“LA CONTROVERSA SELEZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI: COSTITUZIONALITÀ E CONSEGUENZE TRA PASSATO (CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 107 DEL 2015) E PRESENTE (NUOVO CORSO CONCORSO RISERVATO PREVISTO DAL DECRETO MILLEPROROGHE)

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile avvocato, in merito alla nuova “procedura selettiva speciale per dirigenti scolastici” – riservata ad alcune categorie di aspiranti che hanno partecipato al concorso 2017 e basata su un corso intensivo di formazione e una prova finale – vorrei richiedere un suo parere di costituzionalità, citando un “precedente storico”.

Con riferimento al “reclutamento dei Dirigenti Scolastici nel 2011”, alcuni docenti decisero di presentare ricorso amministrativo, al fine di partecipare “ai corsi intensivi previsti dal D.M. n. 499/2015”, che impediva la loro ammissione.

Nello specifico, fu deciso, dall’allora Ministro Stefania Giannini, ai sensi della L. n. 107 del 2015, lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e una prova scritta finale per l’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, destinato “ai soggetti vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie, o che avessero superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali, successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto nel 2011; ed ancora, destinato agli aspiranti con sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio o privi di sentenza definitiva riguardo ai concorsi per dirigente scolastico del 2004 e 2006, o avverso la rinnovazione della procedura concorsuale, ai sensi della legge del 2010”.

A seguito di ciò, alcuni docenti – che avevano partecipato al concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e gli Istituti Educativi (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale – “Concorsi” n. 56 del 15.07.2011), con contenzioso pendente riguardo alla procedura concorsuale bandita con il Decreto Direttoriale Generale del 13 luglio 2011 – impugnarono “in sede amministrativa” la loro esclusione dai corsi intensivi di cui al D.M. n. 499/2015 (con prova scritta finale su un argomento del corso di formazione) per l’inclusione in un elenco aggiuntivo alle graduatorie regionali del concorso del 2011, funzionale all’immissione in ruolo.

Giunti in Consiglio di Stato, la problematica relativa alla contestazione del decreto direttoriale del MIUR n. 499 del 20/07/2015 – il quale disciplinava il corso intensivo di formazione per dirigenti e la relativa prova scritta finale ai sensi degli articoli 1, commi 87 e 90 della legge n. 107/2015 – fu addirittura portata al cospetto della Corte Costituzionale.

L’oggetto della questione di costituzionalità riguardava la presunta violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La legge n. 107/2015 prevedeva, infatti, una procedura di reclutamento per il ruolo di dirigente scolastico che limitava, in modo irragionevole, l’accesso e non garantiva la selezione dei soggetti più meritevoli.

Tuttavia, la maggior parte delle questioni sollevate è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

Le chiedo, a questo punto, di commentare la sentenza n. 106 del 2019 della Corte Costituzionale, riguardante la legge n. 107 del 2015 “sull’accesso riservato degli aspiranti dirigenti scolastici” e le domando quali scenari di costituzionalità intravede, in relazione al nuovo ricorso per accedere al concorso riservato per dirigenti scolastici 2017, per gli aspiranti con giudizio pendente.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, commentiamo, come da lei richiesto, la sentenza n. 106 del 2019 della Corte Costituzionale (Presidente Giorgio Lattanzi).

Tutto ebbe origine dall’iniziativa del Consiglio di Stato, che sollevò le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87-90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in quattro giudizi di appello contro l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Infatti, la legge n. 107 del 2015 aveva previsto una procedura ad hoc per i dirigenti scolastici, con corso di formazione e prova scritta finale. Il comma 87 stabilì che la procedura fosse riservata ad alcune categorie di aspiranti, mentre il comma 88 indicò chi potesse partecipare al concorso.

Il comma 89 stabilì che le graduatorie regionali rimanessero aperte, in funzione degli esiti dei percorsi formativi. Infine, il comma 90 prevedeva una sessione speciale di esami per i soggetti che avessero prestato servizio con contratti di dirigente scolastico.

