RICORSI AVVERSO LA “SVALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI”, IN TERMINI DI PUNTEGGIO, CON L’AVVENTO DELL’ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020 E DELL’ ALLEGATA “TABELLA TITOLI”, ACCLUSA ALLE GRADUATORIE DEI SUPPLENTI (G.P.S./G.I.) – DOCENTI AFAM.

È POSSIBILE AGIRE MIRATAMENTE, AL COSPETTO DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO, PER RIVENDICARE UN “DIRITTO SOGGETTIVO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SECONDO LE PREGRESSE MODALITÀ”, CONSOLIDATE NEL TEMPO, TALI DA AVER INDOTTO IL DOCENTE, NELLA TOTALE BUONA FEDE, A PENSARE D’AVER ACQUISITO UNO O PIU’ TITOLI, CON ESBORSI E SACRIFICI VARI, CORRISPONDENTI A PUNTEGGIO SPECIFICO E IMMODIFICABILE.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, in merito ad un possibile ricorso AFAM per il “ricalcolo punteggi titoli artistici”, le rappresento che mi venivano riconosciuti, nelle precedenti graduatorie d’istituto, i 66 punti che, con l’avvento della nuova tabella, sono stati decurtati. 

Stando così le cose, se volessi agire, attraverso una class action, al fine di rivendicare il diritto alla valutazione dei titoli, da me allegati all’atto dell’aggiornamento graduatorie, con le stesse modalità utilizzate nella precedente tabella di calcolo punteggi, quale sarebbe il fondamento giuridico del ricorso?

Studio Legale EspositoSantonicola

Gentile assistito,

La nostra strategia processuale, per tale tipologia di contenzioso, prevede una mirata tutela giudiziaria innanzi al Giudice del lavoro e non una class action. 

In ragione delle differenziate casistiche e della diversa tipologia dei titoli posseduti, artistici e non, dichiarati all’atto dell’inserimento in graduatoria, confidiamo nel mirato ricorso nella sede civilistica, per rivendicare quello che consideriamo “il diritto soggettivo alla valutazione dei titoli conseguita secondo le precedenti modalità”, invece di proporre una generica impugnativa dell’ordinanza ministeriale e della “Tabella Titoli”, al cospetto del Tar Lazio, con ricorso collettivo.

Quanto al ritenuto fondamento del ricorso, ragioneremo nel seguente modo: l’aver acquisito uno o più titoli, artistici e non, spendibili, nelle graduatorie dei supplenti, in termini di punteggio, durante la vigenza di una normativa che assegnava, a detti titoli, un determinato quantum numerico, ha fatto riporre, nel docente, quel “legittimo affidamento” a che tali titoli corrispondessero ad un punteggio sempre certo e immodificabile, ai fini dell’avanzamento di carriera

In definitiva, si considera intangibile il diritto alla valutazione di un titolo, secondo pregresse e consolidate modalità, entrate pienamente nella sfera giuridica dell’interessato, ponendosi, attraverso tale impostazione, un invalicabile limite alla discrezionalità del legislatore scolastico che voglia apportare “mutamenti in peius” ai criteri di valutazione, con potenziali discriminazioni costituzionalmente rilevanti.Per concordare mirate iniziative giudiziarie in merito ai “RICORSI GDL PER IL RICALCOLO DEI TITOLI CONTEGGIATI NELLE NUOVE E RINNOVATE GRADUATORIE DELLE SUPPLENZE (Giudice del lavoro)”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).