IL CONSIGLIO DI STATO (SECONDO GRADO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA), NEL RESPINGERE L’APPELLO CAUTELARE MINISTERIALE, MANTIENE VIVA LA POSSIBILITÀ DI “INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA ATA” A BENEFICIO DI QUANTI HANNO PRESTATO, NEGLI ULTIMI TRE ANNI SCOLASTICI, SERVIZIO A.T.A. A TEMPO DETERMINATO “PER ALMENO 30 GIORNI” NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE CON RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI LOCALI.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato, nella qualità di ATA, non inserito nelle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e negli elenchi provinciali, ho svolto (negli ultimi tre anni scolastici) servizio a tempo determinato, nelle istituzioni scolastiche, per almeno 30 giorni sul profilo professionale di mio interesse.

Interaggimmo telefonicamente al fine di valutare l’opportunità di un RICORSO PER “LA RIAPERTURA DELLA II FASCIA DEL PERSONALE ATA”, AVENDO PRESTATO SERVIZIO “PER ALMENO 30 GIORNI”, sulla scia di quanto deciso dal Tar della Campania (Napoli), Giudice dott.ssa Pierina Biancofiore (sentenza n. 08245 del 27 Dicembre 2021), che, con l’annullamento degli atti ministeriali impugnati, ha di fatto sancito, a beneficio dei ricorrenti in possesso dei 30 giorni di servizio negli ultimi tre anni- la possibilità di inserimento nella seconda fascia ATA.

In occasione del colloquio mi precisò che:

  • Non era possibile procedere “con identico Ricorso al TAR”, alla luce dei termini, imposti dal codice del processo amministrativo, ormai scaduti;
  • Tuttavia, la presente iniziativa giudiziaria poteva essere avviata al cospetto della Magistratura del Lavoro. Quest’ultima – con gli stessi poteri del TAR – in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe sancito il diritto all’inserimento nella II Fascia ATA (per la provincia e per i profili professionali di interesse); 
  • Ad ogni modo, sarebbe stato opportuno attendere l’evoluzione del giudizio amministrativo “ancora pendente” – prima di avviare il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro – considerato che la sentenza del Tar Campania (Napoli) n. 08245 del 27 Dicembre 2021 è stata, nel frattempo, appellata.

A questo punto le domando: ci sono novità in merito alla definizione dell’appello ministeriale? 

E’ ANCORA POSSIBILE DOMANDARE AI GIUDICANTI “LA RIAPERTURA DELLA II FASCIA “, A BENEFICIO DI COLORO CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO “PER 30 GIORNI” NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE O NEGLI ENTI LOCALI SUI PROFILI ATA?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile A.T.A., le rappresentiamo che è ancora possibile presentare ricorso al Giudice del Lavoro, PER DOMANDARE L’ACCESSO ALLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA, in ragione di quanto segue:

Il Consiglio di Stato (Roma, Sezione Settima), presieduto dal Giudice dott. Claudio Contessa – investito dell’appello ministeriale avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 8245/2021 che ha di fatto sancita, a beneficio dei ricorrenti, la riapertura della II Fascia A.T.A. – con ordinanza del 17/06/2022, ha respinto l’appello cautelare ministeriale, ritenendo che:

  • L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR, avanzata dal ministero, non risulti giustificata dal rischio imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile per le ragioni delle amministrazioni appellanti; 
  • Ad ogni modo, la questione sulla natura “aperta” o “chiusa” della II fascia delle graduatorie ATA dovrà essere approfondita nella fase giudiziaria di merito, e, intanto, risulta opportuno preservare la posizione degli Ata interessati.

Alla luce di tanto, avendo il CONSIGLIO DI STATO (SECONDO GRADO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA) IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DELLA SENTENZA – MANTENUTO VIVA LA POSSIBILITÀ DI “INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA ATA” A BENEFICIO DI QUANTI HANNO PRESTATO, NEGLI ULTIMI TRE ANNI SCOLASTICI, SERVIZIO A.T.A. A TEMPO DETERMINATO “PER ALMENO 30 GIORNI” NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE CON RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI LOCALI, SARA’ POSSIBILE RICHIAMARE, AL COSPETTO DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO, QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO DI STATO.