COMPARTO AFAM-ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 2019”. 

NUOVO ACCOGLIMENTO, INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO DI TERMINI IMERESE, DEL RICORSO URGENTE (NELLE FORME DELL’ART. 700 C.P.C.), A TUTELA DI DUE DOCENTI AFAM CONSERVATORIO.

SANCITO IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO, POSTO CHE, PER IL GIUDICANTE, “IL POSSESSO DEL DIPLOMA AFAM, CONGIUNTAMENTE AL TITOLO ACCADEMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, DEVE CONSIDERARSI EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA DI SECONDO LIVELLO CON VALENZA ABILITANTE” . 

Gentili A.F.A.M.

Si rende noto che con ricorso, nelle forme dell’art. 700 c.p.c, depositato il 23.08.2019, innanzi alla Magistratura del lavoro di Termini Imerese, due docenti, diplomati presso il Conservatorio, hanno richiesto al Giudice designato, dott.ssa  Chiara Gagliano:

  • Di riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma accademico A.F.A.M. posseduto;
  • Di ordinare, all’Amministrazione resistente, l’immediato inserimento nelle Graduatorie d’istituto, in seconda fascia, per tutti gli insegnamenti musicali interessati.

La causa, patrocinata dai legali ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA, è stata decisa, con ordinanza, resa nota dopo l’udienza del 16.10.2019.

Per il Tribunale siciliano, il ricorso merita di essere accolto (si riportano gli estratti della pronuncia, ritenuti essenziali):

“La L. n. 228 del 2012, all’art. 1, comma 107……. è chiarissima nell’equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello. Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003)…sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello. In relazione alla predetta circostanza, appare, pertanto, irragionevole la scelta compiuta dal D.M.374/2017 che annovera, tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia –il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre non fa alcuna menzione di quello rilasciato, ante riforma, dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)…Sulla scorta delle superiori considerazioni, il dettato del D.M. 374/2017 determina, dunque, un’irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe, sul piano sostanziale, dalla normativa vigente in materia… Da tale ricostruzione, consegue che gli odierni ricorrenti, in quanto possessori del diploma AFAM, congiuntamente a un diploma di scuola secondaria superiore, devono considerarsi titolari di un titolo equipollente ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante”.

Per quanto, poi, riguarda il periculum in mora (l’urgenza)…..va evidenziato che l’attesa del giudizio ordinario causerebbe, ai ricorrenti, un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della loro crescita professionale, non solo in relazione al bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare e all’impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato.
E’indubbio, infatti, che il mancato inserimento nella seconda fascia renderebbe più difficile l’inserimento degli istanti nel mondo della scuola, atteso che gli stessi sarebbero preceduti, in graduatoria, dai docenti collocati in prima e seconda fascia, e tanto con una inevitabile perdita di conoscenze acquisite e, conseguentemente, di professionalità.

La domanda di inserimento in II fascia deve, dunque, essere accolta”.

“P.Q.M. il Giudice, in accoglimento del ricorso ex articolo 700 c.p.c…. Dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (nell’ambito territoriale della provincia di interesse per le rispettive classi di concorso musicali)”.

Si rammenta come sia possibile, anche alla luce dei recenti accoglimenti giudiziari, per i docenti del comparto A.F.A.M.(Conservatorio, Belle Arti, Accademia della Danza) aderire al “RICORSO SANTONICOLA ABILITAZIONE A.F.A.M., GIUDICE DEL LAVORO, PER INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO”, cliccando sul sottostante link:

https://scuolalex.it/ricorso-afam-con-nuova-strategia-processuale/

A tutela dei ricorrenti A.F.AM. che, diversamente dai neo vincitori, si siano imbattuti in pronunciamenti giudiziari non favorevoli (anche al cospetto di altre magistrature del lavoro), è attivo il nuovo RICORSO SANTONICOLA “DIPLOMA+ 24 CFU/CFA PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO” – rivolto ai diplomati A.F.A.M. (Conservatorio/Belle Arti/Accademia della Danza), in possesso dei 24 C.F.U./C.F.A. – con riferimento al quale, parimenti, sussistono recenti accoglimenti giudiziari (da ultimo, Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, che ha confermato il provvedimento cautelare monocratico sulla valenza abilitante del Diploma A.F.A.M., unito ai 24 C.F.A.) . 

Per info in merito a tale tipologia di ricorso, si faccia riferimento al sottostante comunicato riepilogativo:

https://scuolalex.it/ricorso-laurea-diploma-piu-24-c-f-u-c-f-a-riepilogo-settimanale-degli-accoglimenti-giudiziari/