CARTA DOCENTI PER I PRECARI…L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E QUELLA DI ESTINZIONE DEL DIRITTO “PER MANCANZA DI UN SERVIZIO IN ESSERE” … 

POSSIBILI REPLICHE DIFENSIVE IN SEDE GIUDIZIARIA…

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile avvocato, ho prestato servizio negli anni scolastici 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, oggi anche definito “del Merito”.

Risulta per questo pendente il mio giudizio, finalizzato al recupero del bonus formativo carta docenti (500 euro annui, mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente), attraverso il suo patrocinio legale.

A questo punto le domando, come ci si potrebbe difendere qualora il ministero dovesse eccepire in giudizio:

A) La prescrizione della somma relativa all’A.S. 2016/17;

B) L’estinzione del diritto al beneficio, in assenza di un attuale rapporto lavorativo (mancanza di contratto) per l’Anno Scolastico 2022/23?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente,

Partiamo dalla prima “eventuale” eccezione, per cui dovrebbe ritenersi prescritta la somma pretesa e maturata nell’A.S. 2016/17.

Ebbene, la normativa di settore prevede, all’art. 3 co. 1 D.P.C.M. del 23 settembre 2015, che “ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui, utilizzabili nell’arco dell’anno scolastico di riferimento, ovvero dal 01 settembre al 31 agosto, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3”.  

Queste ultime disposizioni aggiungono: 

“2. L’importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all’esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull’autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l’importo della Carta, nei limiti dell’importo di cui al comma 1.

“3. La cifra residua, eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell’anno scolastico di riferimento, rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.

Ciò posto, dal dato letterale della normativa, deduciamo che le somme relative all’anno scolastico 2016/2017 non devono ritenersi prescritte, in quanto ben potevano essere messe nella disponibilità del docente nell’anno scolastico successivo (A.S. 2017/18) a quello della mancata utilizzazione/erogazione.

Più delicata, a mio parere, è la seconda eccezione riferita all’estinzione del diritto – poiché il ricorrente, al momento dell’instaurazione del giudizio, non aveva alcun contratto di lavoro in corso con l’amministrazione – che, al cospetto di talune Magistrature, potrebbe cogliere nel segno.

Sul punto, ferma la necessità di valutare la procedibilità del giudizio “caso per caso” – in presenza di insegnanti che non vantino l’esistenza di un “servizio in essere” al momento del deposito del ricorso carta docenti – alla luce della possibile diversità di orientamenti espressi dai Magistrati del Lavoro “territorialmente competenti”, ci si potrebbe difendere, essenzialmente, nei seguenti termini:

Vero è che il D.P.C.M. del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, precisa, all’art. 3 co. 2, che “La carta non è più fruibile all’atto della cessazione del servizio”.

Tuttavia, la citata normativa, oltre a riferirsi esclusivamente alla condizione soggettiva del docente di ruolo – non annoverando la categoria dei docenti precari – indica espressamente la cessazione del servizio, intesa quale ipotesi di “conclusione del rapporto lavorativo” per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie, per raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento, per sospensione disciplinare.

Non si comprende come, tale ipotesi, possa incidere sulla condizione soggettiva del docente precario che, oltre a subire la discriminazione da mancata erogazione del bonus carta elettronica – pur svolgendo le stesse mansioni del collega di ruolo – paradossalmente vedrebbe estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di non aver ancora ricevuta una nomina di supplente?

Saremmo giunti, a nostro parere, all’assurdo laddove, da un lato, fossero individuati, tra i fruitori della Carta «i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati – che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica – mentre altri insegnanti precari, in attesa degli incarichi dalle graduatorie di istituto, sarebbero privati della carta poiché mancherebbe, per ora, il nuovo contratto.

PER ADERIRE SUBITO AL RICORSO CARTA DOCENTI, È DISPONIBILE IL PRESENTE LINK: 

https://scuolalex.it/ricorso-carta-docente-per-i-precari-al-giudice-del-lavoro/

Al fine di valutare “LA PROCEDIBILITÀ DEL RICORSO IN RAGIONE DELLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEL DOCENTE SENZA CONTRATTO”, si consiglia di inviare, ai legali Esposito Santonicola, whatsapp (scritto o audio) al 3661828489