Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

IL QUESITO

Gentile avvocato, sono un docente partecipante al Concorso Straordinario-bis bandito nel 2022, classe di concorso ordinaria. Ho sostenuto la prova orale disciplinare riportando un punteggio congruo, senza tuttavia rientrare nei posti disponibili. Apprendo ora che il portale telematico per l’iscrizione agli elenchi regionali non consente la selezione della procedura del 2022 fra quelle utili. La motivazione riferita è che mancherebbe una soglia espressa di superamento della prova orale, sicché difetterebbe, in capo a noi, una “idoneità formale”. Trovo la conclusione paradossale, tanto più che la stessa prova è stata invece riconosciuta utile per accedere ai percorsi abilitanti da trenta crediti con la riserva del quarantacinque per cento. Vorrei sapere se la posizione ministeriale sia legittima, quali siano i rimedi esperibili e in quali termini convenga attivarmi.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

l’art. 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella formulazione introdotta dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disegnato un canale di reclutamento ulteriore rispetto alle tradizionali graduatorie ad esaurimento e di merito, individuando negli elenchi regionali uno strumento di valorizzazione delle procedure concorsuali svoltesi a decorrere dal 2020. La latitudine soggettiva dell’istituto poggia su un parametro temporale e oggettivo, non già su un’elencazione tassativa di concorsi: e ciò non è ritenuto un dettaglio secondario. Ogni volta che una norma primaria adotta una formula così aperta, le successive disposizioni regolamentari sono tenute – a nostro parere – a darle attuazione senza restringerne, in via di silenzio o di ritaglio interpretativo, l’ambito applicativo.

Orbene, il D.M. MIM n. 68 del 22 aprile 2026 ha enumerato, all’art. 2, le procedure concorsuali ammesse ai fini dell’iscrizione. Nel novero così delineato il D.D. n. 1081/2022 non figura. La posizione ministeriale fa leva sull’assenza, nella disciplina del 2022, di una soglia numerica espressa di superamento della prova.

Secondo la tesi avversa, mancando tale soglia, mancherebbe l’idoneità formale richiesta dal decreto e, di conseguenza, l’iscrizione resterebbe preclusa. Si tratta di una costruzione formalmente lineare secondo la prospettazione amministrativa, ma ritenuta sostanzialmente fragile sul piano del rapporto fra fonti.

La fragilità si coglie, a parere di chi scrive, su tre piani distinti, ciascuno autosufficiente sul versante della proponibilità del ricorso.

In primo luogo, la prova orale del Concorso Straordinario-bis è stata effettivamente svolta: somministrata in forma disciplinare, valutata in centesimi, ponderata mediante criteri predeterminati e tradottasi nella formazione di graduatorie sulla base dei punteggi conseguiti. Affermare che da una prova così strutturata non discenda alcuna idoneità significherebbe pretermettere il significato giuridico stesso del concorso pubblico, secondo cui il giudizio comparativo del candidato si sostanzia nel punteggio conseguito, non nel mero superamento di una soglia esogena. La selezione ha funzionato, ha prodotto graduatorie ed ha consentito a una parte dei candidati di accedere al ruolo: il dato concorsuale esiste e produce effetti.

In secondo luogo, e con peso probabilmente maggiore, il decreto-legge n. 45/2025, convertito dalla legge n. 79/2025, ha tracciato un perimetro non già per via di elencazione, bensì mediante un criterio temporale di riferibilità alle procedure bandite a decorrere dal 2020. Il D.D. n. 1081/2022, in quanto bandito nell’anno 2022, vi rientrerebbe a pieno titolo. Una disposizione regolamentare che, in sede attuativa, introducesse per via di silenzio una preclusione non contemplata dalla fonte primaria si esporrebbe alla censura di violazione di legge sotto il profilo dell’eccesso di potere per contrasto fra atto amministrativo e norma sovraordinata. Il principio di gerarchia delle fonti, presidiato dall’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile e, per quanto riguarda l’azione amministrativa, dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, impedisce che il regolamento ridisegni in restrizione il perimetro tracciato dalla legge.

