PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE PERSONALE  ATA “NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA...“. 

RECENTE SENTENZA EMESSA DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO DI VENEZIA CHE HA RICONOSCIUTO, NUOVAMENTE, IL PUNTEGGIO INTEGRALE (6 PT) PER IL SERVIZIO MILITARE, DICHIARATO IN DOMANDA, PER LE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE A.T.A., TRIENNIO SCOLASTICO 2021-23.

A seguito dell’emanazione della “sentenza apripista del Consiglio di Stato (Sezione VII), datata 10/03/2022”, sulla stessa scia interpretativa si è espresso il Magistrato del Lavoro di Venezia, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara.

Il Giudicante ha in primis superata l’eccezione ministeriale, che sollevava dubbi circa la sua competenza a decidere la vertenza (c.d. difetto di giurisdizione), sancendo che la pretesa in esame ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi (all’incremento del punteggio) e la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l’eventuale assunzione (c.d. collocazione in posizione più elevata).

Nel merito, il Magistrato lagunare ha sancito, a beneficio di un assistente amministrativo  – “con servizio militare obbligatorio svolto dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie” – il diritto al riconoscimento di punti 6, ai fini della migliore collocazione nella III Fascia A.T.A., posto che il Consiglio di Stato e la Suprema Cassazione hanno rilevato come il periodo di servizio militare di leva risulti valido a tutti gli effetti…dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione regolamentare che dispone diversamente, consentendo la sola valutazione (piena) del servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.

E’ stata, in particolare, disposta la disapplicazione del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A., vedasi allegato A), laddove ha illegittimamente differenziata la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto, dovendo il servizio di leva essere valutato quale servizio effettivo  – anche attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico) –a prescindere dalla costanza di nomina, poichè titolo utile per le citate graduatorie. 

Dalle argomentazioni del Consiglio di Stato emerge, infatti, che “è ritenuto necessario attribuire, a chi abbia adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del sacrificio imposto, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui è stato assolto quanto sancito dalla Costituzione”. 

In definitiva, a fronte di un “sacrificio imposto”, c.d. leva obbligatoria servizio valido a tutti gli effetti ai fini della carriera scolastica “seppur diverso da quello scolastico”) – il dipendente A.T.A. è certamente meritevole dell’attribuzione del surplus di punteggio (punti 6), ai fini della migliore collocazione negli elenchi di nomina.

Sono attive, sul sito scuolalex.it, le istruzioni operative per accedere al “RICORSO INDIVIDUALE TERZA FASCIA ATA PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA OBBLIGATORIA (O SERVIZIO ASSIMILATO) NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.  

N.B. E’ STATO POSSIBILE RIDETERMINARE I COSTI, ALLA LUCE DELLE NUMEROSE RICHIESTE.

SI CLICCHI DI SEGUITO PER SCARICARE LE ISTRUZIONI OPERATIVE:

https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

È INOLTRE POSSIBILE INTERAGIRE CON LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA NELLE SEGUENTI MODALITA’:

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