PERSONALE ATA “PUNTI 6” SERVIZIO MILITARE “NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA”

IL CLAMORE MEDIATICO SUSCITATO DALL’ULTIMO ESITO IN CONSIGLIO DI STATO E GLI ORIENTAMENTI ESPRESSI DALLA CORTE DI CASSAZIONE

QUESITI AVANZATI DA CHI HA AVVIATO I RICORSI OTTENENDO, IN NUMEROSI CASI, ESITI FAVOREVOLI… 

NULLA E’ PERDUTO!

CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile avvocato, con evidente sorpresa ho appreso che il Consiglio di Stato – quello stesso Organo Giudiziario che, pochi mesi fa, si era espresso in senso opposto – ha, di recente, respinto il ricorso per la valutazione del servizio militare di leva “non prestato in costanza di rapporto di impiego”, nelle graduatorie di circolo e di istituto del Personale Tecnico Amministrativo (ATA) III fascia, in termini di punti 6. 

Eppure ho ancora custodito l’intervento della testata giornalistica “Orizzonte Scuola” che – in riferimento alla sentenza del 23/08/2022 N. 07383/2022 – con un articolo dal titolo “Servizio militare, da valutare nelle graduatorie? Non ci può essere discriminazione tra docenti ed ATA. Sentenza”, esponeva la vicenda nei termini di cui al seguente link:

https://www.orizzontescuola.it/servizio-militare-da-valutare-nelle-graduatorie-non-ci-puo-essere-discriminazione-tra-docenti-ed-ata-sentenza/

E infatti, con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio – per l’anno di servizio militare – deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l’aspirante A.T.A., il Consiglio di Stato affermava (sentenza del 23/08/2022 N. 07383/2022): 

“Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.

A tale decisione sono seguiti “identici accoglimenti” nei giudizi patrocinati dal suo studio legale, anche provenienti dalla Magistratura del Lavoro. 

Le riporto, sul punto, il link: https://scuolalex.it/punteggio-servizio-militare-personale-ata-non-svolto-in-costanza-di-nomina-domanda-sul-servizio-civile-o-militare-volontario/, ove è riepilogato che:

  • Il Giudice dott.ssa Cristina Monterosso (Tribunale del Lavoro di Roma), con doppia sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti, del servizio di leva “non in costanza di nomina” – prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” (punti 6), avendo disposta la disapplicazione del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A.), che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto;
  • I Tribunali del Lavoro di Torino, Bergamo e Frosinone hanno parimenti richiamata l’autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie…con lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)”. 

A questo punto le domando:

a) Sulla base di quale logica, la nuova sentenza del Consiglio di Stato (di fine dicembre) ha ora negata la piena valutazione (punti 6) del servizio militare “non svolto in costanza di nomina”?

b) I Magistrati del Lavoro, presso cui pendono ricorsi d’identico tenore (in numerosi casi favorevoli alle vostre tesi), sono “vincolati” dall’ultimo orientamento del Consiglio di Stato?

c) Ed ancora, coloro che, come lo scrivente, hanno ottenuto – dallo stesso Consiglio di Stato e con sentenza – il riconoscimento di “punti 6”, rischiano di perdere il punteggio maggiorato e i servizi derivanti dai contratti nel frattempo sottoscritti?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile Ata, prezioso è il suo quesito, articolata dev’essere la risposta.

In primo luogo, l’inaspettata pronuncia emessa dal Consiglio di Stato, figlia di un ricorso collettivo, sentenza N. 11602 del 29/12/2022 – a differenza di quanto sancito dallo stesso Consiglio di Stato pochi mesi prima – si è incentrata su di una lettura/interpretazione dell’art. 2050 D.Lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare) in senso restrittivo e negativo per le posizioni dei ricorrenti.

ANALIZZIAMO IL DATO NORMATIVO:

ART. 2050 Codice dell’ordinamento militare (entrato in vigore nel 2010), in merito alla “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”.

