Gentile Avvocato, sono un docente A.F.A.M..
Un mio caro amico pianista ha intrapreso, con altro legale, il ricorso al Consiglio di Stato per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto. La magistratura amministrativa, con un provvedimento provvisorio (cautelare), ha ritenuto che il diploma dell’alta formazione artistica, coreutica e musicale non possa considerarsi equipollente all’abilitazione. A questo punto, visto che intendo agire innanzi al Giudice del Lavoro, le chiedo: il Consiglio di Stato vincolerà, con questa decisione (ordinanza) il tribunale civile?
Avv. Aldo Esposito.
Gentile Docente, l’ordinanza collegiale emessa dal Consiglio di Stato, nella fase cautelare, non è assolutamente vincolante per la magistratura civile. Le rappresento inoltre come, al cospetto del Giudice del Lavoro, ci si possa imbattere, per la vertenza A.F.A.M. II FASCIA G.I. (stesso ricorso, identici contenuti) in accoglimenti o rigetti dipendenti, essenzialmente, dagli orientamenti della singola sezione, posto che la competenza territoriale (attribuzione del Giudice) è determinata, in primo luogo, dalla sede di ultimo servizio statale.
Per info ed adesioni al “RICORSO “AFAM 2018” PER INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO-GIUDICE DEL LAVORO” si clicchi sotto:
https://scuolalex.it/ricorso-afam-con-nuova-strategia-processuale/