Quesiti per i legali
- Sono un docente che ha partecipato al concorso ordinario 2020 (DD 498/2020) e ho superato la prova orale con 72/100. Non sono stato immesso in ruolo e non possiedo alcun contratto a tempo indeterminato o finalizzato al ruolo. Posso iscrivermi negli elenchi regionali ex art. 399, comma 3-ter, D.Lgs. n. 297/1994? Quali sono i requisiti fondamentali da soddisfare?
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professore, gentile Professoressa,
Lei rientra pienamente tra i destinatari previsti dal decreto MIM n. 68 del 22 aprile 2026. Il decreto attuativo, in esecuzione dell’art. 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (introdotto dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79), ammette all’iscrizione i candidati che hanno partecipato a specifiche procedure concorsuali bandite a decorrere dal 2020 (tra cui i concorsi ordinari DD 498 e 499/2020, STEM 2, educazione motoria primaria, PNRR1 e PNRR2) e abbiano conseguito almeno il punteggio minimo di 70/100 nella prova orale (o la media aritmetica tra prova pratica e colloquio, per le classi di concorso che la prevedono).
È altresì necessario non essere titolari di contratto a tempo indeterminato né di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. La norma primaria fissa un criterio oggettivo e temporale; il decreto attuativo ha fornito l’elenco tassativo delle procedure ammesse. La domanda va presentata su INPA in un’unica regione di destinazione, scegliendo una sola classe di concorso o tipologia di posto per ciascuna delle procedure per le quali si ha titolo.
- Possiedo abilitazione sulla vecchia classe di concorso A-022 (Lingue e culture straniere). Con la riforma delle classi di concorso, come devo indicare la mia classe negli elenchi regionali? Cosa è la tabella di corrispondenza allegata al decreto MIM n. 68/2026 e come devo utilizzarla in fase di domanda?
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professore, gentile Professoressa,
la tabella di corrispondenza allegata al decreto MIM n. 68/2026 (che riproduce integralmente l’Allegato 1 al DM 22 dicembre 2023) è lo strumento tecnico obbligatorio per la corretta indicazione della classe di concorso nella domanda di iscrizione. Essa mappa le vecchie classi (es. A-022, A-024, A-025, A-029, A-048, A-070, A-071 ecc.) con i nuovi codici meccanografici (AMxx per la secondaria di I grado e ASxx per la secondaria di II grado).
Nella domanda su INPA dovrà quindi inserire il nuovo codice corrispondente alla sua abilitazione (ad esempio AS2B per la vecchia A-024 – Inglese nella secondaria di II grado). L’utilizzo corretto della tabella diventa essenziale: un errore di indicazione potrebbe determinare l’esclusione o l’inserimento in una graduatoria non corretta.
- Ho partecipato al concorso straordinario DD 510/2020 e ho conseguito 58 punti nella sola prova scritta. Non sono stato immesso in ruolo. Posso iscrivermi negli elenchi regionali anche se non ho sostenuto la prova orale?
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professore, gentile Professoressa,
il decreto MIM n. 68/2026, all’articolo 2 comma 2, prevede espressamente l’iscrizione per gli idonei del concorso straordinario bandito con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 che abbiano conseguito almeno 56 punti nella prova scritta. Si tratta di un’eccezione voluta dal legislatore con l’emendamento 18.9 in sede di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19. Per questa specifica procedura è sufficiente il superamento della prova scritta; non è richiesta la prova orale.
- Ho partecipato al Concorso Straordinario-bis DD 1081/2022, ho sostenuto la prova orale disciplinare ma non sono rientrato nel contingente dei posti banditi. Perché il decreto n. 68/2026 non mi consente di iscrivermi negli elenchi regionali? Esistono strumenti di tutela?
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professore, gentile Professoressa,
l’esclusione del Concorso Straordinario-bis dal novero delle procedure ammesse costituisce, probabilmente, uno dei punti più controversi del decreto attuativo. Lo Studio Legale Esposito Santonicola ha promosso un’azione collettiva dinanzi al TAR Lazio per l’annullamento parziale del decreto ministeriale nella parte in cui omette il DD 1081/2022, sostenendo l’eccesso di potere per violazione della norma primaria delegante, la violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza ex art. 3 Cost. (si ammettono idonei con sola scritta e si escludono coloro che hanno superato una vera prova orale) e la violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.
