CORRETTA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DOCENTI:

ADESIONI ATTIVE

PER IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO E IL RECUPERO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE

OBIETTIVO: OTTENERE UN NUOVO INQUADRAMENTO STIPENDIALE, IL RECUPERO DEGLI ARRETRATI (CIOÈ DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI NON PAGATE IN PASSATO) E IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLA SCUOLA STATALE.

IN ALTRE PAROLE, SI TRATTA DI UNA RICHIESTA DI REVISIONE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E DEL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI SERVIZIO PRE-RUOLO, AL FINE DI OTTENERE UN EQUO TRATTAMENTO ECONOMICO.

A CHI È RIVOLTA L’INIZIATIVA?

AL PERSONALE DOCENTE, ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, CHE ABBIA MATURATO ALMENO 5 ANNI DI SERVIZIO STATALE PRE-RUOLO (O, PER CIASCUN ANNO, ALMENO 180 GIORNI, OVVERO SERVIZIO ININTERROTTO DAL 01 FEBBRAIO SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI/OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE).

PREMESSA

Spett.li docenti di ruolo

Come noto, l’assunto a tempo indeterminato, superato positivamente il periodo di formazione e di prova, viene “confermato nel ruolo”. A questo punto, potrà domandare il riconoscimento della pregressa anzianità, derivante dai servizi prestati con i contratti a tempo determinato e, eventualmente, dai servizi maturati “in altro ruolo”.

La ricostruzione della carriera consente ai docenti, immessi in ruolo, di far valere, per l’inquadramento negli scaglioni retributivi (cosiddetti “gradoni”), i servizi svolti precedentemente all’assunzione.

PERCHE’ NASCE LA PROBLEMATICA GIURIDICA?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito riconosce, nei decreti di ricostruzione della carriera “solo in parte” il servizio statale reso durante il precariato.

Di conseguenza, il docente, per i periodi svolti con contratti a tempo determinato (di durata pari ad almeno 180 giorni l’anno scolastico, ovvero servizio continuativo, in ogni annualità, dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni o delle operazioni di scrutinio finale), si vede riconoscere, quale anzianità professionale (ai fini giuridici ed economici) e integralmente, il solo servizio pre-ruolo prestato nei primi 4 anni; il restante periodo (ovvero dal 5° anno in poi) è riconosciuto soltanto nella misura dei 2/3 (ai fini giuridici) ed 1/3 (ai fini economici).

COSA NE PENSA LA MAGISTRATURA?

Numerosi tribunali hanno ritenuto illegittimi i criteri ministeriali, laddove hanno previsto un conteggio “solo parziale” dell’anzianità pregressa, tradotta in una ricostruzione di carriera incompleta, impugnabile con ricorso al giudice del lavoro!

Se il dipendente non ottiene l’immediata valutazione, ai fini giuridici ed economici – e, quindi, ai fini della corretta collocazione nel corrispondente scaglione stipendiale – di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato, di fatto perde soldi che sarebbero corrisposti, allorché il precariato fosse riconosciuto per intero.

SULLA QUESTIONE E’ INTERVENUTA LA CORTE DI CASSAZIONE (ULTIMO GRADO DELLA GIUSTIZIA CIVILE, CHIAMATA ALL’UNIFORME INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE), CON LA SENTENZA N. 31149 DEL 28 NOVEMBRE 2019, STABILENDO CHE LE REGOLE DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA, SINORA APPLICATE DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, SONO ILLEGITTIME, PERCHÉ VIOLANO IL “PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA PERSONALE PRECARIO E PERSONALE DI RUOLO”.

ILLUSTRIAMO I “PRINCIPI DI DIRITTO” ELABORATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione:

  • Ha confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere parificato, in sede di ricostruzione della carriera, a quello a tempo indeterminato, poiché la disparità di trattamento, tra dipendenti ab origine a tempo indeterminato e dipendenti immessi in ruolo dopo un servizio di precariato, non può essere giustificata dalla precedente natura “non di ruolo” del rapporto d’impiego, dalla pretesa novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente o dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico;
  • Ha escluso che possa configurarsi una “differenza qualitativa e quantitativa” della prestazione svolta dal docente precario e dal collega di ruolo; tra l’altro, la disciplina dettata dai CCNL, succedutisi nel tempo, non opera distinzione alcuna in merito al contenuto della funzione docente.

COSA SI DOMANDERÀ IN GIUDIZIO?

