ALLA LUCE DI QUANTO SANCITO DAL CONSIGLIO DI STATO E DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO TORINESE, E’ POSSIBILE, PER I PRECARI, RIVENDICARE IN GIUDIZIO IL DIRITTO AL “RECUPERO DEL BONUS (500 EURO PER LE ULTIME 5 ANNUALITÀ)
Quesito/Consulenza informativa.
Gentile avvocato, sono un suo assistito – insegnante precario della scuola secondaria che ha svolto un reiterato servizio statale – escluso dal beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 per anno), riservato ai soli colleghi di ruolo, a tempo pieno o part-time, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova.
Ho appreso dal web che il Consiglio di Stato e la Magistratura del lavoro torinese hanno riconosciuto, anche a beneficio dei docenti precari, il diritto ad usufruire dell’importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica, somma fissa di denaro destinata, in via esclusiva, alla finalità formativa.
Sarebbe a questo punto possibile intraprendere, con il suo studio legale, tale tipologia di ricorso? Su cosa si fonderebbe l’iniziativa giudiziaria e a quale tipo di Magistratura ci rivolgeremmo?
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
Gentile assistito,
confermiamo, innanzitutto, la possibilità di intraprendere – al cospetto della Magistratura del lavoro territorialmente competente – un’iniziativa legale rivolta agli insegnanti a tempo determinato (nelle scuole di ogni ordine e grado), con reiterato servizio statale, per domandare l’assegnazione/recupero della Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui per le ultime 5 annualità.
La necessità di rivolgersi alla sede giudiziaria civilistica del lavoro, in luogo della Magistratura Amministrativa (T.A.R./Consiglio di Stato), deriva dalla circostanza per la quale, risultando tardiva, nella sede amministrativa, l’impugnativa diretta dei criteri di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente – definiti nel lontano 2015 – ben si potrà rivendicare ora “il diritto soggettivo” ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento del personale docente precario, che, svolgendo le stesse mansioni del collega a tempo indeterminato, abbisogna d’identica formazione.
QUANTO AL FONDAMENTO DELL’INIZIATIVA LEGALE, SULLA QUESTIONE È INTERVENUTA LA RECENTISSIMA SENTENZA DELL’AUTOREVOLE CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SETTIMA, N. 1842 DEL 16 MARZO 2022), presieduto dal Giudice Roberto Giovagnoli (se ne riportano gli estratti ritenuti essenziali):
“è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti.
In conclusione, l’appello è fondato e da accogliere…in virtù dell’illegittimità degli atti impugnati …nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost”.
Per info sul RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO “RECUPERO DI 500 EURO X GLI ULTIMI 5 ANNI DI MANCATA EROGAZIONE DEL BONUS FORMATIVO CARTA DOCENTE”, si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).
Riscontrerà il legale con vocale personalizzato.