanto ai motivi, si ritiene esplicitato, dalle normative vigenti (art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.03.2000, n. 62 e D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001), un generale principio di completa equiparazione tra servizi prestati presso scuole paritarie e statali.

In merito ai precedenti giudiziari acclusi al ricorso, è opportuno segnalare che la Sezione III Bis del T.A.R. Lazio Roma ha ribadito quanto segue (sentenza N. 00621/2021): “la sottrazione e/o il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato…in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché confliggenti col principio di pari ordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari, sancito dall’art. 2, co.2 D.l. 03 luglio 2001, n.255, convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce: “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie, di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).

Per accedere alle istruzioni operative del RICORSO “PERSONALE ATA PARITARIE X PUNTEGGIO INTERO IN GRADUATORIA – ALLA PARI DEL SERVIZIO STATALE”, si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-personale-ata-paritarie-x-punteggio-intero-in-graduatoria-alla-pari-del-servizio-statale/

Per ogni più mirato chiarimento, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).