Partendo dagli orientamenti della Suprema Cassazione – che avallano il meccanismo di calcolo più favorevole, ai fini della ricostruzione, volto a valutare integralmente il servizio pre-ruolo – lo Studio Legale Esposito&Santonicola propone il ricorso, al competente Giudice del Lavoro, per ottenere:

  1. LA CORRETTA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEI DOCENTI, CON L’INTEGRALE RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI PRECARIATO E DEL SERVIZIO PRE-RUOLO, SIA AI FINI GIURIDICI CHE ECONOMICI;
  2. LA COLLOCAZIONE/RICOLLOCAZIONE DEL DOCENTE NELL’ESATTA POSIZIONE STIPENDIALE, CONSEGUENTE ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA EFFETTUATA CON IL RICONOSCIMENTO, “PER INTERO”, DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI;
  3. LA CORRESPONSIONE DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI, TRA CIÒ CHE IL DIPENDENTE HA PERCEPITO E CIÒ CHE AVREBBE DOVUTO EFFETTIVAMENTE PERCEPIRE, CON L’INTEGRALE E IMMEDIATA VALUTAZIONE DEL PRERUOLO.

N.B. I legali invitano i ricorrenti a inoltrare, a mezzo raccomandata A/R (o PEC), al MIM e all’USR di appartenenza, la diffida/lettera (interruttiva della prescrizione), acclusa alle seguenti istruzioni operative.

COSTI DELL’AZIONE GIUDIZIARIA:

Il costo per l’adesione al ricorso ammonta ad euro 400,00, per coloro che risulteranno esenti dal pagamento del contributo unificato (tassa obbligatoria sul ricorso), rientrando nella fascia di reddito complessiva familiare, per l’anno 2023, inferiore ad euro 38.514,03.

Per coloro il cui reddito complessivo familiare lordo risulterà pari o superiore alla soglia di euro 38.514,03, al costo del ricorso, pari ad euro 400,00, andrà aggiunto il valore del contributo unificato (tassa obbligatoria sul ricorso) pari ad euro 259,00, per un importo totale di euro 659,00 (400 euro onorario più 259 euro contributo unificato).

L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un altro pagamento (non obbligatorio, in quanto riferito soltanto a coloro che intendessero appellare), contenuto nei limiti dell’onorario di primo grado.

COSA VA CONSEGNATO AL LEGALE PER L’AVVIO DEL RICORSO?

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso​:

  1. La scheda ricorrente (per illustrare la condizione soggettiva del docente, utile documento riepilogativo per i legali e per il giudicante);
  2. La procura alle liti (atto di nomina degli avvocati), debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;
  3. L’eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (N.B. coloro che sforeranno i parametri reddituali non dovranno compilare e nemmeno consegnare l’allegato 3);
  4. Modulo in autocertificazione;
  5. Modulo autorizzativo al trattamento dei dati professionali (privacy);
  6. Diffida/lettera interruttiva dei termini di prescrizione (consegnare almeno la copia della lettera d’invio; la ricevuta di ritorno potrà essere inoltrata, a mezzo email, anche in un secondo momento);
  7. Copia contratto a tempo indeterminato (o dei contratti a tempo indeterminato, nel caso di “altro ruolo” da far valere, per intero, con il ricorso ricostruzione della carriera);
  8. Copia della domanda di ricostruzione della carriera;
  9. Copia del decreto di ricostruzione della carriera;
  10. Copia di tutti contratti a tempo determinato (pre-ruolo statale);
  11. Laddove disponibili, ultimi 5 cedolini (buste paga);
  12. Copia documento d’identità e codice fiscale;
  13. Copia bonifico alle coordinate sotto indicate.

Il tutto, debitamente compilato, andrà inoltrato, in formato pdf, al seguente indirizzo e-mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, NOME COGNOME DEL RICORRENTE.

La suindicata produzione dovrà essere successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA). 

Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere “RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA

IBAN: IT10V0306940213100000002662

IMPORTO: EURO 400,00 (ovvero euro 659,00, per coloro che saranno tenuti al versamento del contributo unificato)

CAUSALE: RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, NOME COGNOME CODICE FISCALE DEL RICORRENTE.

COME SI POSSONO CHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI?

  • È possibile inoltrare messaggio Whatsapp (scritto o audio) al 3661828489 (no telefonate) per nuovi chiarimenti, ricevendo riscontro diretto dai legali.

N.B. successive istruzioni/strategie processuali saranno inoltrate dagli avvocati a mezzo e-mail.

Avv. Ciro Santonicola – Avv. Aldo Esposito

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.