PERSONALE ATA “PUNTI 6” SERVIZIO MILITARE – NUOVA ENTUSIASMANTE VITTORIA PROVENIENTE DAL TRIBUNALE DEL LAVORO SICILIANO DI “TERMINI IMERESE”.

Valutazione nella graduatoria di III fascia ATA del “servizio di leva prestato non in costanza di nomina” con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto”.

Ricorso accolto in appena due mesi! Prevale la copiosa giurisprudenza di merito allegata da parte ricorrente…

A CURA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Si discetta, ancora una volta, in merito all’accertamento del diritto alla valutazione e alla conseguente attribuzione del punteggio spettante per il servizio di leva militare obbligatorio, espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso ai profili professionali A.T.A., per i quali il dipendente risulta inserito nelle graduatorie di terza fascia.

Ebbene, con una nuova formidabile pronuncia, il Giudice del Lavoro di Termini Imerese, all’esito della trattazione scritta del procedimento, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare i provvedimenti necessari ad attribuire al ricorrente “per intero” il punteggio connesso al servizio di leva espletato “non in costanza di nomina” alla pari del servizio di leva reso “in costanza di nomina”, punti 6!

In particolare il dipendente, assistito in giudizio dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha esposto:

  • di aver prestato il servizio militare (leva obbligatoria);
  • di aver conseguito il diploma di maturità, prima della leva obbligatoria, presso un Istituto Tecnico Statale Commerciale;
  • di aver presentato domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto, per il triennio 2021/2024;
  • che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal Ministero valutava “in misura inferiore” il servizio militare prestato “non in costanza di nomina” rispetto al servizio militare prestato “in costanza di servizio”.

Premessi tali fatti si è domandato, al Giudicante, ancora una volta, il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del punteggio, per il servizio di leva prestato, ai sensi dell’art. 485 comma 7 del D.Lgs 297/1994, che prevede come il servizio di leva sia “valido a tutti gli effetti”. 

IL RESPONSO GIUDIZIARIO

Investito della questione, il Tribunale Monocratico di Termini Imerese, nella persona del magistrato dott.ssa Gagliano Chiara, ha accolto “in appena due mesi” il ricorso urgente, iscritto a fine Novembre 2022.

Gusteremo insieme, gentili lettori, le parole del Giudicante ritenute maggiormente significative:

“Si aderisce all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021, dalla Corte di Cassazione, con ordinanze n.5679/20 e n. 15467/2021, nonché dalla copiosa giurisprudenza di merito allegata da parte ricorrente“. 

In merito al riconoscimento ministeriale di un punteggio ridotto, scrive il magistrato siciliano come “Tale diverso riconoscimento sia in contrasto con il disposto dell’art.485 comma 7 del D.lgs 297/1994 che recita: Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Tale norma, senza alcuna ulteriore precisazione e delimitazione, ha inteso dare attuazione all’art.52 Cost., prevedendo di fatto che il servizio di leva obbligatorio non potesse pregiudicare la posizione del cittadino che, dovendo adempiere ad un obbligo di legge, vedeva necessariamente ritardato il momento in cui avrebbe potuto iniziare l’attività lavorativa. Si richiama, sul punto, anche quanto statuito dalla Cassazione, Sez. Lavoro, con Ordinanza n.5679/2020″. 

Ed ancora “ha ritenuto la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento – ma il ragionamento è identico per le graduatorie di istituto (A.T.A.) – che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, c. 1 cit., cfr. Cass. n. 5679/2020) “.

In sostanza “essendo il ricorrente già in possesso del titolo valido per lo svolgimento della attività di ATA prima dello svolgimento del servizio militare, detto servizio militare deve essere computato come titolo ulteriore ai fini del punteggio a lui attribuito nelle classi di concorso in cui è iscritto e con il medesimo punteggio attribuito al servizio di leva svolto in costanza di rapporto“.

MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA NECESSITA’ DI DEFINIRE IL GIUDIZIO CON URGENZA (C.D. PERICULUM IN MORA) – LE PAROLE DEL MAGISTRATO…

“Quanto, poi, all’ulteriore elemento del periculum in mora, va evidenziato che l’attesa del giudizio ordinario causerebbe al ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della sua crescita professionale, non solo in relazione al bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare e all’impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato. E’ indubbio, infatti, che la decurtazione del punteggio renderebbe più difficile l’inserimento dell’istante nel mondo della scuola, atteso che lo stesso sarebbe preceduto in graduatoria da altri docenti, e tanto con una inevitabile perdita di conoscenze acquisite e, conseguentemente, di professionalità”.

NON SI E’ FATTO INFLUENZARE, CODESTO MAGISTRATO, DALLA PRESENZA DI ORIENTAMENTI MINORITARI OPPOSTI “NON VINCOLANTI”.

Non si è fatto influenzare, a livello interpretativo, il Giudicante siciliano, dalla Sentenza n 11602/2022 del 29 dicembre 2022 del Consiglio di Stato – secondo cui “solo per il servizio prestato in costanza di nomina sarebbe preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore” – considerato, tra l’altro, che lo stesso Consiglio di Stato, con la più recente sentenza del 09/01/2023, ha fatto riferimento – nell’accogliere il ricorso – al precedente della Sezione n° 1720 del 10 marzo 2022 (pronuncia ottenuta dai legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo), con specifico riferimento alla circostanza per cui “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria.

Per valutare “LA PROCEDIBILITÀ DEL RICORSO INDIVIDUALE ATA (PUNTI 6) E DOCENTI (PUNTI 12) PER IL PIENO RICONOSCIMENTO, IN GRADUATORIA, DEL SERVIZIO MILITARE”, si consiglia di inviare, ai legali Esposito Santonicola, whatsapp (scritto o audio) al 3661828489. Giungerà risposta personalizzata.

A seguire le istruzioni operative del RICORSO INDIVIDUALE ATA MILITARE AL GIUDICE DEL LAVOROhttps://scuolalex.it/terza-fascia-ata-ricorso-punti-6-servizio-militare-di-leva-non-in-costanza-di-nomina-giudice-del-lavoro/

Ed ancora, si riporta il video dell’Avvocato Aldo Esposito, illustrativo dei “contrasti giurisprudenziali e delle soluzioni interpretative”