PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE PERSONALE ATA “NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA...“.
PER QUALE RAGIONE L’ACCOGLIMENTO APRIPISTA IN CONSIGLIO DI STATO – IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DI “PUNTI 6” – E LE ULTERIORI PRONUNCE, EMESSE DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO, NON SI POSSONO RIFERIRE AL SERVIZIO CIVILE O MILITARE VOLONTARIO?
Come noto, lo studio legale Esposito Santonicola, in collaborazione con il prof. Gianluca Fuccillo, ha ottenuto, in Consiglio di Stato (Sezione VII), quella che è stata definita la “sentenza apripista del 10/03/2022“.
La stessa ha sancito, a beneficio del personale A.T.A. “con servizio militare obbligatorio o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie” il diritto al riconoscimento di punti 6, posto che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti…sempre (pienamente) valutabile, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria”.
A tale decisione sono seguiti identici accoglimenti (Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenze 23/08/2022), nei giudizi patrocinati dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, anche provenienti dalla Magistratura del Lavoro. In particolare:
a) Il Giudice dott.ssa Cristina Monterosso (Tribunale del Lavoro di Roma), con doppia sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti, del servizio di leva “non in costanza di nomina” – prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” (punti 6), avendo disposta la disapplicazione del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A.), che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto;
b) I Tribunali del Lavoro di Torino, Bergamo e Frosinone hanno parimenti richiamata l’autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie…con lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)”.
Alla luce di tanto, taluni A.T.A. domandano: SAREBBE, IN QUALCHE MODO, POSSIBILE RIFERIRE I CONTENUTI INTERPRETATIVI DELLE FORMIDABILI SENTENZE, APPENA CITATE, AL SERVIZIO CIVILE O MILITARE VOLONTARIO, per ottenere il punteggio maggiorato?
LA RISPOSTA AL QUESITO È NEGATIVA.
Dalle argomentazioni del Consiglio di Stato, presieduto dal Giudice dott. Claudio Contessa, si deduce, infatti, che è ritenuto doveroso attribuire, a chi abbia adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, un vantaggio compensativo del “sacrificio imposto”, rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa, nel tempo in cui è stato assolto il dovere sancito dalla Costituzione. In particolare, scrivono i Giudicanti “Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.
In conclusione, non si ritiene possibile adattare le citate sentenze alle casistiche concernenti il possesso del servizio civile volontario (svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva) e del servizio militare volontario, in quanto mancherebbe, in tali ultime ipotesi, il requisito del “sacrificio imposto” – c.d. leva obbligatoria – meritevole di un vantaggio compensativo (pari al riconoscimento di punti 6).
Sono attive, sul sito scuolalex.it, le istruzioni operative per accedere al “RICORSO TERZA FASCIA ATA PUNTI 6 – ANNO SERVIZIO MILITARE DI LEVA OBBLIGATORIA (O SERVIZIO ASSIMILATO) NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA – AL GIUDICE DEL LAVORO”.
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