È POSSIBILE FONDARE IL RICORSO SU DI UNA MOTIVAZIONE “COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA”. 

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Sono un docente tecnico pratico con più di 3 anni di servizio nella scuola secondaria statale e ho visionato le istruzioni operative per agire, individualmente, al Giudice del lavoro, ai fini dell’inserimento nella I fascia GPS.

Constatato che il ricorso, da lei proposto, si fonda sul precedente giudiziario reso, nella sede amministrativa, dal Consiglio di Stato, dalla lettura di tale sentenza – N. 4167/20 – nel parlare di abilitazione, si richiamano i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea…

Una domanda sorge spontanea: al di là dell’abilitazione “in chiave europea”, ritiene che il concetto di “abilitazione” possa identificarsi con quell’esperienza – ritenuta abilitante – perché idonea ad assicurare, in base all’art. 34 Costituzione, il più elevato grado degli studi ai meritevoli discenti?

Studio Legale EspositoSantonicola

Gentile docente, siamo in sintonia con la sua impostazione e cerchiamo di porre in luce la ritenuta fondatezza della pretesa dei nostri ricorrenti, ricostruendo il concetto di “abilitazione”, anche in forza di un’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 130 del 2019.  

In tale occasione, la Consulta si è interrogata sulle differenze intercorrenti tra i percorsi di abilitazione e quelli di dottorato di ricerca, pervenendo alla conclusione che risultassero oggettivamente disomogenei, riguardo alle finalità perseguite.

Ebbene, la Corte ha evidenziato come “in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all’insegnamento, ciò che rileva è l’avere svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche”.

Secondo la nostra logica giuridica, riprendendo quanto sopra argomentato dalla Corte Costituzionale, il concetto di abilitazione si può prestare ad interpretazioni estensive, in quanto non semplicemente fondato sull’aver conseguito un titolo abilitativo – tra l’altro dipendente da circostanze non sempre legate al merito, talvolta casuali, quali l’attivazione dei relativi corsi – ma includente ogni attività di formazione orientata alla “funzione docente”, che si caratterizza per il continuo e proficuo contatto con gli allievi.

L’aver svolto un reiterato servizio statale, senza alcun dubbio, ha plasmato il docente, attraverso il rapporto con gli allievi e con le attività didattico – formative, essendo completamente inserito nell’ambiente scolastico e svolgendo un servizio che, da un lato è volto all’educazione degli studenti, dall’altro alla formazione dello stesso insegnante. 

Concludendo, consideriamo fondato il “legittimo affidamento”, maturato dai ricorrenti, nel considerarsi equiparati agli abilitati, tanto nell’accesso a procedure concorsuali quanto ai fini dell’inserzione in graduatoria, poiché perseguono un’attività di formazione, orientata alla “funzione docente”, arricchita dal continuo e proficuo interscambio con gli allievi…

Per accedere alle istruzioni operative del  NUOVO RICORSO INDIVIDUALE “ABILITAZIONE 180X3 GIUDICE DEL LAVORO” – ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/nuovo-ricorso-individuale-abilitazione-180×3-giudice-del-lavoro-alla-luce-della-sentenza-del-consiglio-di-stato/

Per info dettagliate, anche ai fini di una mirata tutela legale, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).