PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ED ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE ATA PER COLLABORATORI SCOLASTICI, A SEGUITO DI INDAGINI PENALI SUI SERVIZI PARITARI.

Le indagini penali, nei confronti dei gestori delle scuole paritarie, possono fondare – ai fini del licenziamento o delle esclusioni – l’accusa di “dichiarazione mendace” contro i collaboratori scolastici che hanno indicato servizi paritari nelle loro domande di inserimento in graduatoria ATA?

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile Avvocato, scrivo a nome di diversi collaboratori scolastici ATA che si sono ritrovati implicati in procedimenti disciplinari o esclusi dalle graduatorie ATA, senza alcuna colpa.

Il problema è sorto con la presentazione delle domande di inserimento in graduatoria ATA III fascia “per il triennio 2018-2021”. Molti collaboratori hanno indicato i periodi di servizio svolto presso alcune scuole paritarie, convertiti in punteggio utile per la stipula dei contratti annuali e per il raggiungimento dei “24 mesi”, richiesti per l’inserimento nella graduatoria permanente.

Grazie a questi periodi di servizio paritario, hanno potuto stipulare contratti “ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio statale” e ottenere l’immissione in ruolo.

Tuttavia, a seguito di una denuncia, è stato disposto un provvedimento penale nei confronti dei titolari di alcune scuole paritarie, ritenuti responsabili del rilascio di certificati di servizio “non veritieri” ai dipendenti ATA.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le sue diramazioni periferiche sono stati informati e hanno individuato i collaboratori scolastici con “periodi di servizio paritario indicati nelle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria ATA”. Di conseguenza, è stato disposto un controllo approfondito delle dichiarazioni dei “servizi paritari presuntivamente fittizi”, per valutare se i collaboratori avessero ottenuto un punteggio maggiore in modo illegittimo.

In seguito a questo controllo, alcuni collaboratori a tempo indeterminato sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari finalizzati al licenziamento senza preavviso; altri collaboratori precari sono stati esclusi dalle graduatorie per “dichiarazioni mendaci”, perdendo i punteggi “per i servizi intanto maturati”, a partire dall’anno scolastico 2018/19.

La mia domanda è: le indagini penali contro i gestori delle scuole paritarie possono giustificare – ai fini del licenziamento o delle esclusioni – l’accusa di “dichiarazione mendace” rivolta ai collaboratori scolastici che hanno indicato “servizi paritari” nelle loro domande di inserimento in graduatoria ATA III Fascia?

Come è possibile tutelarsi contro i procedimenti disciplinari, le esclusioni e le decurtazioni dei punteggi?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile ATA, è importante sottolineare che “la responsabilità penale è personale” e, di conseguenza, non riteniamo possibile considerare mendace – ai fini del licenziamento o delle esclusioni –  una dichiarazione di servizio resa dagli ATA, basandosi, il Ministero, sulla semplice circostanza che il gestore della scuola paritaria possa aver commesso un reato di falso, soprattutto in assenza di una sentenza di condanna definitiva.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, finalizzati al licenziamento senza preavviso nei confronti dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato, sarebbe possibile tutelarsi richiedendo al preposto Ufficio Scolastico Regionale la sospensione del procedimento disciplinare, fino alla definizione di quello penale, in base all’art. 55-ter D.lgs 165/2001 e all’art. 96 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Ciò è particolarmente importante, considerando la complessità degli accertamenti e l’assenza di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione.

Per quanto concerne i provvedimenti di esclusione e di decurtazione dei punteggi, è possibile impugnarli dinanzi alla competente Magistratura del lavoro, dimostrando la regolarità del servizio come Collaboratore Scolastico, presso l’indicato Istituto paritario, attraverso la Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav, i certificati di servizio, il certificato storico lavorativo del Centro per l’impiego e gli estratti conto previdenziali.

Inoltre, si potrebbe argomentare sulla circostanza per cui il dipendente sarebbe stato convocato come Collaboratore Scolastico “anche senza i punti aggiuntivi derivanti dal servizio paritario”. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la decadenza dalle graduatorie e la risoluzione del contratto si applicano solo quando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l’assenza di un requisito che avrebbe, in ogni caso, impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. In altre parole, l’assenza del requisito deve essere oggettiva e determinare la decadenza di diritto come effetto di un vizio genetico del contratto.

Nel caso specifico, l’eventuale dichiarazione non veritiera dei titoli di servizio paritario non avrebbe impedito la costituzione del rapporto di lavoro tra il collaboratore e l’amministrazione scolastica; quindi, secondo la giurisprudenza più recente, il licenziamento o l’esclusione non potrebbe che essere considerato illegittimo. Inoltre, la dichiarazione non avrebbe portato alcun vantaggio al lavoratore, anche in merito al diritto di accedere alla stipula dei contratti a tempo determinato utili al raggiungimento dei 24 mesi di servizio statale.

SE SEI UN COLLABORATORE SCOLASTICO ATA COINVOLTO NELLE VICENDE DEL SERVIZIO PARITARIO E STAI CERCANDO “TUTELA LEGALE PER AFFRONTARE ESCLUSIONI, DECURTAZIONI DI PUNTEGGI O LICENZIAMENTI DISCIPLINARI LEGATI AI SERVIZI PARITARI NON CONSIDERATI VALIDI (ANCHE IN VIRTÙ DELLE VICENDE PENALI CHE COINVOLGONO I RESPONSABILI DELLE SCUOLE PARITARIE)”, TI CONSIGLIAMO DI:

A) INVIARE UN’EMAIL ALL’INDIRIZZO SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM, CON OGGETTO “PROBLEMA ATA PARITARIO, NOME COGNOME”, SPIEGANDO LA TUA SITUAZIONE AL LEGALE.

B) DOPO AVER INVIATO L’EMAIL, SEGNALACI L’AVVENUTO INOLTRO CON UN MESSAGGIO WHATSAPP (SCRITTO O VOCALE) AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), INDICANDO “ATA PARITARIO, NOME COGNOME E INDIRIZZO EMAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

RICORDA CHE LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA È DISPONIBILE AL NUMERO FISSO 081 19 18 99 44 NEI SEGUENTI ORARI:

DALLE 10:00 ALLE 12:30 E DALLE 16:30 ALLE 19:30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ;

DALLE 10:00 ALLE 12:30, OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.

NON ESITARE A CONTATTARCI SE HAI BISOGNO DI ULTERIORI INFORMAZIONI.