SANCITO, CON RECENTISSIMA PRONUNCIA – EMESSA NELLE FORME URGENTI, EX ART. 700 C.P.C. “ENTRO IL 31 LUGLIO 2021” – IL VALORE ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO DEL DIPLOMA DI TROMBA, CONGIUNTO ALLA MATURITA’.

FANTASTICO PASSAGGIO MOTIVAZIONALE CHE AVALLA, PIENAMENTE, LA TESI D’URGENZA SOSTENUTA DAI LEGALI…RIPORTIAMOLO:

“IL RICORSO ALLA TUTELA EX ARTICOLO 700 C.P.C. SI RIVELA NECESSARIO, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL GIUDIZIO DI MERITO VANIFICHEREBBE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA (I FASCIA G.P.S.), CON CONSEGUENTE PREGIUDIZIO ANCHE PER LA PROFESSIONALITÀ ACQUISITA E DA ACQUISIRE, NON RISTORABILE PER EQUIVALENTE”.

Studio legale Esposito Santonicola

Il Giudice del Lavoro di Termini Imerese (Sicilia), dott.ssa Teresa Ciccarello – con recentissima pronuncia, emessa nell’arco di due mesi dal deposito del ricorso – ha dichiarato fondata la domanda avanzata, ex art. 700 c.p.c., sul riconoscimento del “valore formativo/abilitante di un diploma in tromba, congiunto alla maturità scolastica”.

Fruitore della statuizione un docente che, in possesso del titolo accademico AFAM (maturato nel 2010) – vista la possibilità di collocarsi “entro il 31 luglio 2021” negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia G.P.S. – ha prontamente adito le vie legali, patrocinato dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Si riportano, in estratto, taluni passaggi motivazionali della recentissima pronuncia giudiziaria, ritenuti essenziali:

“La domanda è fondata… ricostruito il quadro normativo di riferimento, non può non rilevarsi come, stante l’equiparazione espressamente prevista per i diplomi finali rilasciati entro il 31 dicembre 2017 (dalle istituzioni di cui al comma 102) del medesimo articolo ed al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento – congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore – ai diplomi accademici di secondo livello, il possesso di un diploma AFAMcongiuntamente al diploma di maturità – costituisca titolo legittimante l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto (ergo, nella prima fascia GPS)”.

Quanto al “periculum in mora” – motivo d’urgenza del ricorso – per il Magistrato siciliano “deve ritenersi sussistente, in quanto l’esclusione dalle graduatorie prima fascia (GPS) priverebbe il ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale … ed il ricorso alla tutela ex articolo 700 c.p.c. si rivela necessario, in considerazione del fatto che il giudizio di merito vanificherebbe la possibilità di essere inserito nella graduatoria, con conseguente pregiudizio anche per la professionalità acquisita e da acquisire, non ristorabile per equivalente”.

“PER QUESTI MOTIVI, il giudice, in accoglimento del ricorso ex articolo 700 c.p.c.,

Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali, per le rispettive classi di concorso musicali e, per l’effetto, condanna il resistente ad inserire il predetto ricorrente nella suddetta graduatoria”.

Parliamo di una decisione giudiziaria “immediatamente spendibile”, considerato che, dal 10 agosto 2021, partono le operazioni funzionali ai conferimenti degli incarichi di supplenza, al 31 agosto o 30 giugno 2022, sui posti comuni e di sostegno, anche attingendo, per i docenti non specializzati, dalle graduatorie incrociate.

Ebbene, ogni mirata strategia processuale – per plasmare i “RICORSI I FASCIA G.P.S. AL GIUDICE DEL LAVORO”, potrà essere concordata – direttamente con i legali – nelle seguenti modalità:

A. È possibile inoltrare – nel periodo 05/25 agosto 2021 – email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com;

B. È possibile inoltrare WhatsApp scritto o vocale, a partire dal 26 agosto 2021, al numero 366 18 28 489 (no telefonate). Risponderà il legale, con vocale personalizzato.

Per accedere alle istruzioni operative del “RICORSO I FASCIA G.P.S., GIUDICE DEL LAVORO, DOCENTI AFAM CON 24 CREDITI FORMATIVI SENZA 3 ANNI DI SERVIZIO”, si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-i-fascia-g-p-s-giudice-del-lavoro-docenti-secondaria-con-24-c-f-u-c-f-a-senza-3-anni-di-servizio/

Seguono le istruzioni del “RICORSO I FASCIA G.P.S., GIUDICE DEL LAVORO, DOCENTI AFAM CON 3 ANNI DI SERVIZIO (E IN POSSESSO DEI 24 CREDITI FORMATIVI)

https://scuolalex.it/ricorso-i-fascia-g-p-s-giudice-del-lavoro-docenti-secondaria-con-tre-anni-di-servizio-statale/