Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata accoglie la richiesta di riconoscimento degli scatti a stipendiali ad una docente assistita dagli avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Gentili docenti, la parte ricorrente, nostra assistita, personale docente a tempo indeterminato dal Novembre 2007, esponeva di aver svolto attività scolastica, in passato, sulla scorta di svariati contratti a termine.

 Durante tutto il periodo di precariato le era stato negato ogni avanzamento retributivo connesso all’anzianità di servizio.

 A questo punto conveniva in giudizio il M.I.U.R., l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto Scolastico presso il quale presta ora servizio, affinché le fosse riconosciuta, per intera, l’anzianità di servizio maturata anche a seguito del preruolo.

A seguito dell’udienza di discussione, nella quale è intervenuto l’Avv. Aldo Esposito, il Magistrato, dr. Aldo Rizzo, sent. 946/18, ha così statuito (si riporta estratto della pronuncia):

E’ incontestato che la ricorrente, nell’ambito delle supplenze affidatele, ha svolto le medesime mansioni assegnate al personale docente di ruolo, per svariati anni scolastici e con continuità, maturando un’esperienza del tutto conforme a quella del personale assunto a tempo indeterminato. Né può costituire oggettiva ragione, legittimante la discriminazione nella considerazione dell’anzianità di servizio, la circostanza che il personale non di ruolo viene attinto da una graduatoria e non assunto per concorso: l’argomento non convince, se si considera che il personale di ruolo non è integralmente selezionato tramite concorso pubblico, ma in quota parte viene attinto anch’esso dalle medesime graduatorie utilizzate per conferire le supplenze e che la stabilizzazione del personale in base alla legge 107/15 è avvenuta tenendo conto delle graduatorie stesse….PQM condanna il MIUR, in persona del suo Ministro pro tempore, al versamento in favore di OMISSIS delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine di cui è causa e quanto la medesima avrebbe dovuto ricevere in ragione della progressione professionale retributiva riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale di ruolo, tenuto conto dei periodi effettivamente lavorati”.

La suindicata pronuncia motiverà, ancora di più, a ricorrere per RIVENDICARE IL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI STIPENDIALI, SULLA BASE DEL FAVOREVOLE ORIENTAMENTO ESPRESSO NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 22558/2016.

Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell’ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato …..“; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio, relativi a particolari condizioni di lavoro, dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato….”.

 In definitiva, vedersi riconosciuta, da subito, la medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato, consentirà al precario di conseguire, nell’immediato, gli emolumenti economici e, al momento dell’immissione in ruolo, il giusto inquadramento stipendiale.

POTRANNO RICORRERE I DOCENTI O PERSONALE ATA PRECARI (E DI RUOLO) IN POSSESSO, QUANTO MENO, DEI 3 ANNI DI SERVIZIO STATALE, NEI SEGUENTI TERMINI:

  •  ALMENO 3 CONTRATTI AL 30/06 O AL 31/08 IN SCUOLA PUBBLICA STATALE;
  •  ALMENO 180 GG. DI SERVIZIO PER TRE ANNI SCOLASTICI (ANCHE NON CONTINUATIVI) IN SCUOLA PUBBLICA STATALE;
  •  SERVIZIO ININTERROTTO DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE, IN SCUOLA PUBBLICA STATALE, PER TRE ANNI SCOLASTICI. 

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