IN BASE ALLA BOZZA DI DECRETO MINISTERIALE, LA PROCEDURA E’ RISERVATA AI SOLI DOCENTI “ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO”, SALVO MUTAMENTI DEL REGIME NORMATIVO.
IL PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CSPI) NON E’ VINCOLANTE.
Buona sera Avvocato. Ho avuto modo di leggere la bozza di decreto del prossimo TFA sostegno e sono confuso. Sebbene, in riferimento alla scuola secondaria, il requisito per accedere al corso specializzante resti l’abilitazione all’insegnamento, il Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione parla di partecipazione aperta anche ai laureati con 24 CFU. Qual è l’orientamento corretto? Quello contenuto nella bozza ministeriale o la linea espressa dal C.S.P.I.?
AVV. CIRO SANTONICOLA.
Gentile docente, facciamo chiarezza.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è un organo collegiale che formula opinioni sulle materie legislative scolastiche.
Tuttavia, il parere espresso dal C.S.P.I., anche in merito al requisito richiesto per approdare al prossimo ciclo T.F.A. sostegno, non è vincolante.
Chiarito tanto, la bozza del decreto (di prossima pubblicazione in via definitiva), che regolamenta le modalità per partecipare al summenzionato corso, annovera la necessaria “abilitazione all’insegnamento”.
Il mantenimento dell’abilitazione, requisito di accesso, potrebbe dipendere dalla circostanza per la quale non è stato emanato il regolamento di cui all’articolo 12, comma V, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (attuativo della legge 107 del 2015) che avrebbe dovuto definire i piani di studio, le nuove modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno.
Si tratta, giova ribadirlo, di notizie non ancora ufficiali che attendono conferme.
Al fine di preaderire al RICORSO “T.F.A. SOSTEGNO 2019-INSEGNANTI NON ABILITATI”, si clicchi sotto:
https://scuolalex.it/ricorso-tfa-sostegno-2019-per-docenti-non-abilitati/