La preadesione al ricorso collettivo è aperta fino al 15 maggio 2026 ed è possibile accedere all’iniziativa attraverso il seguente link: https://scuolalex.it/preadesione-ricorso-elenchi-regionali-esclusione-dd-1081-2022/
- Ho sostenuto il concorso in una regione diversa da quella di residenza. Come influisce questa circostanza sulla mia posizione negli elenchi regionali? Cosa significa concretamente la divisione in due sezioni?
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professore, gentile Professoressa,
il decreto prevede che si scelga una sola regione di destinazione. All’interno di ogni classe di concorso o tipologia di posto gli aspiranti sono suddivisi in due sezioni: la prima è costituita da coloro che hanno svolto il concorso nella regione di iscrizione (priorità assoluta); la seconda da coloro che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella di destinazione. All’interno di ciascuna sezione la graduatoria è formata sulla base della somma dei punteggi della prova scritta e della prova orale (o solo del punteggio scritto per il DD 510/2020). La divisione in sezioni risponde a una logica di radicamento territoriale ma determina un vantaggio concreto per chi ha partecipato al concorso “in casa”.
- Vanto il possesso del titolo partecipativo in quanto derivante da più procedure concorsuali per la stessa classe di concorso (concorso ordinario 2020 e PNRR1). In che ordine verrò posizionato negli elenchi regionali? Conta di più il punteggio totale o l’ordine cronologico del bando?
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professore, gentile Professoressa,
quando si possiede il titolo derivante da più procedure per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, prevale la procedura temporalmente precedente (data di pubblicazione del bando). All’interno di ciascuna procedura la graduatoria è formata, nella prima e nella seconda sezione, sulla base della somma dei punteggi scritto + orale. L’ordine cronologico del concorso prevale quindi sul punteggio totale solo in caso di più titoli sulla stessa classe; altrimenti prevale il punteggio conseguito.
- Quando si possono presentare le domande per gli elenchi regionali? In quali casi concreti verranno utilizzati? Cosa succede se rinuncio a una proposta di ruolo o se ho già un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo?
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professore, gentile Professoressa,
la funzione su INPA sarà attiva dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione dell’avviso ufficiale fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo (date ufficiose 6-25 maggio 2026). Gli elenchi regionali vengono utilizzati soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie di merito dei concorsi (vincitori e idonei) e delle GaE, secondo l’ordine previsto dal decreto annuale sulle assunzioni.
In merito alle due ipotesi che Lei pone in evidenza, il decreto MIM n. 68 del 22 aprile 2026 fornisce regole chiare e tassative.
1. Se si rinuncia a una proposta di ruolo
Una volta individuati tramite lo scorrimento dell’elenco regionale, gli aspiranti dispongono di cinque giorni per accettare espressamente la sede assegnata o per rinunciare. La rinuncia può essere espressa o tacita: in quest’ultimo caso, il silenzio oltre il termine di cinque giorni è equiparato a rinuncia d’ufficio. In entrambi i casi la conseguenza è la decadenza dall’incarico e la cancellazione dalla graduatoria dell’elenco regionale sulla base della quale è stata formulata la proposta. Tale cancellazione opera esclusivamente sulla specifica graduatoria da cui si è stati chiamati e non si estende automaticamente ad eventuali altre posizioni maturate in procedure concorsuali diverse.
2. Se si possiede già un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo
Il decreto stabilisce all’articolo 2, comma 1, lettera c) un requisito negativo di accesso: non possono iscriversi negli elenchi regionali (né mantenere l’iscrizione qualora già presenti) i docenti titolari di contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. La presenza di tale contratto determina, quindi, l’incompatibilità assoluta con l’iscrizione negli elenchi. Qualora il contratto venga stipulato successivamente all’iscrizione, l’interessato decade automaticamente dall’elenco regionale.
Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti interessati agli elenchi regionali ex art. 399, comma 3-ter tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489.
La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito scuolalex.it.
