ISTRUZIONI OPERATIVE:

RICORSO “PERSONALE ATA PARITARIE X PUNTEGGIO INTERO IN GRADUATORIA – ALLA PARI DEL SERVIZIO STATALE”.

VERTENZA “CONTRO LA (S)VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO, DIMEZZATO PER IL SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE PARITARIE- GRADUATORIE A.T.A.”.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO “PER INTERO” DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE

RICORSO ARCHIVIATO

PROPOSTA DI TUTELA LEGALENELLA SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA RIVOLTA AL PERSONALE A.T.A. PRECARIO

OBIETTIVO:

  • OTTENERE, AI FINI DEI CONFERIMENTI D’INCARICO, LA VALUTAZIONE “PER INTERO” DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE TRADOTTO IN PUNTEGGIO DIMEZZATO RISPETTO AL SERVIZIO MATURATO NELLE SCUOLE STATALI – E PER IL POSIZIONAMENTO NELLE GRADUATORIE ATA PRESENTI E FUTURE.

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO? AL PERSONALE A.T.A. PRECARIO, che ha maturato servizio alle dipendenze delle scuole paritarie, nel posto corrispondente allo specifico profilo professionale ed intende spendere, tale servizio, in termini di “punteggio intero” – alla pari del lavoro amministrativo statale – ed ai fini della collocazione nelle graduatorie A.T.A.

RITENUTO FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO

 Si rivendica, in sostanza, come gli ATA presso gli istituti paritari abbiano svolto la medesima attività lavorativa, a parità di condizioni e rispetto allo stesso servizio prestato dai colleghi statali.

Si ritiene esplicitato, dalla normativa vigente, un generale principio di completa equiparazione tra servizio prestato presso scuole paritarie e servizio prestato presso scuole statali, così ricavabile:

L’art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.03.2000, n. 62, dispone che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali… Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (…). 

E ancora: Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali, previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994), a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. A tale proposito, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie.

In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statalinei termini e limiti temporali che seguono: I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (…)”.

Tra l’altro, già con sentenza 2204/2019, il T.A.R. Lazio (Roma) Sez. III Bis ha stabilito che laddove al servizio A.T.A. pre ruolo, prestato presso scuole paritarie, fosse stato attribuito un punteggio pari alla metà di quello assegnato allo stesso servizio prestato, invece, in scuole statali, si sarebbe violata/o la legge n. 62 del 2000, il principio della parità di trattamento, nonché il divieto d’ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 23 maggio 2018 n. 3052, Ord.).

Da ultimo è opportuno segnalare che, in argomento, la Sezione III Bis del T.A.R. Lazio Roma ha ribadito, con sentenza N. 00621/2021,  che la “sottrazione e/o il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato…in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché confliggenti col principio di pari ordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari, sancito dall’art. 2, co.2 D.l. 03 luglio 2001, n.255, convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce: “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie, di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” ( si aggiunga T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).

PRECISAZIONI

  • NEL RICORSO SI RICHIAMERANNO I CONTENUTI DEI “citati PRECEDENTi GIUDIZIARI”, EMESSi dal t.a.r. lazio/consiglio di stato;
  • ulteriori istruzioni saranno illustrate, dai legali, a mezzo e-mail, IN PARTICOLARE NELL’OCCASIONE DEI PROSSIMI AGGIORNAMENTI DELLE GRADUATORIE ATA.

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

INNANZI AL COMPETENTE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.

COSTO DEL RICORSO “ATA PARITARIE PER L’INTERO PUNTEGGIO IN GRADUATORIA”:

AMMONTA AD EURO 120,00 (Centoventi).

L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non obbligatorio, poiché riferito soltanto a quanti intendessero appellare) contenuto nei limiti dell’onorario di primo grado.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;

2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;

3) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio e richiamo ai contratti stipulati nelle scuole paritarie;

4) Diffida per rivendicare il calcolo del punteggio A.T.A. paritario per intero, funzionale al ricorso (custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC), appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ufficio Scolastico della regione interessata/Ministero dell’istruzione. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inviate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, Diffida ATA PARITARIE PER L’INTERO PUNTEGGIO IN GRADUATORIA (contenente il documento in allegato pdf);

5) Tabella riepilogativa dei servizi ATA prestati;

6) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;

7) Copia dei contratti/certificati di servizio ATA, alle dipendenze delle Istituzioni scolastiche paritarie;

8) Copia del bonifico di euro 120,00, alle coordinate sotto indicate.

La produzione documentale dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “RICORSO ATA PARITARIE X PUNTEGGIO INTERO”, nome e cognome del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).

SI RITIENE UTILE SCRIVERE, SULLA BUSTA CONTENENTE IL PLICO, “RICORSO ATA PARITARIE X PUNTEGGIO INTERO”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: EURO 120,00.

CAUSALE: “RICORSO ATA PARITARIE X PUNTEGGIO INTERO, NOME, COGNOME, CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

N.B.

L’ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

ULTERIORI ISTRUZIONI/STRATEGIE PROCESSUALI SARANNO RESE NOTE DAL LEGALE A MEZZO E-MAIL, NELL’OCCASIONE DEI PROSSIMI AGGIORNAMENTI DELLE GRADUATORIE ATA.

PER CHIARIMENTI, PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O BREVE AUDIO AL CELL. 3661828489 (numero non attivo per le telefonate).

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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