Punteggio pieno per il Servizio Militare nelle Graduatorie ATA – Finalmente son note le motivazioni della recentissima sentenza della Corte di Appello di Roma.

Quesito/Consulenza informativa

Gentile avvocato, sono poi uscite le motivazioni della recentissima sentenza della Corte di Appello di Roma, ottenuta dal suo studio legale, in merito alla piena valutazione del servizio militare nelle graduatorie A.T.A. “non svolto in costanza di nomina”?

Studio legale Esposito Santonicola

Gentile lettore,

Nel confermare tale circostanza, procediamo con l’illustrazione delle argomentazioni in punto di fatto e diritto e di come si sia sviluppato il processo.

La sentenza in questione riguarda la problematica relativa alla valutazione del servizio militare di leva ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

Il ricorrente, in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alle graduatorie ATA, aveva prestato il servizio militare di leva “dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie”, senza tuttavia trovarsi in costanza di nomina.

Secondo le “Avvertenze Generali” dell’Allegato A del Decreto Ministeriale n. 50/2021, il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è valutato per intero (6 punti per ogni anno di servizio e 0,50 punti per ogni mese), mentre il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego riceve una valutazione ridotta (0,60 punti per ogni anno e 0,05 punti per ogni mese).

Avendo ritenuta tale distinzione discriminatoria e illegittima, abbiamo domandato ai Giudicanti territorialmente competenti la disapplicazione della parte del decreto che stabiliva questa differenziazione, con dichiarazione del diritto del nostro assistito a vedersi riconosciuto il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina, alla stessa stregua di quello prestato in costanza di nomina.

Inoltre, abbiamo insistito per la condanna delle amministrazioni resistenti all’adozione degli atti necessari per l’attribuzione del maggiore punteggio connesso al servizio militare e alla migliore collocazione nelle graduatorie.

Più semplicemente, il dipendente A.T.A. ha contestato la valutazione differenziata del servizio militare di leva a seconda che fosse stato prestato in costanza di nomina o meno, sostenendo che tale criterio risultasse ingiustamente penalizzante per coloro che avessero svolto il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie ATA, ma senza aver ricevuto una nomina scolastica.

A seguito del provvisorio rigetto reso dal Tribunale del Lavoro in primo grado, non demordendo, abbiamo presentato il ricorso in appello, ai sensi dell’articolo 434 del Codice di Procedura Civile, fondato essenzialmente sulla:

-Violazione e falsa applicazione dell’articolo 485, comma 7, del Decreto Legislativo n. 297/1994, che si occupa della valutazione del servizio militare.

-Omessa considerazione dell’eccesso di potere della normativa ministeriale, in particolare per quanto concerne la parte che non attribuisce lo stesso punteggio al servizio militare svolto senza essere in costanza di nomina, nonostante sia identico a quello svolto in costanza di nomina.

Investita della problematica, la Corte di Appello di Roma, III Sezione Lavoro, Presidente Dott. Stefano Scarafoni, condividendo le nostre tesi, ha fatto riferimento ad una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (n. 41894/2021) – che aveva già affrontato una simile questione – sostanzialmente affermando che il servizio militare di leva va sempre valutato utilmente, sia ai fini della carriera (art. 485 Testo Unico Scolastico) che dell’accesso ai ruoli, anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Tra l’altro, l’art. 485, comma 7 del D.Lgs. 297/1994 stabilisce proprio che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, prescindendo dalla costanza del rapporto di impiego.

Inoltre il Collegio Giudicante, nell’interpretare la portata dell’art. 2050, comma 2, del Decreto Legislativo 15/03/2010 n° 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) – attraverso una lettura che mira a una completa integrazione e coerenza con il resto del quadro normativo relativo alla valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici – ha dedotto che la valutazione dei periodi di servizio militare di leva non si limita solo ai casi in cui il servizio sia stato svolto in pendenza del rapporto di lavoro, ma estende la sua applicabilità in modo da riconoscere e valutare equamente il servizio militare di leva “anche quando non correlato a un rapporto di impiego”.

In altre parole, la Corte d’Appello romana sostiene che la disposizione di cui sopra, letta in modo integrato con il resto della normativa, non debba essere intesa restrittivamente, ma piuttosto in un’ottica inclusiva che consideri il servizio di leva valido ai fini concorsuali indipendentemente dal contesto lavorativo in cui è stato svolto.

Questo approccio della Corte – anche in linea con l’articolo 52 comma 2 della Costituzione – rispecchia un principio di equità e di riconoscimento del servizio militare come contributo significativo alla collettività, che merita di essere valutato ai fini concorsuali “allo stesso modo dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

In conclusione, è stato riconosciuto il diritto dell’appellante di vedersi valutato “per intero” il punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina nelle graduatorie richieste e per i profili professionali di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), ritenendo i Giudicanti che il servizio di leva vada valutato pienamente a prescindere dal fatto che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, disapplicando la normativa ministeriale di rango inferiore (D.M. 50/2021) che consentiva la valutazione del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro “ai fini delle graduatorie ATA”.

Per accedere alle istruzioni operative del ricorso amministrativo “Terza Fascia ATA” per l’attribuzione di 6 punti – Anno di servizio militare di leva “non prestato in costanza di nomina”, clicca di seguito:

https://scuolalex.it/ricorso-terza-fascia-ata-6-punti-per-servizio-militare-non-in-costanza-di-nomina/

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