Il diritto soggettivo del docente di sostegno al riconoscimento dello status professionale alla luce della recente pronuncia del Tribunale di Bologna.
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola.
Il rapporto di lavoro del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, segnatamente di coloro che, già immessi in ruolo come docenti tecnico-pratici, prestano servizio su posto di sostegno e in costanza di servizio acquisiscono titoli accademici e abilitanti superiori, evoca una vexata quaestio destinata a divenire di evidente attualità. La prassi amministrativa ha opposto a tale istanza, nel caso che tratteremo, il vincolo della disponibilità di un posto vacante in organico di diritto, riconducendo la pretesa all’istituto del passaggio di ruolo come species del genus mobilità professionale.
Tale impostazione è stata di recente smentita dalla recentissima sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, est. dott.ssa Simona Santini, che, in accoglimento del ricorso introdotto dallo Studio Legale Esposito Santonicola, ha affermato il principio per cui il riconoscimento del corretto inquadramento assume natura meramente ricognitiva di uno status già perfezionatosi in forza del possesso dei titoli prescritti, e non può essere subordinato alla sussistenza di posti vacanti. Sulla scia di tale pronuncia, lo Studio ha registrato alcune richieste di consulenza informativa da parte di docenti versanti in situazione analoga.
IL QUESITO
Sono docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, originariamente immesso come insegnante tecnico-pratico (I.T.P.) in forza del solo diploma, e da diversi anni titolare su posto di sostegno. Successivamente all’immissione in ruolo ho conseguito la laurea magistrale e l’abilitazione in una classe di concorso per la quale il titolo di laurea costituisce requisito di accesso. Vorrei sapere se anche io possa pretendere l’inquadramento nel ruolo dei docenti laureati sul medesimo posto di sostegno di cui sono già titolare, pur in assenza di posti vacanti, e in qual modo debba impostare la tutela legale.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professoressa, gentile Professore,
la fattispecie da Lei prospettata rientra appieno nel perimetro applicativo del principio affermato dal Tribunale di Bologna con la sentenza in epigrafe richiamata, in continuità con l’insegnamento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 10 novembre 2021, n. 33237, a mente del quale l’attribuzione della posizione di docente laureato nella scuola secondaria di secondo grado può avvenire esclusivamente in presenza dell’abilitazione su una classe di concorso che richieda, quale titolo di accesso, la laurea, non essendo il sostegno una classe autonoma, ma una tipologia di posto. Orbene, una volta integrato tale presupposto, la disciplina pattizia della mobilità non potrebbe operare quale limite all’esercizio del diritto soggettivo allo status già maturato, in coerenza con i parametri costituzionali di cui agli artt. 36 e 97 della Costituzione e con la disciplina recata dall’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sotto il profilo operativo, la tutela si articola lungo un percorso graduale. Il primo passaggio consiste nella formulazione di un’istanza stragiudiziale di rideterminazione dell’inquadramento, indirizzata all’Ufficio Scolastico competente per territorio e, per conoscenza, all’istituzione scolastica di servizio, corredata dalla documentazione attestante laurea e abilitazione disciplinare.
Decorso un congruo termine in assenza di riscontro favorevole, può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione previsto per il pubblico impiego contrattualizzato e, in difetto di esito conciliativo, adito il Tribunale del Lavoro territorialmente competente con ricorso ex art. 414 c.p.c. per l’accertamento del diritto allo status, la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera nella parte ostativa e la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei provvedimenti consequenziali, ivi comprese le differenze retributive.
Nondimeno, è ritenuto opportuno evidenziare due elementi, in punto di termini, considerati rilevanti: l’azione di accertamento dello status, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale di Bologna, non è soggetta a prescrizione, mentre le differenze retributive ricadono nell’ordinaria prescrizione quinquennale, sicché l’inerzia prolungata può determinare la perdita dei ratei più risalenti. Fermo restando che ogni valutazione dovrà essere condotta caso per caso sulla documentazione individuale, segnatamente sulla corrispondenza tra titoli posseduti e classe di concorso rivendicata secondo le tabelle ministeriali di accesso vigenti.
Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei DOCENTI TECNICO-PRATICI titolari su posto di sostegno – che abbiano conseguito laurea e abilitazione in una classe di concorso che richieda il titolo di laurea quale requisito di accesso e CHE VOGLIANO PASSARE AL RUOLO LAUREATI – tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.
