ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO URGENTE: IDONEA PER L’ACCESSO AL CORSO T.F.A. SOSTEGNO INSERITA IN “PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO”, CON CONSEGUENTE APPRODO AL NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO (“SOSTEGNI BIS”).

SANCITO “CON ESTREMA URGENZA” – ED ENTRO POCHE ORE DAL DEPOSITO DEL RICORSO (A MEZZO PRONUNCIA GIUDIZIARIA CAUTELARE) – IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO “CON RISERVA” NELLA PRIMA FASCIA G.P.S. SOSTEGNO (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, “ELENCHI AGGIUNTIVI”), IN VIRTU’ DELLA RICONOSCIUTA IDONEITA’ AL PERCORSO FORMATIVO T.F.A. SOSTEGNO, PUR MANCANDO LA FORMALE SPECIALIZZAZIONE

Studio Legale Esposito Santonicola

ACCERTAMENTO DICHIARATIVO URGENTE DEL DIRITTO D’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO “ELENCHI AGGIUNTIVI”, SPENDIBILE PER L’ACCESSO AL “RECLUTAMENTO STRAORDINARIO”, PREVISTO DALL’ART. 59 “DECRETO SOSTEGNI BIS”. VICENDA PARTICOLARE.

IL FATTO

La parte ricorrente – insegnante tecnico pratica, con tre annualità scolastiche di insegnamento sul sostegno – concorreva per l’accesso al corso specializzante (T.F.A. sostegno V ciclo), riferito all’anno accademico 2019/20.

Sebbene la patrocinata avesse superato l’intero iter selettivo, il corso T.F.A. Sostegno V Ciclo, al quale la stessa doveva essere ammessa – e che avrebbe dovuto concludersi “in tempo utile” (entro luglio 2021) – era già terminato, ragion per cui il Rettore dell’Università degli Studi interessata – in esecuzione di un pronunciamento giudiziario – si limitava a recuperare la posizione della ricorrente “ai soli fini dell’ammissione in sovrannumero al successivo corso specializzante, denominato TFA sostegno VI ciclo”, non ancora ufficialmente avviato.

Con tale modus operandi, l’Istituzione Universitaria aveva precluso, all’istante, l’approdo ad una irripetibile opportunità professionale, nel frattempo offerta dal Ministero dell’istruzione ed illustrata nei termini che seguono:

Ai sensi dell’art. 59 del Decreto Legge 73/2021 – meglio noto quale “Sostegni Bis” – è stata delineata la tempistica per la costituzione di nuovi “elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze”, previsti dall’art. 10 dell’O.M. 60/2020, destinati, per ciò che interessa la presente vertenza, a quanti avessero conseguito il titolo specializzante all’insegnamento “entro il 31 luglio 2021” (avendo potuto ultimare il “percorso selettivo specializzante”, denominato T.F.A. sostegno V ciclo). 

Ebbene parte assistita, qualificata come idonea per l’accesso al corso specializzante V ciclo, non ha potuto ancora ultimare l’iter specializzante, per ragioni del tutto esulanti dalla sua responsabilità; costei avrebbe dovuto completare il T.F.A. Sostegno V Ciclo – al quale è risultata idonea, per avvenuto superamento della selezione scritta e orale – entro luglio 2021, in modo da potersi inserire negli “elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS”, come avvenuto per i colleghi che, a differenza della ricorrente, non si sono imbattuti in comportamenti ostili dell’amministrazione universitaria, giudizialmente sanzionati.

In definitiva, la docente interessata, avendo partecipato alla selezione del corso specializzante (T.F.A. V ciclo), finalizzato all’inserimento, entro il 31 luglio 2021, negli elenchi aggiuntivi per i neo specializzati sul sostegno – avendo, tra l’altro, superato le prove selettive d’ammissione, “esclusivamente riferite a quel ciclo di istruzione”non poteva che riporre un “legittimo affidamento” a poter da subito fruire dell’idoneità, nel frattempo conseguita, ai fini dell’inserimento negli elenchi di nomina, destinati ai docenti specializzati.

Quanto ai motivi di urgenza – illustrati dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola e fondati su di un’irripetibile chance occupazionale, alla quale l’istante potrebbe accedere, laddove non ostacolata dall’agere dell’Amministrazione – si sono tradotti nei seguenti termini:

Il “Decreto Legge Sostegni Bis recante n. 73/2021”, articolo 59, ha previsto l’indizione di una procedura di reclutamento straordinaria – eccezionalmente per il solo A.S. 2021/22 – esclusivamente riservata ai docenti abilitati/specializzati, inseriti in prima fascia GPS sostegno entro il 31 luglio 2021.

Rebus sic stantibus, solo un pronunciamento cautelare – emesso entro poche ore dal deposito del ricorso – “sul riconosciuto diritto all’inserzione in prima fascia GPS sostegno “entro il 31 luglio 2021” avrebbe potuto consentire, alla prof.ssa interessata, di accedere al reclutamento straordinario previsto dall’art. 59 “Decreto Sostegni Bis”, alla pari dei colleghi – idonei all’accesso al T.F.A. sostegno V ciclo – che hanno potuto conseguire “canonicamente” il titolo di specializzazione (entro il 31 luglio 2021), non avendo subito ingiusti intralci amministrativi.

Investito della delicata questione, il Tribunale civile di Siena, Sezione Lavoro, territorialmente competente, nella persona del Giudice Dott. Delio Cammarosano – con recentissima pronuncia cautelare – ha così statuito (si riporta l’estratto della decisione, ritenuto essenziale):

“…In presenza di pregiudizio imminente e irreparabile…accerta il diritto all’inserimento…attraverso la piattaforma telematica in dotazione ministeriale, denominata Polis istanze on line in prima fascia G.P.S. Sostegno, scuola secondaria di secondo grado elenchi aggiuntivi, in virtù della riconosciuta idoneità al percorso formativo T.F.A. sostegno V ciclo e, conseguentemente, ordina al Ministero dell’Istruzione la conseguente attuazione conformativa”.

Per accedere ai “RICORSI AMMINISTRATIVI PER GLI ESCLUSI DAL NUOVO RECLUTAMENTO STRAORDINARIO A.S. 2021/2022 – DECRETO SOSTEGNI BIS – IN QUANTO NON INSERITI IN PRIMA FASCIA G.P.S”., si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorso-sostegni-bis-concorso-straordinario-2021-22-per-accesso-dalla-seconda-fascia-gps-scuola-secondaria/

Per sottoporre al legale casistiche particolari,  s’inoltri WhatsApp scritto o breve audio (no telefonate) al numero 366 18 28 489. Tale servizio sarà attivo fino al 5 agosto 2021, per poi riprendere la piena funzionalità dal 26 agosto 2021.