RICORSO LAUREA/DIPLOMA PIU’ 24 C.F.U./C.F.A. PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO: COSA REPLICHERANNO, GLI AVVOCATI, ALL’“ARGOMENTAZIONE AVVERSA”, SECONDO LA QUALE, CON D.L. 29 OTTOBRE 2019 N. 126 (NUOVO “DECRETO SCUOLA”, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 159 2019), IN OCCASIONE DEL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELLE RINNOVATE GRADUATORIE PROVINCIALI D’ISTITUTO, I NUOVI INSERIMENTI NELLA TERZA FASCIA -POSTO COMUNE SCUOLA SECONDARIA- SARANNO RISERVATI AI SOGGETTI IN POSSESSO DI LAUREA/DIPLOMA PIÙ 24 C.F.U./C.F.A.?

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Sono un docente precario, scuola secondaria, già inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.

Seguo con interesse l’evoluzione del contenzioso “titolo accademico più 24 crediti formativi” per domandare, previo riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento, l’inserimento nella “superiore” seconda fascia delle graduatorie d’istituto. 

Vorrei sottoporle un’eccezione che, probabilmente, sarà stata elevata in merito al contenzioso da lei patrocinato:

Attraverso il D.L. 29/10/2019, n. 126, meglio noto come Decreto Scuola, il Ministero dell’istruzione, al di là delle nuove procedure di reclutamento, ha previsto la riapertura delle graduatorie d’istituto di terza fascia nel prossimo triennio, la provincializzazione delle stesse e, per la scuola secondaria, la possibilità di nuova inserzione, nella terza fascia G.I., rivolta ai soggetti con titolo accademico (idoneo ad insegnare), unito ai 24 crediti formativi (C.F.U./C.F.A.).

Ebbene, a fronte dell’argomentazione per la quale il titolo accademico più 24 crediti formativi (C.F.U./C.F.A.) diventerà requisito per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto (quella destinata ai non abilitati), cosa replicherà il suo studio legale?

Studio legale Esposito/Santonicola

Gentile docente,

Preliminarmente la ringraziamo per il suo contributo, che ci consente di informare gli interessati, sul contenzioso in esame, con “elementi innovativi”, partendo dalle possibili eccezioni o criticità, per poi confutarle.

Senza dubbio riteniamo che, al cospetto di talune Magistrature, l’eccezione da lei sollevata -sopravvenuta normativa secondo la quale il titolo accademico (unito ai 24 crediti) sarà requisito d’accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto – potrà rappresentare argomento difensivo per il M.I.U.R., precisandole in che termini replicheremo a tale assunto:

  1. Innanzitutto, D.L. alla mano – articolo 1 quater comma quarto testo coordinato del Decreto Legge 126/19 – , tale innovazione (inserimento nella terza fascia delle graduatorie G.I. posto comune, scuola secondaria riservato, per la prima volta, ai laureati/diplomati con 24 C.F.U./C.F.A.), secondo la nostra impostazione, sarà riferita “ai nuovi inserimenti”, ovvero a coloro che, per la prima volta, approcceranno con il mondo delle graduatorie scolastiche e non “alla casistica dei veterani” i quali, parimenti alla sua posizione, già risultavano collocati nelle precedenti graduatorie, poiché in possesso del titolo di studio coerente con le classi d’insegnamento;
  2. Ad ogni modo riteniamo, anche a beneficio di quanti si inseriranno per la prima volta nelle graduatorie d’istituto, che la sopravvenuta normativa (Articolo 1 quater, comma IV, testo coordinato del Decreto Legge 126/19) non abbia, comunque, abrogato quanto stabilito dalla legge 107/2015, laddove, al comma 107, dispone che “a decorrere dall’anno scolastico (inizialmente 2016/17, successivamente prorogato al 2022/23), l’inserimento nelle graduatorie d’istituto può avvenire, esclusivamente, a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. 

Si tratta, dunque, di un quadro normativo esposto, con ogni probabilità, a contraddizione. Premesso, comunque, che, in base alla legge 107 del 2015, l’inserimento nelle graduatorie d’istituto può avvenire a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione, considerato che i laureati/diplomati con 24 crediti formativi universitari saranno ammessi, in occasione del prossimo aggiornamento, nelle citate graduatorie, gli stessi, secondo un’interpretazione sillogistica e costituzionalmente orientata, potranno domandare, al Giudice del lavoro, il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento. Sulla tematica, di recente, si è espressa favorevolmente ai ricorrenti la magistratura di Siena, con pronunciamento giudiziario in nostro possesso.

Per scaricare le istruzioni operative del “RICORSO LAUREA/DIPLOMA+ 24 CREDITI FORMATIVI PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO-INSERIMENTO SECONDA FASCIA G.I.”, si clicchi sotto: https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Per chiarimenti/scambio di pareri, s’inoltri WhatsApp scritto al numero 366 18 28 489.

Risponderà direttamente l’avvocato, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio del quesito.