CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SECONDARIA? STRAORDINARIO, MA NON TROPPO… IL VERO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, NON SELETTIVO, NON ERA FORSE RAPPRESENTATO DAL CONCORSO 2018?

PROBLEMATICA AL VAGLIO DELLE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVE…SINO ALL’ULTIMO GRADO DI GIUDIZIO.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Il presente interrogativo trae spunto dalla lettura di una provvisoria pronuncia negativa resa, nel settembre 2020, dal Tar Lazio Roma, in merito alla domanda giudiziaria di ammissione con riserva alla procedura concorsuale D.D. 510/2020, avanzata da un docente privo di tutti i requisiti d’accesso imposti dal bando.

Il T.A.R. del Lazio, nel rigettare il ricorso, ritiene, da quanto ho compreso, che i requisiti di ammissione, previsti dal bando impugnato, discendano direttamente da disposizioni di rango primario (nello specifico il D.L. 126/19) e che il carattere straordinario (e non ordinario) della selezione giustificherebbe le lamentate esclusioni.

In attesa di conoscere gli esiti dei suoi giudizi cautelari – recentissimamente tenuti al T.A.R. – le chiedo come replicherebbe a tali argomentazioni in primo grado e, se necessario, innanzi al Consiglio di Stato?

Studio Legale EspositoSantonicola

Gentile docente, ringraziandola per lo stimolante quesito, precisiamo d’aver già argomentato sul punto, con apposite memorie, rese disponibili al Collegio Giudicante T.A.R. e, laddove necessario, discuteremo la questione anche in Consiglio di Stato.

Lo studio legale, già nel corpo dell’atto introduttivo, ha sottoposto al Giudicante il quesito sulla possibilità di sollevare “questione di legittimità costituzionale”, per ritenuto conflitto tra il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 – impositivo dei tre anni di servizio statale quali requisito d’accesso esclusivo al nuovo reclutamento – e il testo costituzionale.

Sulla circostanza per la quale la procedura concorsuale, oggetto d’impugnativa, sarebbe “di tipo straordinario”, ritenendosi ammissibili, in tale ottica, i caratteri escludenti della previsione di legge, abbiamo manifestato dissenso nei seguenti termini:

La procedura reclutativa in esame (scuola secondaria) – normata dal Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre n 159/2019 – qualificata come straordinaria/semplificata – ponendosi l’obiettivo di contrastare il fenomeno del reiterato ricorso ai contratti a termine –  contiene, a nostro parere, ben pochi elementi di semplificazione, laddove rapportata al precedente reclutamento, effettivamente straordinario e semplificato (sempre riferito alla scuola secondaria), disciplinato dal Decreto Legislativo n. 59 del 2017, articolo 17 comma 2 lettera B e bandito con D.D.G. N. 85/2018, consistente, ai sensi degli articoli 6 e 9 cit. Bando, nel solo svolgimento di una prova orale, non selettiva, di natura didattico-metodologica e nella valutazione dei titoli.

Tra l’altro, ci domandiamo come possa definirsi straordinaria/semplificata – e non ordinaria – una procedura selettiva che consta di prove scritte a risposta aperta, diverse per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, da superare con il punteggio minimo di 7 decimi o equivalente (ai sensi del Decreto Legge Scuola, recante n. 22 del 08 aprile 2020, intervenuto sul già pubblicato bando, Decreto Dipartimentale 510 del 23 aprile 2020).

Da tali considerazioni riteniamo possa dedursi come l’unica procedura concorsuale della scuola secondaria, “effettivamente straordinaria”, è quella normata dal decreto legislativo n. 59 del 2017, articolo 17 comma 2 lettera b, cosiddetto concorso straordinario e riservato “non selettivo”. 

Per ogni più mirato chiarimento, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).