Lo stesso prevede, al comma 1, quanto segue: “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

Segue il comma 2 che aggiunte: “Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi, a tutti gli effetti, il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

Ebbene, da tale secondo comma, il Consiglio di Stato dedurrebbe oggi che “solo per il servizio prestato in costanza di nomina sarebbe preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione per il lavoratore”, consistente nel riconoscimento di un punteggio maggiorato (pari, nel caso de quo, a punti 6).

Tale interpretazione è stata riproposta dal Consiglio di Stato, aderendo ad un precedente orientamento (C.D.S. Sez.VI, sentenza n° 2743 del 29 aprile 2020) che sembrava definitivamente smentito, alla luce delle sentenze (n° 1720 del 10 marzo 2022 e 3423 del 2 maggio 2022), sempre emesse dal Consiglio di Stato, favorevoli al riconoscimento (pieno) del servizio militare di leva “non svolto in costanza di nomina”.

Ad ogni modo, venendo al secondo quesito, si rappresenta come i Magistrati del Lavoro non siano assolutamente “vincolati” dall’ultimo orientamento del Consiglio di Stato. Tanto non solo in ragione delle caratteristiche strutturali del nostro sistema processuale, ma in virtù di un altro interessante dato interpretativo:

A differenza di quanto (da ultimo) sancito dal Consiglio di Stato, sulla questione è intervenuta, con autorevolezza, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro (ordinanza emessa dal Presidente, dott. Napoletano Giuseppe, pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20) che ricorda come:

a) Secondo l’art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94 (Testo Unico Scolastico), relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti…”;

b) L’articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000 (codice dell’ordinamento militare), riguardante la valutazione del servizio militare vada interpretato in modo diverso, nel senso che “in una lettura integrata dei primi due commi dell’articolo 2050 … il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali”.

Dunque, percorrendo questa linea interpretativa – secondo cui l’articolo 2050 si coordina e non contrasta con il Testo Unico Scolastico – le Magistrature del lavoro “non vincolate rispetto all’ultimo orientamento del Consiglio di Stato”, possono dedurre, come già è avvenuto, che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, come anche dell’accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare… che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro…

Con la doverosa precisazione per cui, ancor più recentemente, la Cassazione (Sezione Lavoro), sentenza n. 33153 del 10/11/2021 e n. 15467/2021, ha ribadito tale ultimo assunto, con l’ulteriore avallo giudiziario del Magistrato Senese, dott. Delio Cammarosano, sentenza n. 250/2022 (pubblicata il 19/12/2022) che – condividendo l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità succitata e sottolineando le evidenti affinità tra le posizioni soggettive dei docenti e degli A.T.A. – ha ritenuta inspiegabile la ritrosia ministeriale circa il riconoscimento “per intero” del servizio militare non prestato in costanza di nomina. 

In merito al timore di perdita del punteggio maggiorato e dei servizi scaturiti dalle “sentenze inappellabili” – emesse dal Consiglio di Stato – che hanno, invece, riconosciuto il diritto all’attribuzione dei punti 6, riteniamo tale ipotesi del tutto improbabile quanto a verificazione.

I fruitori delle sentenze nominative favorevoli dispongono, infatti, di un provvedimento giudiziario definitivo, valido ed efficace, che non può essere paralizzato da altre sentenze di segno opposto, contenenti all’interno nominativi diversi!

Per valutare “LA PROCEDIBILITÀ DEL RICORSO INDIVIDUALE ATA/DOCENTI PER LA PIENA VALUTAZIONE, IN GRADUATORIA, DEL SERVIZIO MILITARE”, si consiglia di inviare, ai legali Esposito Santonicola, whatsapp (scritto o audio) al 3661828489. Giungerà risposta vocale personalizzata.

Seguono, infine, le istruzioni operative del RICORSO INDIVIDUALE ATA MILITARE AL GIUDICE DEL LAVORO, https://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/