ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO EX ART. 399, CO. 3‑TER, D.LGS. 297/1994 – ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO STRAORDINARIO‑BIS (DD 1081/2022)

AZIONE LEGALE COLLETTIVA DINANZI AL T.A.R. LAZIO – ISTRUZIONI OPERATIVE

Destinatari esclusivi dell’iniziativa legale

Possono aderire al ricorso collettivo, in via di preadesione, esclusivamente i docenti che cumulativamente: (i) abbiano partecipato al Concorso Straordinario‑bis di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione n. 1081 del 6 maggio 2022, indetto ai sensi dell’articolo 59, comma 9‑bis, del decreto‑legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; (ii) abbiano sostenuto la prova disciplinare orale prevista dal D.M. 28 aprile 2022, n. 108; (iii) non siano rientrati, per la classe di concorso e per la regione di partecipazione, nel contingente dei posti messi a bando e, pertanto, non abbiano ottenuto l’immissione in ruolo all’esito della procedura.

Perché si ricorre

L’articolo 2, comma 2, del decreto‑legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha inserito nel corpo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il nuovo articolo 399, comma 3‑ter, il quale ha istituito appositi elenchi regionali, aggiornabili con cadenza annuale, dai quali attingere – a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 – per le immissioni in ruolo del personale docente in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali vigenti. La norma primaria, formulata in termini oggettivi e generali, consente l’inserimento in tali elenchi ai candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.

Orbene, la bozza del decreto ministeriale attuativo – sottoposta al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che si è pronunciato con parere del 16 marzo 2026 – delinea, all’articolo 2, un perimetro soggettivo di accesso agli elenchi regionali tassativo e nominativo, ammettendo unicamente i candidati che hanno partecipato a talune procedure concorsuali espressamente individuate (segnatamente i concorsi ordinari DD 498 e 499 del 2020, il concorso DD 252/2022, il concorso PNRR1 DD 2575‑2576 del 2023, il concorso PNRR2 DD 3059‑3060 del 2024 e, per effetto dell’emendamento 18.9 approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto‑legge 19 febbraio 2026, n. 19, altresì gli idonei del concorso straordinario DD 510/2020), omettendo però di includere tra i destinatari i partecipanti al Concorso Straordinario‑bis di cui al DD 1081/2022, i quali ne risultano di fatto estromessi.

La motivazione addotta dall’Amministrazione muove dall’assunto secondo cui la procedura straordinaria‑bis non avrebbe generato una categoria di “idonei” in senso tecnico, per difetto di una soglia di sbarramento numerica predeterminata pari a settanta centesimi nella prova orale. Tale tesi, secondo i legali, non trova fondamento esplicito nella norma primaria, la quale – come si è osservato – non contiene elenchi chiusi di procedure ammesse, ma si limita a fissare un criterio oggettivo e temporale, riferito al superamento della prova orale in un concorso bandito dal 2020. Il DD 1081/2022, bandito il 6 maggio 2022, soddisferebbe tale criterio anche nella lettura più rigorosa: l’articolo 5 del D.M. 28 aprile 2022, n. 108 ha previsto che la prova disciplinare orale fosse valutata in centesimi e che la commissione mutuasse i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti per la prova orale del concorso ordinario, di cui al D.M. 9 novembre 2021, n. 326 – quadri che, per il concorso ordinario secondaria, prevedono espressamente la soglia di superamento di settanta punti su cento (articolo 6, comma 3, D.M. n. 326/2021).

Cosa si contesta

L’iniziativa giudiziaria che lo Studio intende promuovere mira all’annullamento parziale del decreto ministeriale attuativo dell’articolo 399, comma 3‑ter, del decreto legislativo n. 297/1994, nonché degli avvisi ministeriali e degli atti applicativi degli Uffici Scolastici Regionali, nella parte in cui, in assenza di una chiara base legislativa, restringono la platea dei destinatari individuata dalla norma primaria, escludendovi i partecipanti al DD 1081/2022.

