PERSONALE ATA – 24 MESI DI SERVIZIO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI

È POSSIBILE OTTENERE L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI “ATA 24 MESI”, CON SERVIZIO SVOLTO, IN TUTTO O IN PARTE, PRESSO SCUOLE PARITARIE

GIUNGONO RISPOSTE AFFERMATIVE DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Sono un assistente amministrativo ed ho maturato 20 mesi, alle dipendenze delle scuole paritarie, e 6 mesi di servizio, presso istituti statali, nel posto corrispondente al mio specifico profilo A.T.A.

In vista del prossimo aggiornamento, vorrei ottenere l’inserimento nella “graduatoria ATA 24 mesi”

È possibile predisporre uno specifico ricorso per il riconoscimento del servizio prestato, in tutto o in parte, presso scuole paritarie, quale requisito d’accesso alle graduatorie provinciali permanenti ATA 24 mesi

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile A.T.A.,

Possiamo presentare un ricorso mirato, al competente Giudice del Lavoro, per domandare l’inserimento nelle “Graduatorie ATA 24 MESI”, a beneficio di quanti abbiano lavorato – per almeno mesi 23 e giorni 16 – in tutto o in parte presso scuole paritariesui profili professionali A.T.A. interessati.

Premettiamo che, proprio sulla questione, il nostro Studio legale ha maturato un importante accoglimento, proveniente dal Magistrato del Lavoro di Padova (Dott. Francesco Perrone), confermato, con una seconda pronuncia, da un altro Giudicante dello stesso Tribunale (Dott. Maurizio Pascali) che ha respinto, per inammissibilità, il controricorso ministeriale.  

Il Tribunale Veneto ha sancito, con ordinanza cautelare, recentemente confermata, il diritto di due nostri assistiti – collaboratori scolastici con 24 mesi nelle scuole paritarie – all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti “ATA 24 mesi”.

Si riportano gli estratti essenziali della pronuncia:

Il Tribunale consapevolmente si discosta da quanto deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 32386/2019 in materia di personale docente”, no personale A.T.A., “nella parte in cui si trae la conclusione che dal principio secondo cui lavoro pubblico e lavoro privato non possono essere totalmente assimilati – essendo il primo assoggettato ai principi costituzionali di legalità ed imparzialità – dovrebbe derivarne la legittimità della disparità di trattamento tra personale ATA che ha prestato servizio presso scuole paritarie e personale ATA che ha prestato servizio presso scuole statali, in relazione al riconoscimento dei requisiti di ammissione alla procedura di reclutamento presso istituti statali”.

“In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”.

“Ne consegue che i provvedimenti ministeriali di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ATA costituiscono violazione dei principi di parità di trattamento e di divieto di ingiusta discriminazione”.

Tra l’altro, la “vexata quaestio” sul pieno riconoscimento dei servizi resi nelle scuole paritarie – individuate ai sensi della L. n. 62 del 2000 ed eroganti un servizio pubblico, in quanto connotate dalla perfetta equivalenza degli studi, degli esami e dei titoli rilasciabili, rispetto a quelli corrispondenti delle scuole pubbliche statali – sebbene riferita al “comparto docenti”, è addirittura approdata in Corte Costituzionale.

Nello specifico, la Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro – con ordinanza Pres. Dott. Francescopaolo Panariello, ha recentemente ritenuto che il principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza N. 32386/2019), nell’interpretare l’art. 485 D. Lgs. N. 297/94 – non ritenendo valido il servizio pre-ruolo, svolto nelle scuole paritarie, ai fini della “ricostruzione di carriera”, mancando un’omogeneità tra le posizioni professionali statali/paritarie – si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, “a causa dell’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto:

• Al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche statali;

• Al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche pareggiate, nel periodo fino all’anno scolastico 2005/06;

• Al medesimo servizio non di ruolo, prestato presso scuole paritarie, rilevante ai fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione a tempo indeterminato”.

Ebbene, richiedendo il controllo di compatibilità con parametri costituzionali – in considerazione della particolare rilevanza della questione che coinvolge un numero considerevole di docenti – visto l’art. 23 della legge n. 83/1957, la Magistratura romana ha disposto la trasmissione, in Corte Costituzionale, degli atti di una vertenza che ha domandato il riconoscimento del servizio di docenza non di ruolo, prestato presso la scuola secondaria paritaria, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.

In ultimo, le argomentazioni sostenute dal Giudicante padovano, Dott. Francesco Perrone – confermate dalla successiva ordinanza, dichiarante inammissibile il controricorso del Ministero – si fondano su di un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, in virtù della quale sarebbe irragionevole la disparità di trattamento che il personale ATA finirebbe per subire, nonostante si tratti di soggetti che, presso gli istituti paritari, hanno svolto la medesima attività lavorativa, a parità di condizioni rispetto allo stesso servizio, prestato dal personale ATA presso gli istituti statali. 

Tale principio è anche affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/09/2018, C-466/17, Motter, la quale, pur riferendosi effettivamente al personale docente, si fonda su di un percorso logico (quello dell’omogeneità sostanziale dei servizi prestati) che ben può essere esteso al personale ATA.

N.B. Per ogni più mirato approfondimento sul RICORSO INDIVIDUALE PER INSERIMENTO IN “ATA 24 MESI” – SERVIZIO SCUOLE PARITARIE – GIUDICE DEL LAVORO, si clicchi sotto: 

https://scuolalex.it/ricorso-individuale-per-inserimento-in-ata-24-mesi-servizio-scuole-paritarie-giudice-del-lavoro/