Emerge, in terzo luogo, il profilo della contraddittorietà che genera il paradosso da Lei lamentato. Il D.M. MUR n. 148 del 24 febbraio 2025, in attuazione dell’art. 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha riservato una quota del quarantacinque per cento dei posti dei percorsi abilitanti da trenta crediti formativi a coloro che abbiano sostenuto la prova concorsuale di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: ossia, esattamente, il Concorso Straordinario-bis bandito con il D.D. n. 1081/2022. Il dato giuridicamente decisivo, secondo il nostro ragionamento, è che la riserva opera indipendentemente dall’esito della prova: la mera partecipazione, e dunque il sostenimento della prova orale, è considerata dall’ordinamento titolo idoneo all’accesso preferenziale al percorso abilitante.

La domanda che sorge spontanea sarebbe allora di immediata evidenza: come può lo stesso ordinamento attribuire alla medesima prova orale rilevanza ai fini dell’abilitazione all’insegnamento e, contemporaneamente, considerarla tamquam non esset – vale a dire come se non fosse mai esistita – ai fini dell’iscrizione negli elenchi regionali per il ruolo? La risposta, per chi argomenti – in base alla nostra tesi – secondo un metro di coerenza interna, non potrebbe che essere una: la frattura logica esiste ed è documentale, traducendosi in un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e violazione del principio di ragionevolezza, parametro consacrato in più direzioni dalla giurisprudenza costituzionale a presidio degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La denuncia di tale frattura si arricchisce, sul piano della par condicio competitorum – “parità di condizioni fra concorrenti” – di un argomento ulteriore e di non secondaria pregnanza. Il D.M. n. 68/2026, per effetto dell’estensione disposta in sede di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha ammesso all’iscrizione anche gli idonei del Concorso Straordinario di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, ai quali è richiesto il superamento della sola prova scritta. È considerato evidente che, ove tale apertura si raffronti con la simmetrica preclusione opposta ai partecipanti al D.D. n. 1081/2022 – i quali una prova orale disciplinare l’hanno effettivamente sostenuta e superata sul piano valutativo – il trattamento riservato alle due platee si configurerebbe come disparità non giustificata sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione, censurabile dinanzi al Giudice amministrativo e, in via gradata, mediante rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale.

Vengo ora ai rimedi concretamente esperibili. Lo Studio raccomanda la trasmissione, ad cautelam, di una diffida e istanza individuale di inserimento – appositamente predisposta dallo Studio Legale Esposito Santonicola – da inviare, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo della competente Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale d’interesse, in cui Lei manifesti formalmente la volontà di partecipare alla procedura. Tale atto di natura stragiudiziale assolve a una duplice funzione: cristallizza l’interesse individuale, neutralizzando ogni possibile eccezione di acquiescenza, e rafforza, sul piano probatorio, la successiva azione collettiva, fornendo evidenza documentale della tempestiva attivazione del singolo.

In secondo luogo, e quale presidio centrale, si pone l’adesione al ricorso collettivo che lo Studio Legale Esposito Santonicola ha promosso in sede amministrativa. Il petitum si articola in domanda di annullamento parziale del D.M. n. 68/2026 nella parte in cui omette il D.D. n. 1081/2022 dal novero delle procedure utili e degli atti applicativi, in accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi regionali, anche con riserva, in tutela cautelare ex art. 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – recante il codice del processo amministrativo. In via gradata, è prospettata l’istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, ove il Collegio adito dovesse ritenere la disciplina primaria potenzialmente discriminatoria.

Si propongono, di seguito, le istruzioni operative relative al RICORSO ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO EX ART. 399, CO. 3-TER, D.LGS. 297/1994 – ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO STRAORDINARIO-BIS (DD 1081/2022): https://scuolalex.it/preadesione-ricorso-elenchi-regionali-esclusione-dd-1081-2022/

Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti partecipanti al Concorso Straordinario-bis di cui al D.D. n. 1081/2022, nonché dei docenti interessati ai profili connessi degli elenchi regionali, tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica assumono carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.

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