PUNTEGGIO DECURTATO – PER IL SERVIZIO SCOLASTICO SVOLTO DAL DOCENTE, NEL TRIENNIO 2017/20, ATTRAVERSO II FASCIA G.I. “CON RISERVA” – IN RAGIONE DI SENTENZE T.A.R. O C.D.S. FAVOREVOLI AL MINISTERO.

POSSIBILE RICORRERE ALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO – AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO (E L’EVENTUALE LICENZIAMENTO) – PER RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, sono un docente ITP che otteneva, nella sede giudiziaria amministrativa, il diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riferite al triennio 2017/2020

Preciso che per il solo fatto di aver presentato ricorso – prima dell’accoglimento nella fase giudiziaria cautelare – venivo collocato “con riserva” nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto e stipulavo, consequenzialmente, contratti annuali. 

In occasione dell’udienza di merito, il ricorso è stato rigettato, per il mutato orientamento della Sezione Giudiziaria Amministrativa sul rivendicato diritto all’inserimento nella II Fascia G.I.

Ora, nel regime delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze e Graduatorie di Istituto (biennio 2020/22), l’Ambito Territoriale di Torino ha pubblicato la Nota 1986 del 23 febbraio 2021, con la quale, sostanzialmente, si afferma che “in presenza di una sentenza del T.A.R. o del CDS favorevole all’amministrazione e contraria al docente il servizio risulterà prestato solo di fatto e non di diritto”, con la conseguenza che non andrà attribuito il punteggio per tutti gli anni scolastici svolti dal docente in II fascia con riserva.

Nel caso in cui non fosse più riconosciuto il punteggio e il servizio, anche ai fini concorsuali, mi troverei in una situazione drammatica, ragion per cui le chiedo se esiste una tutela legale contro la linea ministeriale…

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile I.T.P., premettiamo che la Nota alla quale fa riferimento – certamente impugnabile – esprime la volontà dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (A.T.P. Torino). 

Ben potrebbero, altre diramazioni ministeriali, assumere decisioni volte a preservare il punteggio conseguito.

Ad ogni modo, sarebbe possibile contestare la decurtazione del punteggio – e l’eventuale licenziamento – facendo leva, in sede civilistica (Magistratura del Lavoro), sul “legittimo affidamento”, invocato da quanti si erano ritrovati da subito inseriti in II fascia G.I., per la semplice presentazione del ricorso amministrativo, in linea con l’indicazione espressa, all’epoca, dall’Avvocatura Generale Ministeriale.

In sostanza, proprio il MIUR (oggi M.I.), con le Note n. 35937 e 478111 del 2017, aveva invitato gli Uffici Scolastici a provvedere all’inserimento degli insegnanti tecnico pratici – con contenzioso amministrativo pendente – nelle graduatorie di II fascia G.I (2017/20).

Ebbene, si ritiene legittimo sostenere, innanzi al Giudice del Lavoro, che l’Amministrazione, con tale agire, abbia fatto riporre, nel docente I.T.P., un ragionevole affidamento, nei seguenti termini: 

Considerare valido e consolidato quel servizio – tradotto in punteggio – maturato attraverso nomine dalle superiori graduatorie, ottenute non solo in ragione delle pronunce giudiziarie cautelari e di merito, ma soprattutto per espressa iniziativa ministeriale.Per ogni chiarimento sui “MIRATI RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO – DOCENTI I.T.P. CON SENTENZA T.A.R./C.D.S. NEGATIVA – AVVERSO LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO, PER GLI ANNI SCOLASTICI SVOLTI IN SECONDA FASCIA G.I. CON RISERVA”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).