In particolare, il Consiglio di Stato (Giudice a quo) riteneva che le disposizioni della legge n. 107 del 2015 violassero gli articoli 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, in quanto avrebbero limitato l’accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici, senza garantire la selezione dei soggetti più meritevoli. Lo stesso giudice riteneva che le disposizioni censurate fossero in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 1 CEDU, perché avrebbero consentito, a coloro che avevano in corso un contenzioso (non ancora definito e relativo ai concorsi del 2004 e del 2006), di partecipare alla procedura riservata. Infine, il giudice censurava, in via subordinata, il solo art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, per l’irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che avevano partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006 e quelli che partecipavano al concorso del 2011.

A questo punto, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di Stato, in quanto le impugnazioni, oggetto di giudizio, riguardano solo l’illegittimità dell’esclusione dal corso-concorso del 2015, mentre la complessiva disciplina che istituisce e regola tale procedura rimane estranea alle impugnazioni devolute al Consiglio di Stato.

La questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015 – che consente la partecipazione al concorso riservato in funzione dell’esito favorevole delle prove del concorso del 2011 – è stata, parimenti, dichiarata inammissibile, in quanto la denunciata preclusione all’accesso alla procedura riservata non discende da tale disposizione, ma da quella dedicata alla definizione del contenzioso ancora pendente avverso precedenti concorsi.

Ad ogni modo, nel merito, la Corte Costituzionale non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, lettera b) della legge n. 107 del 2015, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Tale disposizione prevede criteri identificativi per l’ammissione a un corso intensivo di formazione per alcune categorie di aspiranti al ruolo di dirigente scolastico. Tali criteri fanno riferimento alle precedenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006 che avevano generato un contenzioso giurisdizionale. Il legislatore è intervenuto ripetutamente per definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi. La disciplina introdotta dalla lettera b) ha l’obiettivo di dare una soluzione al contenzioso amministrativo e di sopperire alle carenze di organico in modo tempestivo, tenendo nella debita considerazione la diversità delle procedure concorsuali che si sono susseguite nel corso di oltre un decennio. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi operato dalla legge n. 107 del 2015, secondo i giudici costituzionalisti, accordava una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all’impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.

Per quanto riguarda gli scenari di costituzionalità, con riferimento al RICORSO PER L’AMMISSIONE AL NUOVO CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE, PER I CANDIDATI ESCLUSI DAL CONCORSO DIRIGENTI 2017, riteniamo tale reclutamento riservato “previsto dal Decreto Milleproroghe” non del tutto sovrapponibile a quello di cui alla procedura concorsuale bandita con il Decreto Direttoriale Generale del 13 luglio 2011.

Infatti, la possibilità di iscrizione a un corso intensivo di formazione, riservato ai partecipanti del concorso 2017 – prevista dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di conversione del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, noto come “Milleproroghe” – non è stata estesa a soggetti utilmente collocati nelle graduatorie o ad aspiranti con sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio.

Diversamente, il reclutamento riservato è aperto, in particolare, ai partecipanti del concorso 2017 che abbiano sostenuto “almeno la prova scritta” non superandola e che hanno proposto ricorso entro i termini di legge e hanno ancora un contenzioso giurisdizionale pendente (per mancato superamento della prova scritta o orale del concorso).

Di conseguenza, i docenti esclusi dalla procedura per l’accesso al corso intensivo di formazione – che hanno sostenuto “la prova scritta/orale” del concorso dirigenti 2017, tuttavia risultando “privi di pendenza giurisdizionale avverso l’esclusione” – potranno sollevare, a supporto della pretesa, un profilo di discriminazione “costituzionalmente rilevante”, in ragione di una partecipazione consentita solo a quanti hanno avviato un ricorso giurisdizionale, senza considerare l’esito del contenzioso (c.d. violazione del criterio di “favor partecipationis”).

PER ADERIRE AL RICORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE – PER I CANDIDATI ESCLUSI DAL CONCORSO DIRIGENTI 2017, si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/ricorso-per-ammissione-al-corso-intensivo-di-formazione-per-i-candidati-esclusi-nel-concorso-dirigenti-scolastici-2017/

Per ulteriori chiarimenti, è possibile inoltrare WhatsApp scritto o audio al 3661828489. Risponderà il legale con messaggio personalizzato.