I vizi dedotti si articolano su tre direttrici argomentative. In primo luogo, viene in rilievo il contestato vizio di eccesso di potere per violazione della norma primaria delegante: secondo un principio consolidato del diritto amministrativo, un atto normativo di rango secondario non può restringere la portata applicativa di una disposizione legislativa formulata in termini generali, pena la sua illegittimità per difetto di copertura normativa. In secondo luogo, si lamenta la violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione: l’esclusione di una procedura che ha previsto una prova orale disciplinare effettiva, a fronte dell’intervenuta inclusione legislativa degli idonei del DD 510/2020 (che avevano sostenuto la sola prova scritta, ancorché con soglia di sbarramento a settanta centesimi), costituirebbe un trattamento diseguale tra categorie concorsuali omogenee e, anzi, rovescerebbe paradossalmente la ratio legis, ammettendo chi ha sostenuto la sola scritta e respingendo chi ha affrontato l’orale. In terzo luogo, si configurerebbe la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, poiché lo spreco di professionalità già selezionate dall’Amministrazione mediante prova orale contraddirebbe la ratio stessa della novella introdotta dal DL n. 45/2025, orientata alla valorizzazione delle competenze già vagliate in sede concorsuale.

Sotto un distinto profilo, la tesi ministeriale dell’assenza di idonei tecnici presterebbe il fianco a un’ulteriore censura di intrinseca contraddittorietà: se davvero l’assenza di soglia scritta impedisse di ritenere superata la prova, la medesima conclusione dovrebbe investire anche la posizione dei vincitori del DD 1081/2022, i quali non potrebbero dirsi tali, con esiti evidentemente incompatibili con la loro intervenuta immissione in ruolo. La circostanza che la procedura abbia valutato in centesimi le prove, e che su tali punteggi siano state formate le graduatorie, attesterebbe per tabulas l’esistenza di una soglia effettiva di superamento, ancorché variabile di regione in regione e di classe di concorso in classe di concorso, coincidente con il punteggio dell’ultimo candidato utilmente collocato.

Il petitum e la tutela cautelare

In sede processuale, il ricorso sarà proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, ritenuto competente per territorio in ragione della sede dell’Autorità ministeriale emanante.

Il petitum principale sarà diretto all’annullamento, in parte qua, del decreto ministeriale attuativo dell’articolo 399, comma 3‑ter, D.Lgs. n. 297/1994, nella parte in cui non include il DD 1081/2022 fra le procedure concorsuali idonee a generare titolo per l’inserimento negli elenchi regionali, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti all’iscrizione negli elenchi medesimi, anche con riserva.

Quanto alla tutela cautelare, lo Studio valuterà la proposizione di un’istanza di sospensione ex articolo 55 del decreto legislativo n. 104/2010, corredata – ove ne ricorrano i presupposti di estrema gravità e urgenza – da contestuale domanda di tutela cautelare monocratica ex articolo 56 del medesimo codice. Il fumus boni iuris risulterebbe corroborato, tra l’altro, dalla riscontrata incoerenza dell’esclusione alla luce dell’emendamento 18.9 (che ha riconosciuto la sufficienza della sola prova scritta per i candidati del DD 510/2020); il periculum in mora deriverebbe dalla progressiva attuazione delle procedure di reclutamento dall’anno scolastico 2026/2027, con conseguente rischio di consolidamento di posizioni soggettive incompatibili con l’ulteriore inserimento dei ricorrenti. In via subordinata, ove il Giudice adito ritenesse che sia la stessa fonte primaria a precludere l’inclusione, sarà sollecitata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per ritenuta violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La diffida stragiudiziale preliminare

A corredo dell’iniziativa giudiziaria, lo Studio ha predisposto il modello di diffida stragiudiziale di messa in mora (che costituisce l’Allegato 4 al presente modulo di adesione) indirizzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per il Personale Scolastico, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it. Si rappresenta espressamente che la diffida deve essere compilata e sottoscritta di pugno, nonché trasmessa a mezzo posta elettronica certificata personale, direttamente dal singolo docente ricorrente, non già dallo Studio: tale modalità risponde all’esigenza di radicare in capo al diffidante, quale titolare esclusivo della posizione giuridica soggettiva azionata, l’atto formale di costituzione in mora, valorizzandone la personale manifestazione di volontà all’indirizzo dell’Amministrazione. L’atto, così trasmesso, ha lo scopo di sollecitare formalmente l’Amministrazione all’inserimento del diffidante negli elenchi regionali ex articolo 399, comma 3‑ter, D.Lgs. n. 297/1994, valendo al contempo quale atto di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile e di interruzione dei termini di prescrizione delle eventuali pretese risarcitorie ai sensi dell’articolo 2943 del codice civile. Copia della PEC trasmessa, corredata delle ricevute di accettazione e di consegna, dovrà essere fatta pervenire allo Studio unitamente al restante carteggio di adesione.

