RICORSO INDIVIDUALE, AL GIUDICE DEL LAVORO, FONDATO SULLE ARGOMENTAZIONI PROVENIENTI DAL CONSIGLIO DI STATO, DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA E DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO DI TORINO

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, quale insegnante precario della scuola secondaria di I grado, le chiedo se è ancora possibile presentare, con il suo studio legale, il ricorso per domandare il recupero di € 500,00 annui, per le ultime 5 annualità, finalizzati all’acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).

Sulla base di quali presupposti si intraprende l’iniziativa giudiziaria?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, sono ancora attive, sulla homepage del sito scuolalex.it, le istruzioni operative del RICORSO CARTA DOCENTE  AL GIUDICE DEL LAVORO. Si clicchi di seguito per accedervi:

https://scuolalex.it/ricorso-carta-docente-per-i-precari-al-giudice-del-lavoro/

L’iniziativa legale si fonda, innanzitutto, sulla ritenuta non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e fornendo strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra consistente aliquota di personale, docente precario, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.

Ebbene, il Consiglio di Stato, sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal Ministero determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.

Tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della  Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti.

Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, l’interpretazione deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.

Ed ancora, la VI sezione della Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha riconosciuto, anche a tutti i docenti precari della scuola, il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cd. “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo  docente  a tempo indeterminato del Ministero, e non al  personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di euro 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta  elettronica  che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale,  per  l’acquisto di hardware e software,  per l’iscrizione a corsi  per  attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,  per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza.

Sulla stessa scia interpretativa si è pronunciata la Magistratura del Lavoro di Torino, sentenza resa dal Giudice dott. Audisio Lorenzo. 

Al fine di ricevere chiarimenti in merito al “RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO/RECUPERO DI 500 EURO PER GLI ULTIMI 5 ANNI DI MANCATA EROGAZIONE DEL BONUS FORMATIVO CARTA DOCENTE, si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).

Risponderà il legale con vocale personalizzato.

A seguire ulteriori informazioni:

https://scuolalex.it/carta-docente-per-la-formazione-continua-importo-nominale-di-euro-500-per-anno-scolastico-assegnata-anche-agli-insegnanti-precari/