ANCORA UN “ACCOGLIMENTO COLLEGIALE”, PRESSO IL CONSESSO GIUDICANTE DI SIENA, A SEGUITO DI RECLAMO – STUDIO LEGALE QUESTIONE DI DIRITTO CONTROVERSA –ORIENTAMENTI GIUDIZIARI “A CONFRONTO”.

A) POSSIBILE IPOTESI DI LINEA INTERPRETATIVA CHE DETERMINA IL RIGETTO DEL RICORSO:

In assenza di un’equiparazione all’abilitazione, espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, si ritiene che il ministero legittimamente abbia negato l’iscrizione in prima fascia G.P.S. ai possessori di laurea/diploma+24 C.F.U. 

B) POSSIBILE IPOTESI DI LINEA INTERPRETATIVA CHE DETERMINA L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO:

Il possesso congiunto di laurea/diploma + 24 CFU/CFA è titolo di accesso concorsuale alternativo (al possesso dell’abilitazione), quindi, con ragionevolezza, equipollente al possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l’accesso concorsuale conseguente, in origine, al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, non è privo di logicità ritenere che l’accesso, alternativo, ai diplomati/laureati, in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all’abilitazione.

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In questo complesso contesto interpretativo irrompe una nuova pronuncia giudiziaria cautelare collegiale toscana, maturata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, figlia di un ricorso urgente, nelle forme dell’articolo 700 c.p.c. 

Parliamo di decisione pubblicata da un Collegio Giudicante (di tre Magistrati) della sezione lavoro di Siena, presieduto dalla dott.ssa Clara CIOFETTI, in merito al ritenuto valore abilitante delle lauree in Filosofia e Ingegneria, congiunte al possesso dei 24 crediti formativi (24 CFU).

PREMESSA.

Tutto è nato da un reclamo cautelare – avviato da due docenti, assistiti dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – avverso un’ordinanza di rigetto, che aveva provvisoriamente negato il riconoscimento del valore abilitante dei citati crediti, laddove congiunti ai titoli di laurea, rispettivamente in Filosofia e Ingegneria.

ESITO GIUDIZIARIO

Investito della questione, il Tribunale di Siena, Sez. Lavoro, in composizione collegiale, Presidente dott.ssa Marianna Serrao, ancora una volta ha ribaltato l’esito inizialmente negativo del giudizio cautelare, sempre esprimendosi nei seguenti termini (si riportano gli estratti ritenuti essenziali).

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l’abilitazione e l’abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell’abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delegail nuovo significato attribuito al termine abilitazione ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del D.M. n. 616 del 2017… ergo, il concetto di abilitazione -finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente… Il legislatore sembra quindi avere inteso sostituire l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu… In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari… Il ricorrente, in possesso sia del titolo accademico che dei 24 Cfu vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015) 

Questa interpretazione costituzionalmente orientata, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea… Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.

P.Q.M. Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale…accoglie il reclamo proposto da… accertato e dichiarato che i citati reclamanti dispongono di un titolo abilitante all’insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (laurea…congiunto ai 24 crediti formativi universitari)…”.

Al fine di visionare il nuovo provvedimento giudiziario collegiale, in possesso dello studio legale, al di là delle pronunce pubblicate per estratto sul sito scuolalex.it, è possibile raggiungere gli avvocati in sede, alla via Amato 7, Castellammare di Stabia, ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,45 alle ore 19,30 – previo appuntamento telefonico, attraverso il numero fisso dello studio legale 08119189944, attivo dalle ore 09,45 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; dalle ore 09,45 alle ore 12,30 ogni martedì e giovedì.

In virtù dei difformi orientamenti giudiziari, costantemente monitorati sulla “VERTENZA RELATIVA AL VALORE ABILITANTE DEI 24 CFU/CFA”, le tipologie di ricorso (individuale/semicollettivo) – anche a tutela di quanti si siano imbattuti in esiti “provvisoriamente negativi” – saranno concordate “caso per caso”, previa analisi dei titoli/servizi posseduti e cercando di esaltare gli “elementi curriculari”.  Si clicchi sotto per accedere alle istruzioni operative:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Per ogni più mirato chiarimento, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).