Alla luce delle importanti novità, provenienti dalla Corte di Cassazione, è possibile presentare ricorso per domandare un nuovo inquadramento stipendiale, il recupero degli arretrati (differenze stipendiali- spettanze economiche) e il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo nella scuola statale.

Nel mondo della scuola, l’assunto a tempo indeterminato, superato positivamente il periodo di formazione e di prova, viene “confermato nel ruolo”. 

Pertanto, potrà domandare il riconoscimento della precedente anzianità, derivante dai servizi prestati con i contratti a tempo determinato e, eventualmente, dai servizi maturati “in altro ruolo”.

La ricostruzione della carriera consente ai docenti, immessi in ruolo, di far valere, per l’inquadramento negli scaglioni retributivi (cosiddetti “gradoni”), i servizi svolti prima dell’assunzione. 

Ebbene, il Ministero dell’Istruzione, secondo la normativa nazionale – Art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) – riconosce, nei decreti di ricostruzione della carriera, “solo in parte” il servizio statale reso durante il precariato.

Di conseguenza, il docente, per i periodi svolti con contratti a tempo determinato (di durata pari ad almeno 180 giorni l’anno scolastico, ovvero servizio continuativo, in ogni annualità, dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni o delle operazioni di scrutinio finale), si vede riconoscere, quale anzianità professionale (ai fini giuridici ed economici) e integralmente, il solo servizio pre-ruolo prestato nei primi 4 anni; il restante periodo (ovvero dal 5° anno in poi) è riconosciuto soltanto nella misura dei 2/3 (ai fini giuridici) ed 1/3 (ai fini economici).

Sulla questione è intervenuta la Magistratura del lavoro, ritenendo illegittimi i criteri ministeriali, laddove hanno previsto il conteggio “solo parziale” dell’anzianità pregressa, tradotta in una ricostruzione di carriera incompleta e, per questo, impugnabile.

In particolare, la Corte di Cassazione (ultimo grado della giustizia civile, chiamata all’uniforme interpretazione della legge), con la sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019, ha stabilito che le regole di ricostruzione della carriera, sinora applicate dal Ministero dell’Istruzione, sono illegittime, perché violano il “principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo”.

Se il dipendente non ottiene l’immediata valutazione, ai fini giuridici ed economici – e, quindi, ai fini della corretta collocazione nel corrispondente scaglione stipendiale – di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno del precariato, di fatto perde soldi che sarebbero corrisposti, allorché il pre-ruolo fosse riconosciuto per intero.

A questo punto, partendo dagli orientamenti della Suprema Cassazione – che avallano il meccanismo di calcolo più favorevole, ai fini della ricostruzione, volto a valutare integralmente il servizio pre-ruolo, gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola propongono il ricorso, al competente Giudice del Lavoro, per domandare, a beneficio dei propri assistiti (docenti di ruolo, con decreti di ricostruzione della carriera e almeno 5 anni di precariato statale):

  • la corretta ricostruzione della carriera, con l’integrale riconoscimento del periodo di precariato e del servizio pre-ruolo, sia ai fini giuridici che economici;
  • la collocazione/ricollocazione del docente nell’esatta posizione stipendiale, conseguente alla ricostruzione della carriera effettuata con il riconoscimento, “per intero”, degli anni di servizio prestati;
  • la corresponsione delle differenze stipendiali, tra ciò che il dipendente ha percepito e ciò che avrebbe dovuto effettivamente percepire, con l’integrale e immediata valutazione del pre-ruolo. 

Per scaricare le istruzioni operative del “RICORSO PER LA CORRETTA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA- DOCENTI DI RUOLO”, si clicchi sotto: https://scuolalex.it/ricorso-per-la-corretta-ricostruzione-della-carriera-docenti-di-ruolo/

Al fine di ricevere altri chiarimenti, è possibile inoltrare whatsapp scritto, numero 3661828489 (no telefonate). Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio del quesito.