Il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord (Aversa), condividendo la tesi dello Studio Legale Esposito Santonicola, ha recentemente emesso una sentenza illuminante in questa materia.

Il Tribunale di Napoli Nord, presieduto dal Giudice Anna Pia Perpetua, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l’Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta.

L’oggetto del contendere era il riconoscimento completo del punteggio relativo al servizio militare di leva svolto “non in costanza di nomina” nelle graduatorie di terza fascia ATA.

La decisione giudiziaria segue un orientamento autorevole, sia della Suprema Corte di Cassazione sia del Consiglio di Stato, che hanno ribadito il diritto all’integrale valutazione del servizio militare di leva “ai fini concorsuali”, indipendentemente dalla costanza del rapporto di lavoro al momento della prestazione del servizio.

Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

La sentenza si fonda sull’interpretazione dell’art. 485, comma 7, del D.lgs 297/1994 e sull’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, entrambi confermando la piena valutabilità del servizio militare di leva ai fini concorsuali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha ulteriormente chiarito che il servizio di leva è valutabile ai fini concorsuali, anche se prestato durante un rapporto di lavoro, senza discriminazioni rispetto ai servizi resi in impieghi civili presso enti pubblici.

Il Giudice del Lavoro ha pertanto disapplicato la parte del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie A.T.A. III Fascia) che differenziava la valutazione del servizio militare in base alla costanza del rapporto di impiego, riconoscendo il diritto a una migliore collocazione, nella graduatoria di terza fascia ATA, per il periodo di servizio militare.

Conclusioni della Sentenza

Le amministrazioni convenute sono state condannate ad adottare i provvedimenti necessari per l’attribuzione del punteggio connesso al servizio di leva espletato “non in costanza di nomina”, alla luce del seguente dispositivo:

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

Dichiara il diritto di….alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui è inserito, del servizio di leva obbligatorio “non in costanza di nomina” con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” e, per l’effetto, condanna le amministrazioni convenute ad adottare i provvedimenti necessari ad attribuire al ricorrente “per intero” il punteggio connesso al servizio di leva espletato “non in costanza di nomina” alla pari del servizio di leva reso “in costanza di nomina”. Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua.

La presente pronuncia ci svela, ancora una volta, l’ampiezza di ciò che può essere raggiunto quando le proposte interpretative consentono di superare i preesistenti limiti imposti da discutibili posizioni ministeriali.

Per accedere alle istruzioni operative del ricorso amministrativo “Terza Fascia ATA” per l’attribuzione di 6 punti – Anno di servizio militare di leva “non prestato in costanza di nomina”, clicca di seguito:

https://scuolalex.it/ricorso-terza-fascia-ata-6-punti-per-servizio-militare-non-in-costanza-di-nomina/

Per accedere al dispositivo dell’ulteriore sentenza della Corte di Appello di Roma – ottenuta dallo studio legale Esposito Santonicola – sul riconoscimento di 6 punti per il servizio militare non svolto in costanza di nomina, clicca qui: LINK ALLA SENTENZA

È inoltre possibile interagire con lo studio legale Esposito Santonicola nelle seguenti modalità:

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