Documentazione necessaria per l’adesione

Per perfezionare l’adesione al ricorso collettivo in preadesione, ciascun docente dovrà trasmettere allo Studio, entro il termine di seguito indicato, la documentazione che segue, rigorosamente in formato PDF e con la denominazione dei file resa chiaramente identificabile (a titolo esemplificativo: PROCURA_COGNOME.pdf, AUTOCERTIFICAZIONE_COGNOME.pdf):

  1. Procura speciale alle liti (Allegato 1), compilata integralmente in ogni sua parte, datata e sottoscritta in originale;
  2. Modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 2), ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, datato e sottoscritto in originale;
  3. Scheda di autocertificazione (Allegato 3), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati anagrafici completi, la classe di concorso di partecipazione, la regione di svolgimento della procedura, il punteggio conseguito nella prova orale disciplinare e il punteggio totale riconosciuto, gli anni di servizio maturati al momento della partecipazione al concorso;
  4. Diffida stragiudiziale (Allegato 4), compilata e sottoscritta di pugno dal ricorrente e trasmessa personalmente dal medesimo, a mezzo della propria posta elettronica certificata, all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it del MIM; dovranno essere allegate allo Studio la copia dell’atto trasmesso unitamente alle ricevute di accettazione e di consegna della PEC;
  5. Copia del documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
  6. Attestazione del servizio svolto (almeno tre anni alla data di partecipazione al concorso), mediante produzione dei contratti di lavoro o dello stato matricolare rilasciato dall’USR competente;
  7. Copia della domanda di partecipazione al concorso DD 1081/2022, ove conservata dall’interessato, ed evidenza del punteggio ottenuto;
  8. Copia del bonifico attestante l’avvenuto versamento della quota di preadesione, con causale regolarmente indicata secondo il modello di cui al paragrafo successivo.

Modalità e termini di invio

La documentazione, integralmente scannerizzata e unita in formato PDF, dovrà essere trasmessa per via telematica all’indirizzo di posta elettronica segreteriasantonicola@scuolalex.com, con oggetto del messaggio così formulato: “RICORSO ELENCHI REGIONALI DD 1081/2022 – COGNOME NOME – CLASSE DI CONCORSO”.

Termine per la preadesione: 04 Maggio 2026

Coordinate per il versamento della quota di preadesione

Intestazione: Avv. Ciro Santonicola.

IBAN: IT33T0306922124100000060423.

Importo: Euro 100,00 (cento/00) a titolo di preadesione.

Causale obbligatoria: RICORSO ELENCHI REGIONALI DD 1081/2022 – COGNOME NOME – C.F.”.

La quota indicata comprende le spese di costituzione in giudizio, gli onorari professionali per la fase di merito, la fase cautelare – monocratica e collegiale – dinanzi al T.A.R. Lazio, l’eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la richiesta e la discussione per la pubblica udienza di merito. La quota non comprende eventuali fasi successive (es. di appello, giudizio di ottemperanza) da concordare con lo studio legale, senza alcun vincolo di partecipazione.

Avvertenze finali

Si richiama l’attenzione dei docenti sulle seguenti circostanze, di rilievo operativo. La documentazione inviata in forma incompleta o non conforme alle prescrizioni operative di cui al presente documento comporterà l’impossibilità di procedere all’inserimento del docente tra i ricorrenti; pertanto, si raccomanda di verificare con ogni diligenza il possesso integrale dei documenti richiesti prima della trasmissione. Il termine di adesione indicato, comprensivo di eventuali proroghe, deve ritenersi tassativo.

Lo Studio rappresenta inoltre che ogni giudizio resta soggetto all’alea propria del procedimento giurisdizionale e che le argomentazioni tecnico‑giuridiche sopra enunciate, ancorché ritenute dallo Studio fondate e meritevoli di tutela, sono rimesse al prudente apprezzamento del Giudice adito. Lo Studio declina espressamente ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato inserimento nel ricorso per documentazione pervenuta oltre i termini, incompleta o non conforme alle presenti istruzioni, riservandosi l’insindacabile valutazione sull’accettazione del mandato.

Per ogni chiarimento, si resta a disposizione tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489, ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com. Il numero di rete fissa 081 19 18 99 44 è attivo, nei giorni non feriali, nelle fasce orarie dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30 del lunedì, mercoledì e venerdì, nonché dalle 10:00 alle 12:30 del martedì e del giovedì.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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