QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile studio legale Esposito Santonicola, nella qualità di A.T.A ho richiesto, al Giudice del lavoro di Ancona, di accertare il diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare “non svolto in costanza di nomina”, per una migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia.

Eppure, nonostante la “sentenza apripista” emessa dal Consiglio di Stato, il Magistrato (assegnato alla mia pratica) ha respinto il ricorso, addirittura sostenendo che “la sentenza 1720/22 del Consiglio di Stato… non si ritiene condivisibile”.

A questo punto le domando: poteva il Magistrato del lavoro di Ancona legittimamente dissentire rispetto all’orientamento proveniente dal Consiglio di Stato?

Con quali argomenti appellerebbe la sentenza?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile ATA, le rappresento come – nonostante l’autorevolezza del “pronunciamento apripista emesso dal Consiglio di Stato” – possa capitare che, altro giudicante, ritenga di dissentire rispetto al citato orientamento.

Tuttavia la invito a non demordere, nulla è perduto!

Sarà possibile appellare la citata sentenza, posto che, l’interpretazione offerta dal Giudice di Ancona – che opterebbe per un diverso riconoscimento di punteggio per il servizio militare prestato in costanza di nomina rispetto a quello non svolto in presenza di impiego – si pone, a nostro parere, in insanabile contrasto con il disposto dell’art. 485 comma 7 del D.lgs. 297/1994, il quale recita: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”. 

Alla luce di una lettura sistematica dell’art. 2050 (Codice dell’Ordinamento Militare) – coerente, altresì, con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui “chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” – appare doveroso attribuire, a chi abbia adempiuto al dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del sacrificio imposto, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa. 

Tale norma, senza ulteriore precisazione e delimitazione, ha inteso dare attuazione all’art.52 della Costituzione, stabilendo che il servizio di leva obbligatorio non potesse pregiudicare la posizione del cittadino adempiente ad un obbligo di legge, costretto a ritardare il momento in cui avrebbe potuto iniziare l’attività lavorativa.

Non è un caso che tale ragionamento – volto ad affermare la piena equiparazione tra il servizio militare non svolto in costanza di nomina e il servizio prestato in costanza di impiego – sia stato avallato dal Consiglio di Stato, dapprima con l’ordinanza 5408/2021, successivamente confermata con la sentenza n. 1720 del 10.03.2022; quest’ultima, seppur ritenuta “non condivisibile” dal Giudice di Ancona, costituisce un provvedimento “apripista”, richiamato dai Tribunali del Lavoro di Roma, Bergamo, Frosinone, Venezia e Torino.

IN DEFINITIVA, ALLA LUCE DI UN’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA: a) SE HO SVOLTO SERVIZIO DI LEVA OBBLIGATORIO; b) SE CHI SIA CHIAMATO AD UN SERVIZIO (OBBLIGATORIO), NELL’INTERESSE DELLA NAZIONE, NON DEVE ESSERE COSTRETTO A TOLLERARE LA PERDITA DELL’UTILE VALUTAZIONE DI ESSO A FINI CONCORSUALI O SELETTIVI; c) NE CONSEGUE CHE AGLI A.T.A., IN POSSESSO DEL SERVIZIO DI LEVA, DEVE ESSERE RICONOSCIUTO IL SERVIZIO SVOLTO COME VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI.

Sono attive, sul sito scuolalex.it, le istruzioni operative per accedere al “RICORSO INDIVIDUALE TERZA FASCIA ATA PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA OBBLIGATORIA (O SERVIZIO ASSIMILATO) NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.  

N.B. E’ STATO POSSIBILE RIDETERMINARE I COSTI, ALLA LUCE DELLE NUMEROSE RICHIESTE.

SI CLICCHI DI SEGUITO PER SCARICARE LE ISTRUZIONI OPERATIVE:

https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

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