DIPLOMA I.T.P. +24 C.F.U. E ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO (CLASSE DI CONCORSO B016).
ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL’ULTIMO RILEVANTE “ACCOGLIMENTO COLLEGIALE”, PRESSO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI SIENA, MALGRADO LE RESISTENZE MINISTERIALI – STUDIO LEGALE ESPOSITOSANTONICOLA
La più recente pronuncia giudiziaria favorevole toscana, maturata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, è figlia di un ricorso urgente, nelle forme dell’articolo 700 c.p.c.
Parliamo di decisione pubblicata, in data 23 ottobre 2020, da un Collegio Giudicante (di tre Magistrati) della sezione lavoro di Siena, presieduto dalla dott.ssa Clara CIOFETTI, in merito al ritenuto valore abilitante del Diploma Tecnico Pratico (I.T.P.), congiunto al possesso dei 24 crediti formativi (24 CFU).
PREMESSA.
Tutto è nato da un reclamo cautelare – avviato dal tenace docente, assistito dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola -avverso un’ordinanza di rigetto che aveva provvisoriamente negato il riconoscimento del valore abilitante dei citati crediti, laddove congiunti al diploma professionale tecnico pratico.
ESITO GIUDIZIARIO
Investito della questione, il Tribunale di Siena, Sez. Lavoro, in composizione collegiale, Presidente dott.ssa Marianna Serrao, coadiuvato dalle colleghe, dott.ssa Valentina Lisi e dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, ha ribaltato l’esito inizialmente negativo del giudizio cautelare, esprimendosi nei seguenti termini (si riportano gli estratti ritenuti essenziali).
Avendo la controparte ministeriale sollevata l’eccezione del difetto di giurisdizione, considerando, in sostanza, la questione di competenza del T.A.R., ecco, sul punto, le osservazioni dei Giudicanti senesi:
“Quanto alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie, si osserva che le sezioni unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017) hanno affermato che occorre distinguere: se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nel caso di specie, dalle stesse conclusioni emerge che si verte nella seconda situazione”.
Passando al merito, scrivono i Magistrati toscani: “Si osserva che il ricorrente è in possesso del diploma di maturità tecnica di ragioniere perito commerciale e programmatore presso l’I.T.C Statale …, valevole per l’insegnamento sulla classe di concorso B016…ed ha completato il proprio curriculum professionale con il conseguimento dei 24 Cfu presso…”.
“La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l’abilitazione e l’abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell’abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delega… il nuovo significato attribuito al termine abilitazione ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del D.M. n. 616 del 2017… ergo, il concetto di abilitazione -finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente… Il legislatore sembra quindi avere inteso sostituire l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu… In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari… Il ricorrente, in possesso sia del titolo accademico che dei 24 Cfu vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015)… Questa interpretazione costituzionalmente orientata, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea…
Al fine di visionare il descritto provvedimento giudiziario collegiale, in possesso dello studio legale, al di là delle pronunce pubblicate per estratto sul sito scuolalex.it, è possibile raggiungere gli avvocati in sede, alla via Amato 7, Castellammare di Stabia, ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,45 alle ore 19,30 – previo appuntamento telefonico, attraverso il numero fisso dello studio legale 08119189944, attivo dalle ore 09,45 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; dalle ore 09,45 alle ore 12,30 ogni martedì e giovedì.
In virtù dei difformi orientamenti giudiziari, costantemente monitorati sulla “VERTENZA RELATIVA AL VALORE ABILITANTE DEI 24 CFU/CFA”, le tipologie di ricorso (individuale/semicollettivo) – anche a tutela di quanti si siano imbattuti in esiti “provvisoriamente negativi” – saranno concordate “caso per caso”, previa analisi dei titoli/servizi posseduti e cercando di esaltare gli “elementi curriculari”. Si clicchi sotto per accedere alle istruzioni operative:
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